CASS
Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2024, n. 7883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7883 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UC IE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/03/2023 del GIP del TRIBUNALE di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Pietro Molino che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7883 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 19/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di NI UC avverso il provvedimento assunto all'udienza 25 novembre 2022 con il quale è stata rigettata la richiesta di revoca della confisca degli immobili disposta con le sentenze del medesimo ufficio in data 25 ottobre 2013 e in data 2 aprile 2014, autorizzando la vendita all'asta degli immobili, gravati da ipoteca, oggetto dell'azione di recupero del credito da parte degli istituti ipotecari. 2. Ricorre NI UC, a mezzo del difensore avv. Paolo Ghiselli, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la mancanza della motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione dei beni confiscati nella misura eccedente quella oggetto del credito fallimentare;
- la violazione di legge, in riferimento all'art. 63 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in considerazione della prevalenza del sequestro rispetto alle procedure concorsuali. 2.1. Il difensore, con nota in data 31 dicembre 2023, richiedeva la trattazione orale della causa. Il Presidente della Sezione, con decreto in data 3 gennaio 2024, rigettava la richiesta in ragione del rito applicabile che non prevede, ex art. 611 cod. proc. pen., la trattazione orale. 2.2. Il difensore depositava memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale insisteva nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che è corretta la trattazione con il rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., il ricorso è fondato. 2. Nel corso del procedimento di esecuzione, avviato dal condannato per ottenere la restituzione dei beni confiscati, si inserivano anche le vicende concernenti le istanze degli istituti di credito volte a ottenere la tutela del credito ipotecario dei beni sottoposti a confisca. Il condannato aveva, in particolare, richiesto la revoca parziale del provvedimento dì confisca per equivalente perché il valore dei beni eccedeva, a suo dire, l'importo confiscato di euro 1.537.430. 2.1. All'udienza camerale del 25 novembre 2022 il giudice dell'esecuzione, nell'autorizzare la vendita all'asta dei beni immobili gravati da ipoteca, osservava 2 Cja*, che l'eventuale revoca delle confische richiesta dal condannato poteva essere disposta solo all'esito delle procedure esecutive in corso e soltanto allorché il valore netto degli immobili residui fosse superiore all'importo confiscato. 2.2. Avverso tale ordinanza presentava opposizione il condannato in data 9 dicembre 2022. In mancanza di decisione, il difensore sollecitava una risposta con nota depositata il 16 marzo 2023 a fronte della quale il giudice dell'esecuzione, con provvedimento vergato a mano in data 27 marzo 2023, ribadiva la decisione adottata all'udienza del 25 novembre 2022. 3. È noto che il giudizio di opposizione, ancorché la precedente fase si sia svolta nel contraddittorio delle parti, deve rispettare i canoni normativi del contraddittorio, mediante la fissazione di apposita udienza camerale. Si è, infatti, chiarito che «in tema di confisca, l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale, anziché "de plano", deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 15636 del 24/01/2023, Autostrada del Brennero S.p.a., Rv. 284512 - 01). 3.1. Nel caso di specie, invece, il provvedimento di rigetto della opposizione presentata dal condannato, avverso il provvedimento che in data 25 novembre 2022 che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca, è stato emesso senza contraddittorio: esso è dunque affetto da nullità assoluta, a tacere del fatto che esso risulta pure privo di motivazione riguardo alle doglianze difensive. 3.2. Tanto impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, fissata l'udienza camerale, decida sull'opposizione presentata dal condannato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini. Così deciso il 19 gennaio 2024.
lette le conclusioni del PG Pietro Molino che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7883 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 19/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di NI UC avverso il provvedimento assunto all'udienza 25 novembre 2022 con il quale è stata rigettata la richiesta di revoca della confisca degli immobili disposta con le sentenze del medesimo ufficio in data 25 ottobre 2013 e in data 2 aprile 2014, autorizzando la vendita all'asta degli immobili, gravati da ipoteca, oggetto dell'azione di recupero del credito da parte degli istituti ipotecari. 2. Ricorre NI UC, a mezzo del difensore avv. Paolo Ghiselli, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la mancanza della motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione dei beni confiscati nella misura eccedente quella oggetto del credito fallimentare;
- la violazione di legge, in riferimento all'art. 63 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in considerazione della prevalenza del sequestro rispetto alle procedure concorsuali. 2.1. Il difensore, con nota in data 31 dicembre 2023, richiedeva la trattazione orale della causa. Il Presidente della Sezione, con decreto in data 3 gennaio 2024, rigettava la richiesta in ragione del rito applicabile che non prevede, ex art. 611 cod. proc. pen., la trattazione orale. 2.2. Il difensore depositava memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale insisteva nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che è corretta la trattazione con il rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., il ricorso è fondato. 2. Nel corso del procedimento di esecuzione, avviato dal condannato per ottenere la restituzione dei beni confiscati, si inserivano anche le vicende concernenti le istanze degli istituti di credito volte a ottenere la tutela del credito ipotecario dei beni sottoposti a confisca. Il condannato aveva, in particolare, richiesto la revoca parziale del provvedimento dì confisca per equivalente perché il valore dei beni eccedeva, a suo dire, l'importo confiscato di euro 1.537.430. 2.1. All'udienza camerale del 25 novembre 2022 il giudice dell'esecuzione, nell'autorizzare la vendita all'asta dei beni immobili gravati da ipoteca, osservava 2 Cja*, che l'eventuale revoca delle confische richiesta dal condannato poteva essere disposta solo all'esito delle procedure esecutive in corso e soltanto allorché il valore netto degli immobili residui fosse superiore all'importo confiscato. 2.2. Avverso tale ordinanza presentava opposizione il condannato in data 9 dicembre 2022. In mancanza di decisione, il difensore sollecitava una risposta con nota depositata il 16 marzo 2023 a fronte della quale il giudice dell'esecuzione, con provvedimento vergato a mano in data 27 marzo 2023, ribadiva la decisione adottata all'udienza del 25 novembre 2022. 3. È noto che il giudizio di opposizione, ancorché la precedente fase si sia svolta nel contraddittorio delle parti, deve rispettare i canoni normativi del contraddittorio, mediante la fissazione di apposita udienza camerale. Si è, infatti, chiarito che «in tema di confisca, l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale, anziché "de plano", deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 15636 del 24/01/2023, Autostrada del Brennero S.p.a., Rv. 284512 - 01). 3.1. Nel caso di specie, invece, il provvedimento di rigetto della opposizione presentata dal condannato, avverso il provvedimento che in data 25 novembre 2022 che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca, è stato emesso senza contraddittorio: esso è dunque affetto da nullità assoluta, a tacere del fatto che esso risulta pure privo di motivazione riguardo alle doglianze difensive. 3.2. Tanto impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, fissata l'udienza camerale, decida sull'opposizione presentata dal condannato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini. Così deciso il 19 gennaio 2024.