Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1332
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La Corte di secondo grado ha confermato l'inammissibilità del ricorso, ma per una ragione diversa rispetto al primo giudice. Ha ritenuto che il ricorso di primo grado fosse inammissibile fin dall'origine per carenza degli elementi essenziali previsti dalla legge (art. 18 D.L.vo 546/1992), non potendo identificare con certezza l'atto impugnato e i motivi dedotti. Pertanto, anche se il primo giudice avesse individuato un atto impugnato, il ricorso non sarebbe stato ammissibile. La Corte ha anche verificato la documentazione del primo grado, confermando l'incompletezza del ricorso.

  • Rigettato
    Erronea individuazione dell'atto impugnato in primo grado

    La Corte di secondo grado ha ritenuto che il ricorso di primo grado fosse inammissibile per vizi procedurali più gravi rispetto alla tardività, ossia la mancanza degli elementi essenziali per la sua ammissibilità. Pertanto, la questione dell'erronea individuazione dell'atto impugnato è stata assorbita dalla più radicale inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1332
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1332
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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