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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4514 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12149 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Lombardo, presso il cui studio a RI (PA), via Pio
La Torre n. 28, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ZO Randazzo, presso il cui studio a RI (PA), via
Renda n. 21, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10/10/2024 ha chiesto: Parte_1
“pronunciare la separazione personale dei coniugi;
assegnare la casa coniugale, per i motivi sopra espressi, alla ricorrente ove continuerà ad abitare unitamente al figliolo ZO;
ordinare al Sig. l'immediato sgombero del magazzino insistente nell'area ove è CP_1 ubicata la casa coniugale ordinando, altresì, a quest'ultimo di prelevare tutti i propri effetti
1 personali e da lavoro che ne impediscono l'utilizzo; disporre a carico del Sig. il versamento mensile di un assegno di mantenimento CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese, in favore della ricorrente e del figliolo convivente, dell'importo di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con espressa richiesta di effetto retroattivo della presente domanda a far data dal deposito del ricorso”.
2. Con comparsa depositata il 03/02/2025 si è costituito in giudizio , il Controparte_1 quale ha chiesto:
“Dare atto che il resistente non si oppone alla assegnazione della casa coniugale alla moglie con contestuale autorizzazione al marito di asportare dalla stessa gli indumenti ed effetti personali unitamente agli arredi dallo stesso acquistati.
Rigettare la richiesta di sgombero del magazzino in oggetto perché inammissibile ed improcedibile atteso che non fa parte della casa coniugale nonché per difetto di legittimazione attiva della ricorrente e per divieto di cumulo di domande.
Rigettare tutte le richieste di contributo economico avanzate dalla ricorrente perché inammissibili ed infondate.
Rigettare la richiesta di contributo economico in favore del figlio perché Controparte_2 inammissibile e per difetto di legittimazione attiva della richiedente nonché infondata”.
3. All'udienza del 06/03/2025 sono stati ascoltati i coniugi.
La ricorrente ha dichiarato: “io e mio marito ci siamo sposati nel 1983 e abbiamo avuto quattro figli;
tre vivono per i fatti loro;
uno, invece, si chiama ZO e vive con me;
lui ha fatto tanti lavoretti, come giardiniere o muratore;
attualmente è disoccupato;
io ho fatto sempre la casalinga;
percepisco € 400,00 quale reddito di inclusione;
a settembre ho scoperto che anche lui percepisce € 400,00 di reddito di inclusione che invece sarebbero dovuti andare a me;
voglio aggiungere che mio marito, oltre questa somma, percepisce anche € 700,00 di pensione di invalidità perché due anni fa ha avuto un tumore al colon;
non so se soffre di altri problemi di salute;
…la casa coniugale è di mia proprietà, l'ho ricevuta in donazione da mio padre;
io vorrei tornarci a vivere, ma lui non se ne vuole andare”.
Il resistente ha dichiarato: “io e mia moglie abbiamo avuto quattro figli;
tre sono autonomi, solo il più grande, ZO, sta con la madre;
…io vivo nella casa coniugale;
è lei che se n'è andata;
l'immobile è di proprietà di mia moglie;
lei e ZO attualmente sono ospitati a casa dell'altro nostro figlio che è sposato;
ho una casa dove potrei andare a vivere, devo solo sistemarla un attimo;
io voglio restituire la casa a mia moglie, ho bisogno di 10-15 giorni per organizzarmi e andare via;
mi è stata riconosciuta l'invalidità a causa di un tumore al colon, per il quale ho subito un intervento;
prima l'assegno di invalidità ammontava a € 700,00 al
2 mese ma a febbraio di quest'anno mi è stato ridotto a € 350,00 a seguito della visita di revisione;
… quando stavamo ancora insieme, mia moglie percepiva € 850,00 al mese di reddito di cittadinanza, anche se a me diceva di prenderne solo € 600,00; successivamente lei ha fatto la domanda per il reddito di inclusione e al Caf hanno visto che nello stato di famiglia
c'ero anch'io, quindi hanno diviso l'assegno a metà; in pratica da novembre 2024 percepiamo
€ 400,00 ciascuno”.
4. Dopodiché, avendo il chiesto qualche giorno per poter lasciare la casa coniugale CP_1 di proprietà della ricorrente, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 20/03/2025.
A detta udienza, tuttavia, una volta acclarato che le chiavi della casa non erano state consegnate e che, piuttosto, erano sorti altri contrasti tra le parti, il Giudice si è riservato di provvedere.
5. Con ordinanza emessa il 24/03/2025 ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. sono stati emessi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“rilevato che, in assenza di figli minori o maggiorenni e non indipendenti, alcun potere ha il
Tribunale, nei giudizi di separazione, di disporre l'assegnazione della casa coniugale, il cui godimento seguirà, invero, le regole dei diritti dominicali;
considerato, pertanto, che nella specie, stante l'età del figlio ZO (quarant'anni) e la sua capacità lavorativa, non ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla madre convivente;
rilevato che la ricorrente, essendo comunque esclusiva proprietaria della casa coniugale, avrà diritto di rientrare nel possesso dell'abitazione, ancora occupata dal marito, il quale, nonostante le rassicurazioni manifestate all'udienza, non vi ha tuttavia dato seguito;
considerato che
, alla luce della sperequazione esistente tra i coniugi (entrambi percettori dell'assegno di inclusione per un importo di € 400,00 ciascuno ed il resistente titolare, anche, di pensione di invalidità di € 700,00 circa) e della circostanza che la ricorrente attualmente è ospite di un figlio e non è ancora rientrata nel possesso della casa di sua proprietà e del fatto che il resistente è a sua volta proprietario di altro immobile, in cui poter vivere, va posto, in via provvisoria ed urgente, a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
un assegno di mantenimento di € 250,00 al mese;”. Parte_1
6. Con la medesima ordinanza il Giudice ha rigettato le prove articolate dalle parti in relazione alle domande di addebito della separazione, in considerazione delle preclusioni di legge per la formulazione di dette domande, proposte invero tardivamente.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/09/2025 la ricorrente ha concluso, insistendo nella domanda di assegno di mantenimento per sé ed il resistente ha concluso, chiedendone il rigetto.
3 7. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
8. Quanto alla domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente, va ricordato che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono nella non addebitabilità della separazione, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi;
l'assegno, inoltre, deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare al beneficiario un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che lo stesso non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Tuttavia, poiché non sempre è possibile il conseguimento di un tale risultato, avuto riguardo all'aumento delle spese fisse dei coniugi conseguente alla separazione, soccorre il secondo comma dell'art. 156 cod.civ., il quale stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato". Le circostanze da considerare, ai sensi della citata disposizione, unitamente ai redditi del coniuge, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, consistono in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
9. Nella specie, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta in corso di causa, è emerso che la pensione di invalidità percepita da non ammonta ad € 700,00 Controparte_1 al mese, così come erroneamente indicato nell'ordinanza temporanea ed urgente, bensì ad €
346,33 al mese, come risulta dalla certificazione INPS depositata il 02/07/2025.
In particolare, in detto documento rilasciato in data 13/02/2025 viene specificato che per effetto della mancata conferma dei requisiti sanitari in esito al verbale del 07/02/2025 la pensione di invalidità del è stata ricalcolata a decorrere dal 01/01/2025 ed ammonta ad € 346,33 CP_1 al mese.
Inoltre, quanto all'assegno di inclusione, mentre all'udienza di comparizione dei coniugi era emerso che il beneficio veniva percepito da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna,
4 nelle ultime note scritte il resistente ha allegato di non percepire più tale assegno dal mese di luglio 2025; effettivamente, alla prima udienza erano state le stesse parti ad affermare che il beneficio era stato ripartito in quanto componenti, all'epoca, del medesimo nucleo familiare;
oggi, una volta intervenuta la separazione e l'interruzione della convivenza, è verosimile che il resistente non abbia più percepito la quota parte del sussidio.
Deve, infine, evidenziarsi che la ricorrente, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., è rientrata nel possesso della casa coniugale di sua esclusiva proprietà; in sede di provvedimenti temporanei, invero, era stato valorizzato il fatto che in quel momento il non aveva ancora rilasciato la casa. CP_1
10. In conclusione, alla luce delle superiori emergenze ed avuto riguardo, in particolare, alla circostanza che il è percettore della sola pensione di invalidità dell'importo sopra CP_1 indicato, versa in condizioni di salute precarie ed ha compiuto 65 anni ed in considerazione del fatto che la gode della casa coniugale di sua proprietà, percepisce assegno di Pt_1 inclusione e convive, peraltro, con il figlio ZO, rileva il Collegio che non sussiste tra le parti una sperequazione economica tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
11. Avuto riguardo al complessivo corso del giudizio ed al comportamento processuale di entrambe le parti, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
05/07/1958 e nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), i quali hanno contratto matrimonio a RI (PA) il 04/06/1983. C.F._2
b) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente.
c) Compensa le spese di lite tra le parti.
d) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di RI al n. 43, p.
II, serie A, dell'anno 1983).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 11/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA NO FR IC
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