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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/07/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/299
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 299 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da
, in Parte_1
persona dei liquidatori, elettivamente domiciliata in VIA ALGHERO 45 09127 CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. MANURRITTA GIORGIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di appello,
appellante
CONTRO
(c.f. ), residente in [...], CP_1 C.F._1
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
n. 1, (c.f. , residente in [...] C.F._3
Pagina 1 4, (c.f. ), residente in [...], CP_4 C.F._4
(c.f. ), residente in [...] C.F._5
n. 27, (c.f. ), residente in [...] C.F._6
13 e (c.f. , elettivamente domiciliati in Controparte_7 C.F._7
Cagliari, Piazza Repubblica n. 4, presso lo studio degli avv.ti prof. Cristiano Cincotti (c.f.
– pec e Agostino Armeni (c.f. C.F._8 Email_1
– pec. dai quali sono rappresentati e difesi, C.F._9 Email_2
anche disgiuntamente tra loro, in forza della procura speciale alle liti, in calce all'atto di citazione relativo al pregresso grado di giudizio, in data 5.12.2018,
convenuti – appellati
e
Controparte_8
appellato non costituito
All'udienza dell'11 luglio 2025 la Corte ha trattenuto la causa a decisione ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Ragioni di fatto e diritto
Con sentenza n. 1541/2022 il Tribunale di Cagliari ha statuito nei seguenti termini sulla domanda proposta da , , , , CP_1 Controparte_2 CP_4 Controparte_5 CP_7
, , contro
[...] Controparte_3 Parte_1
e in contraddittorio con “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata Controparte_8
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. accerta il diritto degli attori di surrogarsi nel
diritto di credito vantato da nei confronti della Controparte_8 Parte_1
e, per l'effetto, 2. condanna la
[...] Parte_1
a pagare euro 11.632,25 a ed euro 5.816,12 a ciascuno degli altri attori, oltre CP_1
interessi al tasso previsto dall'art. 1284 c.c. 3., condanna i convenuti in solido alla rifusione in
favore degli attori delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.751,55 di cui euro
Pagina 2 5.871,00 per compensi, comprese spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a. e alla rifusione delle spese di
c.t.u., liquidate con decreto 30 marzo 2022, eventualmente anticipate dagli attori.”.
ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza concludendo perché venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto di CP_8
alla liquidazione della quota sociale e perché venisse accertato e dichiarato che questi fosse
[...]
debitore della dell'importo di euro 50.000,00, da portare in compensazione con Parte_1
l'opposto credito.
Si sono costituiti , , , , CP_1 Controparte_2 CP_4 Controparte_5 [...]
, , resistendo all'appello. Non si è invece costituito CP_7 Controparte_3 Controparte_8
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la difesa di parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello e concluso per la compensazione delle spese processuali. Le parti costituite hanno chiesto un rinvio per poter accordarsi in merito.
Alla successiva udienza le parti hanno dichiarato di concordare sulla compensazione delle spese processuali e la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, si rileva che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione producendo la cessazione della materia del contendere, fatta salva ogni determinazione, riservata allo stesso giudice di merito, in punto di decisione sulle spese processuali, da adottarsi secondo il noto principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 18255/2004; 23749/11; 33761/2019).
Nella presente procedura, peraltro, le parti costituite hanno concordato per la compensazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il procedimento.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Pagina 3 Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
La Cons. Est.
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 299 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da
, in Parte_1
persona dei liquidatori, elettivamente domiciliata in VIA ALGHERO 45 09127 CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. MANURRITTA GIORGIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di appello,
appellante
CONTRO
(c.f. ), residente in [...], CP_1 C.F._1
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
n. 1, (c.f. , residente in [...] C.F._3
Pagina 1 4, (c.f. ), residente in [...], CP_4 C.F._4
(c.f. ), residente in [...] C.F._5
n. 27, (c.f. ), residente in [...] C.F._6
13 e (c.f. , elettivamente domiciliati in Controparte_7 C.F._7
Cagliari, Piazza Repubblica n. 4, presso lo studio degli avv.ti prof. Cristiano Cincotti (c.f.
– pec e Agostino Armeni (c.f. C.F._8 Email_1
– pec. dai quali sono rappresentati e difesi, C.F._9 Email_2
anche disgiuntamente tra loro, in forza della procura speciale alle liti, in calce all'atto di citazione relativo al pregresso grado di giudizio, in data 5.12.2018,
convenuti – appellati
e
Controparte_8
appellato non costituito
All'udienza dell'11 luglio 2025 la Corte ha trattenuto la causa a decisione ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Ragioni di fatto e diritto
Con sentenza n. 1541/2022 il Tribunale di Cagliari ha statuito nei seguenti termini sulla domanda proposta da , , , , CP_1 Controparte_2 CP_4 Controparte_5 CP_7
, , contro
[...] Controparte_3 Parte_1
e in contraddittorio con “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata Controparte_8
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. accerta il diritto degli attori di surrogarsi nel
diritto di credito vantato da nei confronti della Controparte_8 Parte_1
e, per l'effetto, 2. condanna la
[...] Parte_1
a pagare euro 11.632,25 a ed euro 5.816,12 a ciascuno degli altri attori, oltre CP_1
interessi al tasso previsto dall'art. 1284 c.c. 3., condanna i convenuti in solido alla rifusione in
favore degli attori delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.751,55 di cui euro
Pagina 2 5.871,00 per compensi, comprese spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a. e alla rifusione delle spese di
c.t.u., liquidate con decreto 30 marzo 2022, eventualmente anticipate dagli attori.”.
ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza concludendo perché venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto di CP_8
alla liquidazione della quota sociale e perché venisse accertato e dichiarato che questi fosse
[...]
debitore della dell'importo di euro 50.000,00, da portare in compensazione con Parte_1
l'opposto credito.
Si sono costituiti , , , , CP_1 Controparte_2 CP_4 Controparte_5 [...]
, , resistendo all'appello. Non si è invece costituito CP_7 Controparte_3 Controparte_8
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la difesa di parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello e concluso per la compensazione delle spese processuali. Le parti costituite hanno chiesto un rinvio per poter accordarsi in merito.
Alla successiva udienza le parti hanno dichiarato di concordare sulla compensazione delle spese processuali e la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, si rileva che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione producendo la cessazione della materia del contendere, fatta salva ogni determinazione, riservata allo stesso giudice di merito, in punto di decisione sulle spese processuali, da adottarsi secondo il noto principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 18255/2004; 23749/11; 33761/2019).
Nella presente procedura, peraltro, le parti costituite hanno concordato per la compensazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il procedimento.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Pagina 3 Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
La Cons. Est.
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 4