Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/03/2026, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02459/2026REG.PROV.COLL.
N. 03223/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3223 del 2024, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caglioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di-OMISSIS-, in persona del Sndaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Materasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 01709/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il consigliere PP OT;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento dell’ordinanza sindacale n. 7708 del 9 novembre 2022 con la quale il Comune di-OMISSIS- ha ingiunto alla “-OMISSIS-” di provvedere “ alla rimozione dei rifiuti presenti all’interno dell’immobile censito al C.F. del comune di-OMISSIS-, Foglio 36 Particella 295 e di tutti gli altri rifiuti presenti e/o sparsi sia nel piazzale (part 292) ed eventualmente nell’altro fabbricato (part 298) costituenti il compendio industriale della società -OMISSIS-srl” , stabilendo ed ingiungendo altresì che: “ qualora i lavori ordinati non venissero eseguiti entro i termini sopraindicati, 60 gg, saranno fatti eseguire d’ufficio e le spese sostenute imputate agli interessati e riscosse nelle forme previste dalla normativa vigente …”.
2. Avverso il provvedimento proponeva ricorso la società-OMISSIS-innanzi al T.a.r per la Calabria, sede di Catanzaro deducendo: carenza di legittimazione passiva rispetto all’ordinanza; esclusione di qualsivoglia obbligo in capo alla ricorrente di provvedere alla rimozione dei rifiuti; imputabilità della condotta ad altri soggetti del tutto estranei alla stessa-OMISSIS-Agricola; mancato accertamento in contraddittorio della responsabilità a titolo di dolo o colpa; addebito di responsabilità alla-OMISSIS-per culpa in vigilando sulla base delle sole visure catastali; inesistenza della Società-OMISSIS-alla data delle condotte illecite prese in esame.
2.1. Il ricorso, notificato in data 8 gennaio 2023, veniva depositato in data 7 febbraio 2023.
2.2. Tuttavia, a fronte del tempestivo invio per il deposito telematico, il difensore della Società riceveva n. 2 pec dal sistema informatico della giustizia amministrativa, la prima di accettazione dal sistema con identificativo n. jpec108517.20230207101630.19418.59.1.1@pec.aruba.it , e la seconda di avvenuta consegna nella casella di destinazione, contenente numero identificativo ipec108517.20230207101630.19418.59.1.1@pec.aruba.it.
Nessun riscontro, invece perveniva dal sistema rispetto all’esito dei controlli sul modulo di deposito, riguardo all’accettazione o al rigetto del deposito telematico tempestivamente effettuato.
Il legale contattava telefonicamente la Segreteria del T.a.r. di Catanzaro per chiedere notizie sull’esito del deposito e spiegazioni sul ritardo nella comunicazione dell’esito dello stesso, e solo in quell’occasione la stessa Segreteria comunicava di non aver ricevuto alcun deposito.
Contattato il “webmaster” di giustizia amministrativa in data 17 febbraio 2023, l’avvocato riceveva riscontro in cui si affermava che il “deposito del 7” era “stato rifiutato” e che “dovrebbe quindi esserLe arrivata la terza PEC con l’indicazione del rifiuto”. con la motivazione E003 - La firma digitale sul modulo di deposito non è valida”.
La terza pec di rifiuto per errore E003, per contro, non gli era mai pervenuta al proprio indirizzo pec.
2.3. Poiché nel frattempo i termini per reiterare il deposito risultavano medio tempore trascorsi (ultimo giorno 7 febbraio 2023 – deposito del 7 rifiutato), la Società-OMISSIS-depositava, nella stessa data del 17 febbraio 2023 in cui essa era venuta a conoscenza del rifiuto e delle sue ragioni, istanza di remissione in termini per il deposito del ricorso.
2.4. Si costituiva per resistere il Comune di-OMISSIS-.
2.5. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il T.a.r. respingeva l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
2.6. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato, sez. IV, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglieva l’appello cautelare “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di discussione in primo grado”.
2.7. Il T.a.r, con la sentenza n. 1709 del 27 dicembre 2023, dichiarava il ricorso irricevibile in quanto notificato oltre i termini di cui all’art. 45 c.p.a.
Il giudice di primo grado osservava che: “ parte ricorrente si è limitata ad affermare, senza fornire elementi probatori a sostegno, di aver contattato il c.d. “webmaster”, dal quale avrebbe avuto conferma che il disservizio sarebbe stato determinato da un problema legato alla firma digitale apposta sul modulo del ricorso, e di non aver ricevuto la predetta pec; -) in particolare, in ordine a tale ultima circostanza parte ricorrente non ha prodotto alcuna certificazione o prova da parte del gestore del proprio sistema in ordine all’effettiva mancata ricezione e in ordine alle cause di tale mancata ricezione, atteso che risulta dal sistema dell’intestato Ufficio Giudiziario l’invio telematico della citata “pec negativa”; -) per tali ragioni, non possono ritenersi sussistere i presupposti per la remissione in termini, la cui domanda deve essere respinta .
3. Ha appellato la Società-OMISSIS-s.r.l. che censura la sentenza n. 1709/2023 per erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art.16-bis comma 7, del d.l. n. 179 del 2021 ai fini della reiezione dell’istanza di rimessione in termini avanzata dalla ricorrente, e di conseguenza, della pronuncia definitiva di irricevibilità del ricorso.
3.1. La ricorrente sostiene:
a) di avere fornito la prova di aver ricevuto la prima PEC di accettazione del deposito dal sistema con identificativo n. jpec108517.20230207101630.19418.59.1.1@pec.aruba.it, e soprattutto la seconda PEC di avvenuta consegna del deposito nella casella di destinazione, contenente numero identificativo pec 108517.20230207101630.19418.59.1.1@pec.aruba.it, con la conseguenza che il relativo deposito telematico del ricorso si era senz’altro perfezionato - con la generazione della seconda pec di avvenuta consegna - in data 7 febbraio 2023, e dunque nei termini di legge (il ricorso era stato notificato alla resistente in data 8 gennaio 2023;
b) che successivamente, non appena appurato, mediante richiesta alla Segreteria del T.a.r. sul ritardo dell’esito dei controlli, che la stessa non aveva ricevuto alcun deposito, e contestualmente suggerito di chiedere al webmaster di giustizia amministrativa le cause del disguido; una volta che lo stesso webmaster di giustizia amministrativa aveva riscontrato la richiesta, riferendo che sussisteva una problematica con la firma digitale apposta sul modulo di ricorso la parte aveva provveduto a rinnovare la trasmissione del modulo contenente il ricorso ed i relativi allegati, che andava stavolta a buon fine, e il modulo veniva caricato sul relativo fascicolo telematico (ottemperando pertanto all’incombente del rinnovo della trasmissione degli atti);
c) aveva allegato un report estratto direttamente dal proprio gestore di posta elettronica certificata (Aruba) dal quale si evincerebbe inequivocabilmente che la stessa esponente in data 7 febbraio 2023 non aveva ricevuto la terza pec di rifiuto del deposito telematico del ricorso (all.n. 2, 3 fascicolo di parte appello cautelare).
L’appellante chiede:
- la riforma della sentenza n. 1709/2023 del 27 dicembre 2023;
- che venga annullata la impugnata sentenza e, per i relativi effetti, che venga rimessa “la causa davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione di Catanzaro quale Giudice di primo grado affinché decida nel merito ai fini dell’accoglimento delle rassegnate conclusioni nel merito, ovvero decidere direttamente la causa nel merito e, quindi, accogliere le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
3.2. Si è costituito., per resistere, il Comune di-OMISSIS-.
4. All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Con l’appello in esame, la Società-OMISSIS-lamenta l’erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado.
5.1. Sostiene, in punto di fatto, che se avesse tempestivamente ricevuto la terza pec di rifiuto del deposito dal sistema “ che invece non è mai stata inviata alla destinataria ”, essa avrebbe senz’altro potuto correggere l’errore di firma e reiterare il deposito del ricorso e degli allegati nei termini della stessa giornata del 7 febbraio 2023 (l’invio era stato effettuato alle ore 10:16 a.m.).
5.2. In ogni caso, il deposito del ricorso deve considerarsi perfezionatosi in data 7 febbraio 2023, avendo riscontrato il sistema di giustizia amministrativa la pec di deposito con l’invio dell’attestato sia di accettazione che di avvenuta consegna.
6. L’appello è fondato.
L’art.16- bis comma 7, del d.l. n. 179/2021, prevede quanto segue: “ Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza. ”,
7. Parte ricorrente (odierna appellante) si è attivata in modo tempestivo al fine della rimessione in termini per il deposito del ricorso di primo grado.
Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato a mezzo pec in data 8 gennaio 2023 al Comune di-OMISSIS-.
In data 7 febbraio 2023, ossia nel termine decadenziale di trenta giorni decorrenti dalla notifica del ricorso, la Società ha depositato telematicamente l’atto mediante invio a mezzo pec del relativo modulo per l’iscrizione a ruolo della causa.
Il sistema informatico ha restituito alla ricorrente la pec di accettazione e di avvenuta consegna del modulo di deposito del ricorso.
Tuttavia, alcun riscontro il sistema ha generato rispetto all’esito dei controlli sul modulo di deposito.
Nei giorni immediatamente successivi l’istante, non avendo avuto riscontro in ordine all’accettazione o al rigetto del deposito telematico tempestivamente effettuato in data 7 febbraio 2023, ha contattato la Segreteria del T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, per chiedere notizie sull’esito del deposito e spiegazioni sul ritardo nella comunicazione dell’esito dello stesso,
Il “webmaster” di giustizia amministrativa, a cui la Società si è tempestivamente rivolta, ha riscontrato una problematica legata alla firma digitale apposta sul modulo di ricorso.
8. Alla luce dei fatti sopra riportati, per come esposti dalla Società e documentati in atti, il Collegio osserva che il sistema informatico della giustizia amministrativa non ha mai generato né inviato alla Società ( rectius, al suo difensore) la terza pec di rifiuto del deposito del ricorso (errore E003), questo nonostante che il deposito fosse stato effettuato il 7 febbraio 2023 alle ore 10.16, fossero state generate e rispedite al mittente le pec di accettazione e consegna e sussistessero, altresì, ancora i termini per la regolarizzazione dell’errore nella giornata stessa del 7 febbraio 2023.
9. Il 17 febbraio 2023, appena dieci giorni dopo la scadenza del termine di deposito del ricorso, la Società – dopo avere interpellato nei giorni immediatamente successivi al 7 febbraio, la Segreteria del T.a.r. e il “webmaster” di giustizia amministrativa – ha chiesto al giudice la remissione in termini per la regolarizzazione dell’adempimento da essa eseguito nel termine del decadenziale del 7 febbraio 2023.
10. Il Collegio osserva che il deposito del ricorso, pur effettuato tempestivamente il giorno 7 febbraio 2023, è risultato sconosciuto al destinatario per un “errore” del sistema telematico .
11. La Società ha documentato tali circostanze fattuali e ha dimostrato la fondatezza della richiesta rimessione in termini.
12. Sotto il profilo formale, la Società ha depositato una espressa e apposita istanza di rimessione in termini, in data 17 febbraio 2023, sicché tale richiesta può considerarsi tempestivamente presentata.
13. Con riguardo al profilo sostanziale, rileva la circostanza che parte ricorrente è venuta a conoscenza dell'esistenza del suddetto errore nel deposito telematico dell'iscrizione a ruolo soltanto a seguito di un accesso presso la Segreteria da essa eseguito nei giorni immediatamente seguenti al deposito effettuato il 7 febbraio 2023, comunque nella contestualità degli eventi, non avendo essa ricevuto la terza pec (di rifiuto) dalla quale potere evincere l’esito dei controlli automatici, comprendere le problematiche emerse nel deposito e quindi potervi porre rimedio nella giornata stessa del 7 febbraio 2023.
14. La parte si è attivata già da quel momento, procedendo a monitorare con diligenza l'esito definitivo del deposito telematico nonché a regolarizzare l’adempimento mediante sollecita istanza motivata di remissione in termini.
15. Il Collegio ritiene che tale istanza, alla luce dei fatti e della condotta della parte interessata, debba considerarsi presentata in tempi ragionevolmente contenuti e rispettosi del principio della durata ragionevole del processo.
16. A fronte a tali circostanze, il Collegio osserva che neppure si può imputare al difensore la scelta di effettuare il deposito del ricorso l’ultimo giorno utile assegnatogli dalla norma, in quanto è nel suo diritto utilizzare tutto il lasso temporale previsto dall’art. 45 c.p.a.
17. La reazione della parte, la quale si è attivata per la rinnovazione del deposito con la diligenza esigibile nel caso specifico dalla scoperta dell'esito negativo dei controlli automatici, deve ritenersi ad avviso del Collegio giustificatamente tempestiva, anche alla luce di un parametro valutativo di ragionevolezza in relazione agli oneri processuali posti a carico delle parti.
18. L’appello, pertanto, è fondato e deve essere accolto.
19. L’accoglimento dell'appello conduce alla rimessione del giudizio al giudice di primo grado per nullità della sentenza, ex art. 105, co. 1, cod. proc. amm.
Secondo le indicazioni dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, infatti, ricorre il vizio di nullità della sentenza, che impone il rinvio della causa al primo giudice, anche nel caso di dichiarata irricevibilità del ricorso sulla base di una motivazione apparente specialmente quando la pronuncia – come avvenuto nella fattispecie – abbia dichiarato il ricorso irricevibile in base a un errore palese, così omettendo integralmente l'esame del merito della causa (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2024, n. 16, ribadita e ulteriormente specificata da Ad. Plen., 15 luglio 2025, n. 10).
21. Nel caso di specie, come prima chiarito, l’erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso non si basa su una motivazione adeguata e coerente con i principi processuali in quanto, come già sopra evidenziato, deve ritenersi, alla luce delle circostanze di fatto dedotte in ricorso e delle allegazioni documentali non adeguatamente considerate dal T.a.r., tempestiva e plausibile l’istanza di remissione in termini tenuto conto dello svolgimento dei fatti, del comportamento non imputabile e comunque diligente tenuto dalla parte, dei riscontri forniti dal sistema informatico nonché di un parametro valutativo di ragionevolezza in relazione agli oneri processuali posti a carico delle parti che, nella specie, hanno visto l’interessata attivarsi con la necessaria sollecitudine per ottenere una pronuncia di remissione in termini.
22. Da ciò consegue la nullità della sentenza di primo grado, con rimessione della causa al primo giudice.
23. Il tenore delle questioni controverse e la novità della questione integrano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata e rinvia la causa al primo giudice ex art. 105, comma 1, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI OP, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
PP OT, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP OT | VI OP |
IL SEGRETARIO