TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13274 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 23/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 29145 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti GIOVANNI BATTISTA Parte_1
AS, VE ZA e AR BA, giusta delega in calce al ricorso RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 12/08/2025, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver presentato domanda di aggiornamento della sua posizione nella graduatoria permanente ATA di III fascia per il triennio corrente (2024/2025-2026/2027), e premesso altresì di aver prestato servizio di leva obbligatoria in epoca successiva al conseguimento del titolo di accesso alla graduatoria, ha lamentato che il Controparte_1
, facendo applicazione delle previsioni del DM 50/2021, ha attribuito per il servizio
[...] di leva dichiarato soltanto il punteggio complessivo di 0,60, anziché - come dovuto in forza del principio generale dettato dall'art. 485, comma 7, d. lgs. 297/1994 - quello di 0,5 per mese, per un totale di 6 punti annui.
1 Richiamata la normativa ed i precedenti giurisprudenziali rilevanti, ha convenuto in giudizio il per vedere accertato il proprio diritto al riconoscimento del punteggio CP_1 di 0,5 punti per ogni mese del servizio di leva, sino ad un massimo di 6 punti, condannando l'amministrazione all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la correzione del punteggio, con vittoria di spese da distrarsi. Si è costituito il convenuto, contestando l'avversa pretesa di cui ha chiesto il CP_1 rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
2. Non nuoce richiamare le disposizioni rilevanti nel caso di specie. L'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati ai fini della carriera, stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Per il personale ATA, allo stesso modo, l'art. 569 del medesimo decreto legislativo, rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, statuisce, al terzo comma, che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. La normativa richiamata è stata già oggetto di varie pronunce giurisprudenziali che hanno fornito soluzioni interpretative contrastanti in merito ai presupposti per la valutabilità del servizio di leva obbligatorio. La Suprema Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione controversa, statuendo che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 (e l'omologo art. 569) sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021; da ultimo Cass. 8526/ 2024). La Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, d.lgs. n. 66/2000, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al
2 comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 cit. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit. ( e quindi anche con l'omologo art. 569 del medesimo dlgs 297/1994), il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera, dell'accesso ai ruoli e in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. La Corte, come detto, ha affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento, atteso che le stesse, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha, pertanto, affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343). In ragione di questo percorso argomentativo la Corte è pervenuta alla conclusione della necessità di equiparare sotto il profilo del punteggio spettante, la posizione del docente inserito nelle graduatorie - al quale il DM 44/2001 non riconosceva alcun punteggio di anzianità per il servizio di leva - alla posizione del docente chiamato a prestare il servizio di leva durante il rapporto lavorativo - al quale il DM riconosceva il punteggio corrispondente all'intera anzianità maturata durante il militare (per analoga soluzione, v. la recentissima sentenza della S.C. di Cassazione n. 20.3.2024). Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.
3 3. Sulla base di tali premesse, una parte della giurisprudenza ha affermato l'illegittimità della previsione dell'allegato A del decreto ministeriale n. 89/2024 che, riprendendo analoghe previsioni del precedente DM 50/2021, riconosce soltanto 0,60 punti per ogni anno (e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05) invece che punti 6 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali (cfr. in tal senso, per tutte, Corte di Appello di Roma, sentenza n. 1658 del 26.4.2024).
4. Sennonché, più di recente la S. C. di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in fattispecie del tutto analoga alla presente, con la sentenza n. 22432 dell'08/08/2024, ha specificato il principio espresso affermando che "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto". La S.C. ha infatti chiarito che l'orientamento espresso dalla S.C. nei precedenti sopra richiamati, formatosi in fattispecie nelle quali nessun punteggio era attribuito al servizio di leva non prestato in costanza di nomina, va diversamente declinato nel caso in cui la normativa secondaria attribuisca punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso. Non nuoce richiamare testualmente le argomentazioni della Corte:
“5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:
4 - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti". In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
5 6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una
6 sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile "universale". Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria "generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
10. Essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso va dunque rigettato. La reiezione del ricorso per cassazione va peraltro accompagnata dalla compensazione delle spese, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema e venendo quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità." (Cassazione civile sez. lav. - 08/08/2024, n. 22432). L'orientamento autorevolmente espresso dalla S.C. di legittimità è stato recentemente ribadito con la recentissima sentenza n. 9738 del 14.4.2025, che ha sostanzialmente riproposto analoghe argomentazioni.
5. Anche nel caso di specie, quindi, in ossequio alla funzione nomofilattica del giudice di legittimità e superando il diverso orientamento espresso in altro precedente, va
7 affermata la legittimità del punteggio attribuito alla parte ricorrente in applicazione delle analoghe previsioni del DM n. 89/2024 (v. nello stesso senso, di recente, Tribunale di Alessandria n. 55/2025 e Tribunale di Trapani n. 165/2025).
6. Né si impone di pervenire a diverse conclusioni sulla base della sentenza del Consiglio di Stato n. 9864 del 9 dicembre 2024, con la quale è stato accolto il ricorso di alcuni appartenenti al personale ATA che avevano rivendicato la parificazione del punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina a quello prestato durante il rapporto di impiego con l'amministrazione scolastica, annullando gli atti impugnati.
A tale riguardo, si condivide quanto argomentato in altro precedente del Tribunale di
Roma (sentenza n. 1952/2025) - che si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. – laddove si è affermato che “la scarna motivazione adottata dal giudice amministrativo non consente di contrapporre validi argomenti di diritto allo strutturato percorso ricostruttivo svolto dalle pronunce della Suprema Corte sopra richiamate” e che, in ogni caso, “la sentenza del Consiglio di Stato, ancorché di annullamento di previsioni contenute di un d.m. - poi sottoposto da altri ricorrenti al sindacato del giudice ordinario ai fini della disapplicazione -, non sarebbe idonea a estendere i suoi effetti caducatori oltre le parti del processo in cui è stata resa”. Ed invero, sul punto va anzitutto rammentato che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. in particolare sentenze
Adunanza Plenaria n. 4 e n. 5 del 27 febbraio 2019 rese in tema di annullamento in sede di giudizio amministrativo di previsioni contenute in un decreto ministeriale analogo a quello oggetto di controversia, riguardante i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti), “Il giudicato amministrativo - in assenza di norme ad hoc nel codice del processo amministrativo - è sottoposto alle disposizioni processualcivilistiche, per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l'art. 2909 c.c.. I casi di giudicato amministrativo con effetti ultra partes sono, quindi, eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile - logicamente, ancor prima che giuridicamente - che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato. Il supremo consesso amministrativo ha rammentato che “dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcune eccezionali ipotesi di estensione ultra partes degli effetti del giudicato. Tale estensione dipende spesso da una pluralità di fattori concorrenti, fra i quali rileva non solo la natura dell'atto annullato, ma anche, cumulativamente, il vizio dedotto, nonché il tipo di effetto prodotto dal giudicato della cui estensione si discute. Più nel dettaglio, secondo l'orientamento tradizionale, gli effetti inscindibili del giudicato amministrativo possono dipendere: a) in alcuni casi (ma raramente), solo dal
8 tipo di atto annullato;
b) altre volte, più frequenti, sia dal tipo di atto annullato, sia dal tipo di vizio dedotto;
c) altre volte ancora, dal tipo di effetto che il giudicato produce e di cui si invoca l'estensione. Si ritiene, in particolare, che produca effetti ultra partes: a) l'annullamento di un regolamento (l'efficacia erga omnes in questo caso trova una base normativa indiretta nell'art. 14, comma 3, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che, proprio presupponendo tale efficacia, prevede che il decreto decisorio di un ricorso straordinario che pronunci l'annullamento di un atto normativo deve essere pubblicato nelle stesse forme dell'atto annullato); b) l'annullamento di un atto plurimo inscindibile (ad es. il decreto di esproprio di un bene in comunione);
c) l'annullamento di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari (ad es. il decreto di approvazione di una graduatoria concorsuale travolto per un vizio comune); d) l'annullamento di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti (ad es. il decreto di scioglimento di un Consiglio comunale).
In tutti i casi indicati, tuttavia, l'inscindibilità riguarda solo l'effetto di annullamento (l'effetto caducatorio), perché è solo rispetto ad esso che viene a crearsi la sopra richiamata situazione di incompatibilità logica che un atto inscindibile possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri.” Precisa, poi, il Consiglio di Stato, che “Ben diverso è il discorso per ciò che concerne gli ulteriori effetti del giudicato amministrativo (di accertamento della pretesa, ordinatori, conformativi). Secondo un risalente e consolidato orientamento interpretativo gli effetti di accertamento della pretesa e, consequenzialmente a tale accertamento, quelli ordinatori/conformativi operano sempre solo inter partes, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell'obbligo conformativo o dell'accertamento della pretesa contenuto nel giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 2017, n. 5634;
Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6964; Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4977; Cons. Stato, sez. V, 6 Marzo 2000, n. 1142; Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4253; Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 1994, n. 276; Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 1990, n. 561)”. In relazione agli effetti caducatori, quindi, soltanto la ricorrenza delle situazioni eccezionali che rendono inscindibili gli effetti del giudicato consente di estendere ultra partes gli effetti del giudicato di annullamento di un atto amministrativo. Tali eccezionali situazioni non ricorrono, tuttavia, nell'ipotesi di decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie, i quali, a differenza dei regolamenti, non sono fonti normative.
Esattamente, soffermandosi su questo specifico profilo, le sentenze in questione hanno così motivato: “La seconda questione da esaminare è quella relativa alla natura giuridica dei decreti di aggiornamento delle graduatorie (in particolare del d.m. n. 235 del 2014) e agli effetti derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 che,
9 accogliendo il ricorso proposto da alcuni diplomati magistrali, ne ha disposto l'annullamento parziale (nella parte in cui non consentiva loro di ottenere l'inserimento nelle GAE). Come già ricordato, l'ordinanza di rimessione sostiene che i decreti di aggiornamento avrebbero natura normativa, dal che deduce l'efficacia erga omnes della sentenza n. 1973 del 2015 (con conseguente nullità per violazione del giudicato dei successivi decreti ministeriali reiterativi del medesimo vizio). In subordine, la Sesta Sezione ritiene che detto annullamento avrebbe quanto meno l'effetto di rimettere in termini i diplomati magistrali per impugnare i successivi decreti ministeriali di aggiornamento (nella specie il d.m. 400/2017), anche se non hanno impugnato il d.m. n. 235/2014. 20. La tesi non merita condivisione.
Il d.m. n. 235/2014 disciplina - come emerge chiaramente dal tenore letterale di ciascuno degli articoli di cui si compone - i criteri di massima per la permanenza, l'aggiornamento e la conferma dell'inclusione di coloro che sono già iscritti nella graduatoria. Il decreto si rivolge, pertanto, a soggetti determinati o, comunque, facilmente determinabili. I destinatari del d.m. sono esclusivamente i docenti già inseriti nelle graduatorie, i quali, evidentemente, sono gli unici soggetti che possono ottenere l'aggiornamento della posizione o la conferma della stessa. I destinatari del d.m. sono, quindi, determinati sin dal momento della sua adozione e rappresentano una categoria chiusa. I criteri di aggiornamento hanno, peraltro, efficacia limitata nel tempo perché valgono solo per il triennio 2014-2017.
21. Tali caratteristiche sono incompatibili con l'ipotizzata natura normativa, perché mancano gli elementi essenziali della norma giuridica, ovvero: l'astrattezza (intesa come capacità della norma di applicarsi infinite volte a tutti i casi concreti rientranti nella fattispecie descritta in astratto), la generalità (intesa come indeterminabilità, sia ex ante che ex post, dei destinatari della norma) e l'innovatività (ovvero la capacità di modificare stabilmente l'ordinamento giuridico). Il d.m. in esame ha, infatti, ad oggetto una vicenda amministrativa specifica e temporalmente circoscritta (l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017), ha destinatari determinati e non innova l'ordinamento giuridico, limitandosi a fissare criteri di massima per l'aggiornamento delle graduatorie la cui applicazione è limitata nel tempo.
22. La natura normativa trova smentita anche nella forma e nel procedimento di approvazione del d.m., che non è quello dei regolamenti ministeriali di sui all'art. 17, comma 4, l. 23 agosto 1988, n. 400. Basti pensare che: il d.m. in questione, oltre a non recare la denominazione "regolamento", non è stato sottoposto al parere del Consiglio di
Stato, né al visto della Corte dei conti, né previamente comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri. Se il d.m. avesse natura normativa, quindi, si tratterebbe di un "atto normativo non regolamentare", il che, però, porrebbe seri dubbi di legittimità, alla luce del tradizionale e condivisibile orientamento in base al quale il governo o i ministri
10 non possano esercitare la funzione normativa con una procedura diversa da quella prevista dall'art. 17 l. n. 400 del 1988, specie in assenza di una previsione legislativa specificamente derogatoria. (cfr. Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 9).
23. Il d.m. n. 235 del 2014 non è, a ben vedere, neanche un atto amministrativo generale. L'atto amministrativo generale, pur privo (a differenza dell'atto normativo) dell'astrattezza, si caratterizza per la generalità dei destinatari, intesa nell'unico modo compatibile con la natura "concreta" dell'atto amministrativo generale, ovvero come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post. Tipico esempio è quello dei bandi di gara o di concorso, i cui destinatari non sono determinabili al momento della pubblicazione del bando, ma lo diventano quando scadono i termini per la presentazione delle domande (i destinatari sono solo coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione).
24. Il d.m. n. 235 del 2014, al contrario, come già evidenziato, si rivolge a destinatari già noti al momento dell'adozione, ovvero tutti coloro e solo coloro che sono già inseriti nelle GAE. Si tratta, quindi, di un atto amministrativo che si rivolge a un gruppo delimitato di soggetti. In questo senso, utilizzando una denominazione di matrice dottrinale, lo si può qualificare come atto amministrativo "collettivo", per distinguerlo sia dall'atto amministrativo generale (i cui destinatari sono indeterminabili ex ante), sia da quello plurimo in senso stretto (che è solo la sommatoria di più provvedimenti individuali che si fondono in un atto unico). Il che non toglie, come già chiarito dalla sentenza n. 11 del
2017, che si tratti, comunque, di un atto amministrativo di macro-organizzazione, come tale idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa, come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno confermato tale giurisdizione (cfr. Sez. Un., ordinanza14 dicembre 2016, n. 25840)”. Questa linea interpretativa è stata poi avallata anche dalla Corte di cassazione, la quale, richiamando Cass. n. 3830/2021 e successive pronunce conformi (tra le quali, Cass.
n. 4905/2021, Cass. n. 12346/2021, Cass. n. 12347/2021, Cass. n. 35571/2021, Cass. n. 42000/2021), che sono pervenute alle medesime conclusioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 11/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019), ha confermato, con motivazione che si presta ad assumere valenza di carattere generale, che “e) la sentenza del Consiglio di Stato n. 1963/2015, che ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva l'inserimento dei diplomati magistrali, non produce effetti erga omnes perché il decreto, emanato ai sensi del Decreto n. 123 del 2000, art. 14, ossia di una fonte normativa subprimaria, non ha natura regolamentare, sia perché privo dei requisiti richiesti dalla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 4, sia in quanto, essendo rivolto a disciplinare le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è privo dei caratteri dell'astrattezza, della generalità e dell'innovatività, si rivolge a soggetti determinati o facilmente determinabili ed è destinato ad esaurire i suoi effetti una volta concluse le procedure disciplinate dall'atto amministrativo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 9772 del 12 aprile 2023).
11 Esclusa quindi l'efficacia nel presente giudizio del giudicato di annullamento della sentenza del Consiglio di Stato n. 9864 del 9 dicembre 2024, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale di cui si è dato conto, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato con ricorso depositato il 12/08/2025, così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Roma, 23/12/2025
Il Giudice
12