Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/03/2026, n. 2459
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Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2026

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    Carenza di legittimazione passiva

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    Esclusione di obbligo di rimozione rifiuti

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    Imputabilità della condotta ad altri soggetti

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    Mancato accertamento in contraddittorio della responsabilità

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    Responsabilità per culpa in vigilando basata su visure catastali

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    Inesistenza della società alla data delle condotte illecite

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    Disservizio del sistema informatico di giustizia amministrativa

    Il Collegio ritiene che il sistema informatico non abbia inviato la PEC di rifiuto, nonostante il deposito fosse stato effettuato nei termini. La società ha documentato le circostanze e dimostrato la fondatezza della richiesta di rimessione in termini, attivandosi con diligenza.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, è chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dalla società appellante avverso la sentenza del TAR Calabria che aveva dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo proposto avverso un'ordinanza sindacale del Comune di-OMISSIS-ingiungente la rimozione di rifiuti da un immobile. La società ricorrente, nel ricorso di primo grado, aveva dedotto plurimi motivi di doglianza, tra cui la carenza di legittimazione passiva, l'estraneità alla condotta illecita, il mancato accertamento in contraddittorio della responsabilità, l'addebito di responsabilità basato su mere visure catastali e l'inesistenza della società alla data delle condotte. Tuttavia, il TAR aveva dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito telematico, rigettando l'istanza di remissione in termini avanzata dalla società. Quest'ultima lamentava di non aver ricevuto la PEC di rifiuto del deposito, nonostante avesse ricevuto quelle di accettazione e consegna, e di aver appreso del disservizio solo a seguito di contatti con la segreteria del TAR e il webmaster di giustizia amministrativa, i quali avevano indicato un problema di firma digitale. La società appellante, nel ricorso in appello, censura la sentenza del TAR per erronea applicazione dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2021, sostenendo che il deposito si era perfezionato tempestivamente in data 7 febbraio 2023, come attestato dalle ricevute telematiche, e che la mancata ricezione della PEC di rifiuto e la tempestiva richiesta di remissione in termini dimostrassero la fondatezza della sua pretesa. Si è costituito in giudizio il Comune di-OMISSIS-per resistere all'appello.

Il Consiglio di Stato accoglie l'appello, ritenendo fondata la censura relativa alla erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado. Il Collegio osserva che il sistema informatico della giustizia amministrativa non ha generato la PEC di rifiuto del deposito, nonostante il deposito fosse stato effettuato tempestivamente il 7 febbraio 2023 e fossero state ricevute le PEC di accettazione e consegna. La società appellante ha documentato la sua condotta diligente, attivandosi immediatamente per comprendere le ragioni del mancato riscontro e richiedendo la remissione in termini, venendo a conoscenza dell'errore solo a seguito di contatti con gli uffici competenti. Il Consiglio di Stato, richiamando i principi stabiliti dall'Adunanza Plenaria in materia di nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sul merito, ritiene che l'erronea declaratoria di irricevibilità, basata su circostanze non adeguatamente considerate dal TAR, comporti la nullità della sentenza impugnata. Pertanto, il Consiglio di Stato annulla la sentenza del TAR e rinvia la causa al giudice di primo grado per la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. Le spese del grado di giudizio vengono compensate, in considerazione della novità della questione e delle eccezionali ragioni sussistenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/03/2026, n. 2459
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2459
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo