Articolo 14 della Legge 31 luglio 1956, n. 991
Articolo 13Articolo 15
Versione
22 settembre 1956
Art. 14.
Nel secondo comma dell'art. 54 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , sono soppresse le parole "e risultino con un reddito medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, non superiore a un milione di lire all'anno".
Nel quarto comma dell'art. 56 della legge predetta e' soppressa la disposizione risultante al n. 3) e riferentesi al reddito medio dell'ultimo quinquennio accertato ai fini dell'imposta complementare.
Entrata in vigore il 22 settembre 1956