Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03428/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00816/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2025, proposto da
GI OM, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Sallemi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Ragusa, Via Roma n. 200 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 837/2017, reso in seno al giudizio n. 1997/2017 R.G., notificato in forma esecutiva in data 19.9.2017 (doc.2), con il quale il Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, ingiungeva al CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 DI RAGUSA, con sede legale in Ragusa, via della Costituzione s.n., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pagare in favore dell’istante la somma di € 3.808,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al dì del pagamento effettivo, nonché le spese legali, liquidate in complessivi € 400,00 per compenso professionale, oltre € 49,00 per c.u., rimborso forfettario, spese generali, iva e cpa. Con decreto di esecutorietà n. cronol. 5777/2024 del 4.11.2024, il decreto ingiuntivo de quo veniva dichiarato definitivamente esecutivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. AN SE TO AT e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 18 aprile 2025 il deducente ha rappresentato quanto segue.
In data 17 luglio 2017 il Tribunale di Ragusa, sezione del lavoro, ha emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 837/2017, in favore del ricorrente, ingiungendo al Consorzio intimato il pagamento della somma dovuta.
Ad oggi, tuttavia, nonostante sia ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30/1997, persiste l’inadempimento del Consorzio intimato rispetto al giudicato formatosi sul predetto titolo.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, il deducente ha avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa non si è costituito in giudizio.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito, in particolare, di ordinare al Consorzio intimato il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 837/2017, reso in seno al giudizio n. 1997/2017 R.G. Tribunale di Ragusa - Sezione lavoro, emesso il 17 luglio 2017, munito di formula esecutiva in data 27 luglio 2017 e notificato all’Ente debitore, con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore del deducente della somma di € 3.808,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al dì del pagamento effettivo, nonché le spese legali, liquidate in complessivi € 400,00 per compenso professionale, oltre € 49,00 per c.u., rimborso forfettario, spese generali, iva e cpa., e di voler nominare nell’ipotesi di persistente inerzia da parte dell’Amministrazione un commissario ad acta affinché al fine di provvedere in sostituzione dell’Ente; infine, la parte ricorrente ha chiesto di fissare una ulteriore somma di denaro a carico dell’Amministrazione per l’inadempimento, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
2. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
2.1. Il Collegio rileva - quanto alla esperibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dei consorzi di bonifica, in quanto enti pubblici economici (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2023, n. 10265) - che secondo consolidata giurisprudenza, in punto di ambito soggettivo di applicazione del rito di ottemperanza e alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali comunitarie, deve farsi riferimento ad una nozione estensiva di P.A., senz'altro comprensiva degli enti pubblici economici che svolgono attività di impresa (cfr., ex plurimis , T.A.R. Basilicata, sez. I, 14 maggio 2024, n. 252; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 aprile 2021, n. 1136).
2.2. Deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.
Per costante indirizzo giurisprudenziale il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di denaro, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. in quanto non opposto nei termini di legge, assume valenza definitiva e tale “definitività” è “equiparabile al giudicato” atteso che il provvedimento non impugnato con i rimedi per esso previsti non può essere ulteriormente contestato (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. V ter, 28 febbraio 2025, n. 4446).
Nel caso che occupa, la parte ricorrente ha depositato in giudizio il decreto ingiuntivo 17 luglio 2017, n. 837/2017, R.G. 1997/2017, provvisoriamente esecutivo, del Tribunale di Ragusa; dalla documentazione versata in atti risulta che con decreto 4 novembre 2024, n. 5777/2024, R.G. 1997/2017, il Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro e Previdenza, ha dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo in questione.
2.3. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.4. Trattandosi di ente pubblico economico non è necessario il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive di cui all’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii.. (cfr. cit. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 aprile 2021, n. 1136).
Va comunque precisato che il detto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, munito di formula esecutiva in data 27 luglio 2017, risulta notificato all’intimato Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa in data 19 settembre 2017.
2.5. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento dell’intimato Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, sussiste in capo all’Ente debitore l’obbligo giuridico di dare esecuzione al decreto ingiuntivo di cui trattasi, recante la condanna dello stesso Consorzio in favore della parte ricorrente al pagamento:
- della somma di € 3.808,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al dì del pagamento effettivo;
- delle spese legali, liquidate in complessivi € 400,00 per compenso professionale, oltre € 49,00 per c.u., rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Deve essere conseguentemente ordinato al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.6. Non può essere accolta, invece, la domanda di fissazione di una ulteriore somma di denaro a carico del Consorzio debitore, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. (c.d. penalità di mora), tenuto conto, da una parte, della circostanza che la decisione, di cui si chiede l’esecuzione, ha già espressamente riconosciuto gli interessi e, dall’altra, delle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, al contingente stato della finanza pubblica (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 10 luglio 2025 n. 2220).
2.7. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, è nominato commissario ad acta il dirigente generale del Dipartimento dell’Agricoltura (Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea), con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Dipartimento, affinché provveda in via sostitutiva entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Ente debitore.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario.
Il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente).
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa di dare esecuzione - entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al decreto ingiuntivo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il dirigente generale del Dipartimento dell’Agricoltura (Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea), con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Dipartimento, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati.
Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 600,00 (€. seicento/00), oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO IA ST, Presidente
AN SE TO AT, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SE TO AT | IO IA ST |
IL SEGRETARIO