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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/09/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 239/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Barcellona P.G., Via Vittorio Madia n. 69, presso lo studio dell'Avv. CALABRO' ROSARIA, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FAZIO MARCO per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/09/2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/02/2025 formulava Parte_1 opposizione avverso l ex art. 445 bis c.p.c. relativo CP_2 all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18/1980, nonché dello status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prima delle suindicate prestazioni e ritenuto riconoscibile la seconda con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento, nonché l'affermazione dello status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa, così come richiesto con quest'ultima e, successivamente, con ricorso per a.t.p.
Nella resistenza dell la causa veniva istruita mediante il rinnovo CP_1 delle operazioni peritali.
Il ricorso è infondato.
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha Persona_1 accertato che, nonostante il complesso patologico da cui la ricorrente risulta affetta comporti il riconoscimento di una invalidità civile nella misura del 100%, non ricorrono i requisiti sanitari cui la legge subordina l'attribuzione del diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento.
Il consulente ha, inoltre, confermato la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento, in favore della ricorrente, dello status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 con decorrenza da giugno 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che il ricorso spiegato da va respinto. Parte_2
Parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara che non sussiste in capo a il requisito Parte_1 sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
conferma la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario utile al riconoscimento dello status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 con decorrenza da giugno 2024; esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; pone definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. CP_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 19/09/2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino