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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1332/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7762/2024 depositato il 24/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - RI - Avellino
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1208/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 3 e pubblicata il 28/10/2024 Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300001799000 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300001799000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170005290665000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190002090421000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220200002553477000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220200003968087000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 293/2026 depositato il 19/01/2026
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Letto l'atto di costituzione dell'appellata Agenzia delle Entrate RI (DE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria con documenti depositata dall'appellante in data 2 gennaio 2026; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso contribuente per violazione dell'art. 21 del D. Lg.vo 546/92 in quanto : “ La Corte, in via preliminare, rileva che il preavviso di fermo è stato notificato al contribuente in data 27/12/2023, come indicato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, giorno di perfezionamento della notifica, dal quale decorrono i 60 giorni per la proposizione del ricorso, per cui il ricorso in oggetto, proposto e notificato alla ADR in data 26/07/2024, risulta tardivo ” .
-che ha proposto appello il contribuente lamentando:
• la erroneità della sentenza in punto di inammissibilità discredente dalla erronea individuazione dell'atto impugnato nel preavviso di fermo mentre oggetto della impugnativa era il fermo iscritto, rispetto al quale il ricorso risultava tempestivo, e quindi ha riproposto riproponendo i motivi ritenuti dedotti;
-che l'DE si è costituita resistendo;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada rigettato;
-che ovviamente compito del Giudice, in relazione alla dichiarazione di inammissibilità e al motivo di appello proposto su tale punto, è la individuazione dell'atto impugnato in primo grado, che può avvenire soltanto mediante la lettura del ricorso di primo grado;
-che, esaminato il fascicolo di primo grado in PTT, risulta che la parte contribuente ha depositato all'atto della costituzione:
• sub file ricorso corte tributaria moriello nicola ader fermo amministrativo.pdf.p7m un documento composto da due pagine senza intestazione dell'autorità adita, indicazioni delle parti, motivi dedotti, contenente solo in parte le conclusioni;
-che tale documento non costituisce atto integrante ammissibile ricorso mancando in assoluto degli elementi identificativi sia dell'autorità adita sia dei soggetti sia dell'atto impugnato sia dei fatti sia dei motivi: pertanto il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile
-prima ancora che per tardività- ai sensi dell'art. 18 co. 4 D.L.vo 546/1992 mancando delle indicazioni minime di cui al co. 2 del predetto articolo;
-che pertanto questa Corte non è in grado di rilevare quale fosse l'atto impugnato rimasto oggettivamente “in mente auctoris”;
-che la circostanza che il Giudice di prime cure abbia individuato quel contenuto (impugnativa preavviso di fermo e relativi motivi) non rende ammissibile il ricorso, essendosi il Giudice presumibilmente ancorato, al solo fine della esposizione del fatto, alla successiva memoria illustrativa contribuente, depositata il 1 ottobre 2024, dando prevalenza alla immediatezza del rilievo, di come percepita la controversia, della tardività;
-che questa Corte per completezza di esame istruttorio sul punto è andata a verificare se nelle buste duplicato informatico della pec di notifica fosse contenuto il documento integrale (sì da superare la incompletezza del duplicato testuale in ragione della sostanziale presenza dell'effettivo completo originale informatico notificato), ma ha riscontrato che il duplicato di buste informatiche depositate, diligentemente dalla difesa contribuente all'atto della costituzione, di spedizione e di consegna della pec di notifica contengono sia in copia di cortesia (pdf) sia nell'originale sottoscritto digitalmente (con firma cades), come decriptato da verificatore on line Poste Italiane, esattamente i due fogli inanzi descritti;
-che dunque l'appello va rigettato e la sentenza appellata va confermata nel dispositivo sia pure per la diversa ragione di cui innanzi;
-che la Corte ritiene, infine, di sollecitare DE ad una verifica in autotutela sulla perdurante sussistenza, alla luce della sopravvenuta sentenza n. 8542/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata in limine litis dalla parte contribuente in questo grado, dei titoli sottostanti la iscrizione del fermo;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente grado possono compensarsi tra le parti, rinvenendosi ragione legale in un evidente errore materiale di caricamento informatico;
P.Q.M.
Rigetta l'appello; compensa spese del grado.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7762/2024 depositato il 24/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - RI - Avellino
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1208/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 3 e pubblicata il 28/10/2024 Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300001799000 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300001799000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170005290665000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190002090421000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220200002553477000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220200003968087000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 293/2026 depositato il 19/01/2026
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Letto l'atto di costituzione dell'appellata Agenzia delle Entrate RI (DE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria con documenti depositata dall'appellante in data 2 gennaio 2026; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso contribuente per violazione dell'art. 21 del D. Lg.vo 546/92 in quanto : “ La Corte, in via preliminare, rileva che il preavviso di fermo è stato notificato al contribuente in data 27/12/2023, come indicato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, giorno di perfezionamento della notifica, dal quale decorrono i 60 giorni per la proposizione del ricorso, per cui il ricorso in oggetto, proposto e notificato alla ADR in data 26/07/2024, risulta tardivo ” .
-che ha proposto appello il contribuente lamentando:
• la erroneità della sentenza in punto di inammissibilità discredente dalla erronea individuazione dell'atto impugnato nel preavviso di fermo mentre oggetto della impugnativa era il fermo iscritto, rispetto al quale il ricorso risultava tempestivo, e quindi ha riproposto riproponendo i motivi ritenuti dedotti;
-che l'DE si è costituita resistendo;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada rigettato;
-che ovviamente compito del Giudice, in relazione alla dichiarazione di inammissibilità e al motivo di appello proposto su tale punto, è la individuazione dell'atto impugnato in primo grado, che può avvenire soltanto mediante la lettura del ricorso di primo grado;
-che, esaminato il fascicolo di primo grado in PTT, risulta che la parte contribuente ha depositato all'atto della costituzione:
• sub file ricorso corte tributaria moriello nicola ader fermo amministrativo.pdf.p7m un documento composto da due pagine senza intestazione dell'autorità adita, indicazioni delle parti, motivi dedotti, contenente solo in parte le conclusioni;
-che tale documento non costituisce atto integrante ammissibile ricorso mancando in assoluto degli elementi identificativi sia dell'autorità adita sia dei soggetti sia dell'atto impugnato sia dei fatti sia dei motivi: pertanto il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile
-prima ancora che per tardività- ai sensi dell'art. 18 co. 4 D.L.vo 546/1992 mancando delle indicazioni minime di cui al co. 2 del predetto articolo;
-che pertanto questa Corte non è in grado di rilevare quale fosse l'atto impugnato rimasto oggettivamente “in mente auctoris”;
-che la circostanza che il Giudice di prime cure abbia individuato quel contenuto (impugnativa preavviso di fermo e relativi motivi) non rende ammissibile il ricorso, essendosi il Giudice presumibilmente ancorato, al solo fine della esposizione del fatto, alla successiva memoria illustrativa contribuente, depositata il 1 ottobre 2024, dando prevalenza alla immediatezza del rilievo, di come percepita la controversia, della tardività;
-che questa Corte per completezza di esame istruttorio sul punto è andata a verificare se nelle buste duplicato informatico della pec di notifica fosse contenuto il documento integrale (sì da superare la incompletezza del duplicato testuale in ragione della sostanziale presenza dell'effettivo completo originale informatico notificato), ma ha riscontrato che il duplicato di buste informatiche depositate, diligentemente dalla difesa contribuente all'atto della costituzione, di spedizione e di consegna della pec di notifica contengono sia in copia di cortesia (pdf) sia nell'originale sottoscritto digitalmente (con firma cades), come decriptato da verificatore on line Poste Italiane, esattamente i due fogli inanzi descritti;
-che dunque l'appello va rigettato e la sentenza appellata va confermata nel dispositivo sia pure per la diversa ragione di cui innanzi;
-che la Corte ritiene, infine, di sollecitare DE ad una verifica in autotutela sulla perdurante sussistenza, alla luce della sopravvenuta sentenza n. 8542/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata in limine litis dalla parte contribuente in questo grado, dei titoli sottostanti la iscrizione del fermo;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente grado possono compensarsi tra le parti, rinvenendosi ragione legale in un evidente errore materiale di caricamento informatico;
P.Q.M.
Rigetta l'appello; compensa spese del grado.