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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 07/11/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 156/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 156/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(CH) il 29/01/1982, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia D'Alò, presso il cui studio in San Salvo (CH) alla Via San Rocco n. 24/E, sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
OGGETTO: ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI
CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: RS
“il Tribunale di Vasto voglia:
1. affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori;
2. disporre il collocamento prevalente della minore presso il padre, nell'abitazione dello stesso sita in San Salvo alla via Leone Magno numero 18; 3. regolare i tempi di frequentazione tra la madre e la minore come a seguire: la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore senza restrizione alcuna e, comunque, almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 1 e due weekend al mese dal pomeriggio del sabato alle 21:00 della domenica, sempre alternati con quelli spettanti al padre;
durante le festività natalizie la minore, ad anni alterni, la vigilia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro e poi successivamente o dal 26/12 al 31/12 con un genitore o dall'1/1 al 6/1 con l'altro; durante le festività pasquali la minore, sempre ad anni alterni, resterà tre giorni consecutivi con un genitore o dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì; durante il periodo estivo la minore resterà 7 giorni con la madre consecutivamente compatibilmente con le esigenze lavorative e feriali di entrambi i genitori;
tutti gli orari e le date potranno essere cambiate di comune accordo dei genitori. Nel caso di trasferimento di minore all'estero con il padre, prevedere che la stessa trascorra con la madre i periodi in cui farà rientro in Italia previo accordo con l'altro genitore:
4. Ehi disporre che il padre provveda in via esclusiva al mantenimento della figlia minore mia e all'integrale pagamento delle spese straordinarie per la stessa;
5. disporre che
l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dal padre”.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 28/02/2025, e Parte_1
, premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva e Parte_2
RS che dalla loro unione, ormai terminata, è nata la figlia riconosciuta da entrambi i genitori, hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 337 ter c.c. relativi a quest'ultima, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere.
All'udienza del 23/10/2025, alla quale sono comparse personalmente le parti, queste hanno rappresentato che, nelle more del giudizio, lo ha reperito Pt_1
lavoro in Italia, non configurandosi, pertanto, la necessità di un trasferimento della minore con il padre all'estero. Le stesse hanno, quindi, chiesto termine per il deposito di un nuovo accordo, all'esito del quale il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione. Ritiene il collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite, sia con riferimento all'affidamento della figlia minore (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali), sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze della minore stessa. Non sussistendo, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e ritenendo le condizioni concordate, come testé evidenziate, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore, sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento collocamento e mantenimento della figlia minore concordate dalle parti e sopra riportate;
RSona_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 .
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 156/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(CH) il 29/01/1982, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia D'Alò, presso il cui studio in San Salvo (CH) alla Via San Rocco n. 24/E, sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
OGGETTO: ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI
CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: RS
“il Tribunale di Vasto voglia:
1. affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori;
2. disporre il collocamento prevalente della minore presso il padre, nell'abitazione dello stesso sita in San Salvo alla via Leone Magno numero 18; 3. regolare i tempi di frequentazione tra la madre e la minore come a seguire: la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore senza restrizione alcuna e, comunque, almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 1 e due weekend al mese dal pomeriggio del sabato alle 21:00 della domenica, sempre alternati con quelli spettanti al padre;
durante le festività natalizie la minore, ad anni alterni, la vigilia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro e poi successivamente o dal 26/12 al 31/12 con un genitore o dall'1/1 al 6/1 con l'altro; durante le festività pasquali la minore, sempre ad anni alterni, resterà tre giorni consecutivi con un genitore o dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì; durante il periodo estivo la minore resterà 7 giorni con la madre consecutivamente compatibilmente con le esigenze lavorative e feriali di entrambi i genitori;
tutti gli orari e le date potranno essere cambiate di comune accordo dei genitori. Nel caso di trasferimento di minore all'estero con il padre, prevedere che la stessa trascorra con la madre i periodi in cui farà rientro in Italia previo accordo con l'altro genitore:
4. Ehi disporre che il padre provveda in via esclusiva al mantenimento della figlia minore mia e all'integrale pagamento delle spese straordinarie per la stessa;
5. disporre che
l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dal padre”.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 28/02/2025, e Parte_1
, premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva e Parte_2
RS che dalla loro unione, ormai terminata, è nata la figlia riconosciuta da entrambi i genitori, hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 337 ter c.c. relativi a quest'ultima, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere.
All'udienza del 23/10/2025, alla quale sono comparse personalmente le parti, queste hanno rappresentato che, nelle more del giudizio, lo ha reperito Pt_1
lavoro in Italia, non configurandosi, pertanto, la necessità di un trasferimento della minore con il padre all'estero. Le stesse hanno, quindi, chiesto termine per il deposito di un nuovo accordo, all'esito del quale il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione. Ritiene il collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite, sia con riferimento all'affidamento della figlia minore (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali), sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze della minore stessa. Non sussistendo, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e ritenendo le condizioni concordate, come testé evidenziate, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore, sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento collocamento e mantenimento della figlia minore concordate dalle parti e sopra riportate;
RSona_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 .
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi