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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/12/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1339/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 5.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ) in proprio e Parte_1 C.F._1 quale l.r.p.t. della (CF: ), rappresentate e difese Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Umberto Filici. ricorrenti
contro
CF: ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco. resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 18.6.2023 la e la sig.ra Controparte_1 hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2 esponendo che: -la società aveva accesso presso la
[...] Controparte_1
- Filiale di Corigliano-Rossano tre rapporti di conto corrente Controparte_3 nn. 1875, 1876 e 1867, quest'ultimo assistito da apertura di credito;
-nel mese di ottobre 2020 la trasmetteva, a mezzo raccomandata A/R, due CP_3 comunicazioni indirizzate alla società ricorrente ed alla sig.ra nella sua veste Pt_1 di garante, nelle quali intimava il rientro dell'esposizione maturata su detti rapporti entro cinque giorni dalla notifica pena l'avvio delle azioni legali e la segnalazione a sofferenza;
-detta comunicazione si presentava illegittima in quanto adottata in
violazione del D.L. n. 18/2020 convertito con la L. n. 27/2020 c.d. “Cura Italia”, per come modificato dal D.L. n. 104/2020; -la Venere S.r.l.s. contattava la Società
“Sistemia” alla quale medio tempore la aveva affidato la gestione della CP_3 posizione delle ricorrenti e formulava la proposta di un piano di rientro per l'esposizione sui conti correnti sopra citati;
-la , comunicava la Controparte_4 propria disponibilità ad accettare solo proposte a saldo e stralcio, anche rateizzate;
- la con missiva del 21.12.2020, proponeva il versamento a saldo e Controparte_1 stralcio della somma di € 9.000,00, proposta accettata dalla Sistemia;
-la ricorrente dava corso al primo pagamento di € 1.500,00, nel mese di gennaio 2021 e, con comunicazione del 27.1.2021, rappresentava che avrebbe corrisposto l'intera somma dovuta e non avrebbe dato corso ad alcuna transazione non essendo sua intenzione quella di transigere ma di corrispondere per intero la somma dovuta;
-la Venere S.r.l.s., con PEC del 5.1.2022, preso atto della debitoria emergente dagli estratti conto dei tre conti correnti trasmessi dalla nel mese di dicembre CP_3
2021 effettuava due bonifici a chiusura dei conti correnti nn. 1875 e 1876, restando disponibile ad ulteriori versamenti, mentre per l'esposizione presente sul conto n. 1867, pari ad € 11.000,00, proponeva un nuovo piano di rientro per l'intera esposizione;
-in data 17.1.2022, stante il mancato riscontro alla PEC del 5 gennaio, parte ricorrente effettuava un sollecito a cui dava riscontro la società , quale CP_5 mandataria della con l'indicazione del codice iban e della causale da CP_3 utilizzare per il pagamento;
-a seguito di quanto sopra, parte ricorrente dava corso ad ulteriori due pagamenti nei mesi di febbraio e marzo 2022; -solo in seguito le odierne attrici apprendevano dell'avvenuta segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Hanno rappresentato di aver proposto dinanzi all'intestato Ufficio, al fine di ottenere la cancellazione della predetta segnalazione, ricorso ex art. 700 c.p.c. che veniva rigettato con ordinanza emessa in data 25.11.2022 (n. 1245/2022 R.G.A.C.) poi confermata in sede di reclamo dal Tribunale in composizione collegiale.
Hanno quindi dedotto di avere interesse a instaurare il giudizio di merito ai fini dell'accertamento e della declaratoria di illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata dall'odierna resistente, con previa modifica, revoca e annullamento dei provvedimenti cautelari sopra richiamati. A tal fine hanno eccepito: -l'illegittimità del preavviso di rientro datato 20.10.2020, intimante anche la eventuale segnalazione a sofferenza, in quanto intervenuto in totale spregio della normativa emergenziale;
-l'illegittimità della missiva del 20.10.20 e della segnalazione a sofferenza per difetto di previa valutazione della situazione finanziaria/patrimoniale della società -l'illegittimità della Controparte_1 segnalazione a sofferenza per difetto del preavviso di cui agli artt. 4 comma 7 del
“Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” e 125 TUB;
-l'illegittimità della segnalazione a sofferenza per erronea interpretazione dei piani di rientro intercorsi con la . Controparte_2
Hanno quindi concluso chiedendo: “-Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza eseguita, in data 24 Marzo 2022, dalla presso Controparte_2 la Centrale Rischi di Banca d'Italia contro la società “ e la sig.ra CP_1 Parte_1
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nella sua qualità di fideiussore della posizione, per i motivi addotti nel presente atto, Pt_1 previa riforma, modifica e annullamento dei provvedimenti cautelari resi nei procedimenti R.G.N.R. 1245/2022 ( Ricorso ex 700 cpc) e 2876/2022 ( Reclamo ex art 669- terdecies cpc) innanzi al Tribunale di Castrovillari;
-In conseguenza di quanto sopra, ordinare alla la Controparte_2 cancellazione della segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia in capo alla società in p.l.r.p.t. e della sig.ra .”. CP_1 Parte_1
2. Si è costituita la la quale, deducendo la Controparte_2 legittimità del proprio operato, ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze legali.
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3. È pacifico che nel marzo del 2022 a carico della società ricorrente era stata registrata una segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia su richiesta dalla afferente a una esposizione debitoria CP_3 correlata a tre rapporti di conto corrente accesi presso detta banca (nn. 1875, 1876 e 1867). Giova preliminarmente ricordare che il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi istituito con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 16.5.1962 e gestito dalla Banca d'Italia è oggi disciplinato dalla delibera del C.I.C.R. del 29 marzo 1994 e dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia trasfuse nella circolare dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti. L'art. 2 della citata circolare individua le finalità del sistema: supportare gli intermediari nel contenimento del rischio di credito in tutte le sue forme;
rafforzare la stabilità finanziaria;
agevolare l'accesso al credito;
e prevenire fenomeni di sovraindebitamento.
Tale impianto normativo – espressione diretta degli artt. 51, 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), 108 e 114 del D.Lgs. n. 385/1993 (d'ora in poi “TUB”, Testo Unico Bancario) – realizza un punto di equilibrio tra l'interesse degli intermediari ad acquisire un quadro affidabile delle esposizioni creditizie esistenti e quello, parimenti rilevante, dei soggetti segnalati (inclusi i consumatori) a una rappresentazione corretta e rispettosa della propria posizione, nel rispetto anche della normativa privacy (art. 3). I profili procedimentali previsti assumono, quindi, natura di diritti soggettivi perfetti in capo ai clienti, con obblighi speculari gravanti sugli intermediari. Ai sensi del punto 4.2, Parte I della circolare, le banche sono tenute a trasmettere mensilmente la posizione di rischio di ogni cliente, qualora tale esposizione superi le soglie di censimento (euro 30.000, ovvero euro 250 per le posizioni in sofferenza – v. punto 5, Parte II). Le informazioni devono essere aggregate conformemente ai modelli e alle istruzioni fornite. L'obbligatorietà della segnalazione discende direttamente dai principi di correttezza, trasparenza e stabilità del sistema creditizio.
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Quanto ai soggetti passivi della segnalazione, il punto 1, Parte I della circolare specifica che la Centrale raccoglie dati nominativi su tutti i rapporti di credito e garanzia tra operatori finanziari e clientela, comprendendo affidamenti di cassa e di firma, garanzie, strumenti derivati, ed altri elementi significativi per la gestione del rischio. L'obbligo di segnalazione sussiste a prescindere dalle peculiarità del soggetto affidato. Il mero superamento delle soglie (30.000 euro per le esposizioni ordinarie;
250 euro per le sofferenze) comporta la rilevazione. Il punto 1.5 della Parte II così si esprime con riferimento alla categoria dei crediti in sofferenza: “Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.”. Le stesse istruzioni qualificano, poi, l'insolvenza, come: “incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte”. La classificazione a sofferenza presuppone una valutazione complessiva dell'affidabilità del debitore e non può derivare automaticamente da singoli eventi isolati, quali ritardi nei pagamenti o contestazioni. Ne consegue che la “sofferenza” implica una valutazione soggettiva dell'intermediario circa la probabilità che il cliente non onori le proprie obbligazioni. In applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede e della normativa di settore sopra richiamata, l'istituto di credito ha senz'altro l'obbligo di compiere un'approfondita istruttoria prima di operare la segnalazione, per verificare, sulla base di elementi oggettivi - quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario - se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito “a sofferenza”, ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo (cfr. ex multis Cass. n. 15609/2014). Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha poi ribadito che “ai fini della segnalazione a sofferenza la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità (Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428, Cass. 1 aprile 2009, n. 7958; Cass. 16 dicembre 2014, n. 26361; Cass. 6 dicembre 2019, n. 31921); si deve quindi trattare di una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1 aprile 2009, n. 7958 cit.; Cass. 9 luglio 2014, n. 15609).
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È del tutto evidente, allora, che contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, nell'apprezzamento da compiersi circa l'esistenza di una sofferenza, ai fini della verifica circa la legittimità della segnalazione presso la Centrale rischi, entri sicuramente in gioco la consistenza patrimoniale del debitore. E ciò ben si comprende: il dato di una ipotetica alterazione del patrimonio può infatti concorrere a determinare l'insorgenza di quella situazione di grave difficoltà economica in cui la stessa sofferenza, come si è visto, consiste;
basti pensare al caso in cui il debitore proceda a una gratuita dismissione di cespiti di valore: tale evenienza si traduce, come è ovvio, nell'impossibilità, da parte di quel soggetto, di far fronte alla propria inadempienza attraverso la monetizzazione dei detti beni. Risulta del resto significativo, in proposito, quanto affermato da questa Corte con riguardo all'insolvenza atta a giustificare la dichiarazione di fallimento. Occorre ricordare che la situazione di sofferenza è contigua a quella di insolvenza fallimentare, rappresentandone, in buona sostanza, una espressione attenuata (essa postula, come si è visto, una grave difficoltà economica, ma non una definitiva irrecuperabilità): la giurisprudenza di legittimità ha definito la situazione di sofferenza proprio muovendo da una “nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare” (così, in motivazione, Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428 cit.; il concetto è richiamato dalle pronunce successive: cfr., da ultimo, Cass. 25 gennaio 2017, n. 1931, non massimata). Avendo dunque riguardo alla situazione di insolvenza, è da osservare che, secondo questa S.C., il dato di un assai marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati, pur se non fornisce, di per sé solo, la prova della detta insolvenza, potendo comunque essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa, nondimeno deve essere attentamente valutato, non potendosene per converso radicalmente prescindere, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici fatti esteriori che, a norma della L. Fall., art. 5, si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni (Cass. 1 dicembre 2005, n. 26217; Cass. 20 novembre 2018, n. 29913). Ora, sarebbe incongruo ritenere che una situazione di insufficienza patrimoniale rilevi ai fini dell'insolvenza e non ai fini della meno grave situazione di sofferenza.
2.2 Una diversa conclusione non può trarsi da quanto disposto nella circolare n. 139 della Banca d'Italia sulla Centrale dei rischi, recante istruzioni per gli intermediari finanziari. È ivi previsto che alla categoria di censimento “sofferenze” vada ricondotta “l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda”. Viene poi aggiunto: “Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti”. (Cassazione Civile, sez. I, n. 28635 del 15/12/2020). Al fine di valutare la correttezza della segnalazione effettuata dalla banca occorre dunque fare riferimento alla complessiva situazione finanziaria del cliente, ovviamente così come si presentava al momento della segnalazione medesima, non potendosi invece tenere in considerazione, nell'apprezzare l'operato dell'istituto segnalante, fatti successivi e sopravvenuti rispetto al momento della classificazione della posizione debitoria a sofferenza. Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione allegata in atti, si rileva che alla data dell'invio della diffida di pagamento contenente il preavviso della segnalazione presso le Centrali Interbancarie (20.10.2020) parte ricorrente aveva un'esposizione
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debitoria pari all'importo di € 11.842,86, afferente ai tre conti corrente sopra indicati. Successivamente alla detta diffida, parte ricorrente ha formulato un piano di rientro, accettato dalla banca, ma rimasto, tuttavia, inadempiuto. In particolare, in data 21.12.2020, parte ricorrente ha presentato un piano di rientro
–riscontrato positivamente dalla società alla quale la aveva Controparte_6 CP_3 affidato la gestione della posizione delle ricorrenti- che prevedeva il pagamento della somma complessiva pari a € 9.000,00 a mezzo n. 3 rate rispettivamente di € 1.500,00 con scadenza 30.1.2021, € 2.500,00 con scadenza 30.3.2021 ed € 5.000,00 con scadenza 30.5.2021 (v. doc. n. 12 fascicolo di parte ricorrente), versando, tuttavia, solo la prima rata (v. doc. n. 13). A distanza di quasi un anno, in data 5.1.2022, ha provveduto a versare –a chiusura dei conti corrente nn. 1875 e 1876- l'importo di € 1.000,00 ed € 8,00 (quest'ultimo, a dire di parte ricorrente a causa di un problema tecnico, non veniva emesso per l'effettiva somma dovuta di € 800,00, senza, tuttavia, che la stessa provvedesse a risolvere detto inconveniente). Nelle more ha anche formulato un nuovo piano di rientro trasmesso alla società
, quale mandataria della volta ad estinguere la debitoria maturata sul CP_5 CP_3 conto corrente n. 1867, nel frattempo divenuta pari a € 11.000,00, proponendo il pagamento di tale importo in n. 5 rate (€ 1.500,00 al 30.3.2022, € 1.500,00 al 30.4.2022, € 1.500,00 al 30.5.2022, € 1.500,00 al 30.6.2022 ed € 5.000,00 al 30.7.2022). In risposta, con PEC del 17.1.2022, la societa ha comunicato: “Per CP_5 quanto riguarda l'offerta transattiva, abbiamo necessità di sottoporre alla valutazione degli organi deliberanti una proposta formalizzata mediante il modulo che Le allego e che non preveda una maxi-rata finale bensì un acconto iniziale più consistente.” (cfr. allegato n. 18 fascicolo parte ricorrente). A tale istanza non risulta in atti alcun riscontro da parte della ricorrente, e, con PEC del 18.1.2022, la resistente ha fornito le coordinate bancarie al fine di risanare
“interamente la ragione di credito” (cfr. allegato n. 19 fascicolo parte ricorrente), ma anche tale richiesta non è stata soddisfatta, se non con il versamento in data 2.3.2022 della somma di € 500,00 e dell'importo di € 350,00 disposto il 31.3.2022. A ciò si aggiunga l'andamento negativo che ha caratterizzato i rapporti di conto corrente, senza versamenti e con soli movimenti in uscita a partire dal 2.1.2020 per il conto corrente n. 1875 e dall'1.4.2020 per i conti nn. 1867 e 1876. In particolare, dagli estratti conto depositati in atti dalla banca resistente si rileva che:
-il conto n. 1875 al 31.12.2018 ha un saldo positivo di soli € 19,18, al 31.12.2019 di
€ 11,74, al 31.12.2020 ha un saldo negativo di - € 626,78 e al 31.12.2021 di - € 1.191,67;
-il conto n. 1876 al 31.12.2018 ha un saldo di € 2,38, al 31.12.2019 di € 719,88, al 31.12.2020 di - € 462,17 e al 31.12.2021 di - € 1.006,96;
-il conto n. 1867 al 31.12.2018 ha un saldo negativo pari a - € 9.591,24, al 31.12.2019 di - € 10.046,43, al 31.12.2020 di - € 11.675,21 e al 31.12.2021 di - € 11.681,95 (v. docc. nn. 8, 9 e 10 fascicolo cautelare resistente).
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Ebbene, emerge dalla documentazione sopra esaminata che fin dal 2018 la
[...] fosse in una situazione di difficoltà economico-finanziaria, caratterizzata da CP_1 carenza di liquidità e limitata capacità reddituale, influenzata nell'anno 2020 anche dalla pandemia da Covid-19, che ha comportato -nonostante la volontà manifestata di voler provvedere al pagamento dell'importo dovuto- il mancato rientro dall'esposizione debitoria nell'arco di quasi due anni e, pertanto, l'emergere dei presupposti valutati dalla al fine di segnalare “a sofferenza” la posizione CP_3 debitoria facente capo alle odierne attrici. Di contro, parte ricorrente non ha fornito adeguato sostegno probatorio all'invocata solidità finanziaria e patrimoniale, anzi gli elementi dalla stessa evidenziati depongono in senso contrario. Invero, dal Modello Unico per l'anno d'imposta 2020 si ricava che in tale esercizio la ha registrato una perdita per € 22.617,00 ed utili pari a 0 (v. doc. n. Controparte_1
29). Dalla documentazione allegata si rileva, poi, una diffusa situazione debitoria a carico della e della stessa sig.ra comprensiva di Controparte_1 Parte_1 rapporti esulanti quelli intercorsi tra le parti del presente giudizio. Le odierne ricorrente hanno stipulato con UBI Banca S.p.A., in data 19.5.2020, un contratto di mutuo ipotecario per un importo capitale pari ad € 106.000,00 e, in data 7.1.2021, un contratto di finanziamento per un importo capitale di € 7.345,00, nonché un mutuo ipotecario e un mutuo chirografario accesi presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, rispettivamente in data 19.5.2020 e 6.10.2020 (v. docc. nn. 26, 27 e 30 fascicolo di parte ricorrente). A ciò si aggiunga un ulteriore piano di rientro concluso nel maggio 2022 con a carico di parte CP_7 ricorrente (v. docc. nn. 35, 39 e 40 fascicolo di parte ricorrente). Di fatto, detto rilevante accesso al credito bancario, ha contribuito ad alterare la consistenza patrimoniale della società debitrice, tanto da aggravarne la complessiva difficoltà finanziaria.
Tale situazione è ben compendiata nella visura della Cerved riferita agli anni 2018, 2019 e 2020, dalla quale si evince: -che la variazione percentuale dei ricavi della società ricorrente ha iniziato a diminuire notevolmente già dal 2018, fino ad arrivare al -100% alla data del 31.12.2020; -che l'affidabilità connessa alla situazione economico-finanziaria dell'impresa, collocata nel suo sistema di riferimento (settore/area geografica) attuale e prospettico è a rischio e in forte peggioramento;
- che il c.d. cash flow, che indica l'ammontare delle risorse finanziarie nette prodotte in un anno, risulta essere stato stimato come “in forte peggioramento” (v. doc. n. 6 fascicolo cautelare resistente). Da quanto fin qui argomentato, può ritenersi che la versasse all'epoca Controparte_1 in uno stato di insolvenza suscettibile di dar luogo ad una segnalazione a sofferenza.
3.1 Con riguardo, poi, all'eccepita illegittimità della segnalazione a sofferenza per l'omesso invio di una ulteriore preventiva comunicazione della segnalazione, va rilevato che la on fosse tenuta a detto preavviso in forza di quanto disposto CP_3 dall'art. 125 TUB e dalla Circolare 139 dell'11.02.1991, essendo il destinatario della
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segnalazione una persona giuridica che, a differenza della persona fisica, non può essere configurata come “consumatore”. In ogni caso la banca resistente ha provato di aver provveduto al preavviso della segnalazione a sofferenza con l'invio della comunicazione effettuata con lettera raccomandata A/R del 22.10.2020, con la quale ha comunicato la revoca dell'affidamento relativo al conto corrente n. 1867 e ha chiesto di provvedere al rientro dall'esposizione debitoria relativa a tutti i rapporti di conto corrente in essere, preavvertendo la parte debitrice della segnalazione “alle Centrali Interbancarie di riferimento (es. Centrale Rischi della Banca d'Italia, Crif, etc.).”.
3.2 Priva di pregio è anche l'ulteriore doglianza concernente l'illegittimità della richiesta di rientro dall'esposizione debitoria da parte della banca resistente per violazione dell'articolo 56 comma 2 del D.L. n. 18/2020. Tale disposizione ha introdotto misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall'epidemia da Covid-19 (prorogate fino al 31 gennaio 2021 dall'art. 65 del D.L. n. 104/2020) consistenti, tra l'altro, nel divieto di revoca degli importi accordati “per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi”, solo previa trasmissione di una comunicazione all'intermediario corredata “della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19”: tanto alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 3 del menzionato art. 56 del D.L. n. 18/2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020, non erano ancora state ammesse alle misure di sostegno erano onerate a trasmettere la suddetta comunicazione “entro il 31 dicembre 2020”: così dispone l'art. 65 comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 104/2020. Ebbene, nel caso in disamina la non ha provato di aver avanzato Controparte_1 entro le illustrate scadenze apposita istanza al fine di avvalersi della suddetta
“moratoria”, tanto più in seguito alla ricezione della diffida e messa in mora del 22.10.2020.
4. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, può affermarsi che la segnalazione alla Centrale Rischi sia stata eseguita nel rispetto della normativa dettata dal TUB, nonché della Circolare n. 139/1991. Da ciò consegue il rigetto della domanda di parte ricorrente.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio e all'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
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RIGETTA le domande proposte da e da Controparte_1 Parte_1
CONDANNA e in solido, al pagamento delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali in favore della che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 4.500,00, oltre spese generali, IVA se dovuta e C.P.A. come per legge.
Castrovillari, 10/12/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo Dott.ssa Rosanna D'Amico.
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