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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2091 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, proposta con atto di citazione datato 28.06.24, e vertente
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio degli Avv.ti Alfonso Lamberti Parte_1
e NT SC, che lo rapp.tano e difendono giusta mandato in calce all'atto di opposizione
Opponente
E
e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Roberto
[...]
IE SI, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
citava in giudizio l'opposta , con Parte_1 Controparte_1 atto di citazione datato 28.06.24 e regolarmente notificato, per far accertare e dichiarare nullo e/o revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 132/2023 per € 11.803,25, già alla base del procedimento esecutivo r.g.e. 976-23 del Tribunale di Benevento;
la controversia muoveva le mosse da un'opposizione alla summenzionata procedura di esecuzione che concedeva a parte opponente la proposizione di un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo in ragione dell'esistenza nel contratto sottostante clausole potenzialmente “abusive” in ragione delle pronunce emesse dalla CGUE del 17 maggio
2022 e la Sent. Cass. S.U. n. 9479/23. In tale opposizione, nondimeno, parte opponente sosteneva la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e nullità del decreto ingiuntivo, oltre alla carenza di prova documentale a sostegno del ricorso monitorio, sostenendo solo all'esito di tali eccezioni la presenza di clausole penali di importo eccessivo e la decadenza dal beneficio del termine. Chiedeva accogliersi l'opposizione con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta che Controparte_1 contestava tutto l'avverso dedotto ed, in particolare, chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed insisteva per l'integrale conferma di quest'ultimo; produceva ampia documentazione a sostegno della propria legittimazione attiva ma, soprattutto, deduceva carenza di interesse ad agire contro le clausole ritenute vessatorie in quanto, da un lato, per il contratto di finanziamento n. 3432503 erano stati richiesti interessi moratori solo sul capitale in misura non eccessiva al tasso stabilito dalla legge, mentre per la carta di credito cd. revolving n. 82361718 non erano stati addebitati interessi. Le clausole erano oggetto di duplice e specifica sottoscrizione ed anche la decadenza dal termine era priva di giustificazione data la lunga morosità dell'opponente; deduceva la malafede della controparte chiedeva rigettarsi l'opposizione con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Successivamente, revocata la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa veniva ritenuta di natura documentale ed era rinviata
2 direttamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c. del
20.10.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da giurisprudenza granitica, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un ordinario giudizio di cognizione ed il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7-7-93 n.
7448), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice riscontro della legittimità della pronunzia del decreto (Cass. 16-11-92 n. 12278). Data l'inversione formale dei ruoli, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto dovrà fondare le ragioni del proprio credito e l'opponente dovrà dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del diritto dell'opposto.
Prima di venire al merito della questione, è indispensabile precisare un concetto fondamentale ai fini del contendere. Infatti, come sostenuto da una larga parte della giurisprudenza di merito sorta a seguito della sentenza a SS.UU. della Cass. n. 9479-23:
“Non è pensabile che nel giudizio civile – fondato sulla terzietà del Giudice e sul principio dispositivo – sia il giudice ad andare alla ricerca di quei fatti che possano portare a ritenere che il professionista abbia applicato clausole contrattuali affette dalla presunzione di vessatorietà di cui all'art. 33 del Cod. Consumatore: il controllo ufficioso sulla nullità delle clausole contrattuali e sulla rilevanza del giudizio ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito o della verifica dell'interesse ad agire deve, infatti, essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo e non prescindendo da esso. […] il rispetto del principio dell'effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato.” (ex multis, Tribunale di Bergamo sent. 505-24)
Chiarito tale precipuo principio, è fondamentale ricordare che l'opposta ha provato con la produzione del contratto di cessione del credito, ritualmente notificato all'opponente in data 25.06.15 la propria legittimazione attiva, quale cessionaria della Parte_2 per il contratto di finanziamento n. 3432503, ed ha notificato la cessione del
[...] contratto carta di credito cd. revolving n. 82361718 in data 01.11.21, senza che tali comunicazioni fossero disconosciute dall'opponente - in effetti, a mente dell'art. 1264
3 c.c., il contratto di cessione del credito viene concluso per effetto del solo consenso manifestato dal cedente e dal cessionario, non essendo richiesta alcuna notificazione e/o comunicazione al debitore ceduto;
l'unico effetto della mancata comunicazione è
l'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati nei confronti del cedente, fatto mai asserito dall'opponente. Nemmeno tale cessione deve essere comunicata con qualunque requisito di forma in quanto “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ. , costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio,
e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art.
645 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.01.2014, n. 1770).” La documentazione depositata dall'opposta fa venire meno ogni altra argomentazione circa la regolarità della cessione del credito, ed è stata fornita ogni prova circa la pubblicità di tale cessione e l'inclusione del credito nella cessione in blocco;
l'esibizione del contratto ceduto e dell'atto di cessione confermano tali deduzioni ed, alla luce di tanto, la relativa eccezione andrà senz'altro rigettata. Tale eccezione è, comunque, da ritenersi inammissibile in quanto il perimetro della presente opposizione tardiva è designato dall'ordinanza del
G.E. del 09.04.24 quando evidenzia che “il debitore esecutato che entro 40 giorni dalla notifica del presente provvedimento può proporre, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., opposizione a decreto ingiuntivo innanzi all'Autorità Giudiziaria che lo ha emesso al fine di fare accertare l'eventuale abusività delle clausole.” De hoc satis.
Riguardo invece all'abusività delle clausole, l'opponente nulla ha specificato dimostrato, né ha contro dedotto specificamente quanto sostenuto dall'opposta; si evidenzia un'infondatezza dell'opposizione ed una pacifica carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
Infatti, la presunta usurarietà degli interessi giova rilevare che la pretesa dell'opposta si fonda unicamente su un contratto di finanziamento ed un credito revolving, pertanto non rilevano le altre contestazioni. Le clausole ritenute abusive, nondimeno, risultano sottoscritte in maniera duplice e specificamente – senza contestazione;
neppure viene contestata la mancata applicazione di interessi al rapporto di credito revolving o l'applicazione dei semplici interessi moratori per il credito di finanziamento, peraltro in misura inferiore a quella stabilita contrattualmente. L'opposizione reitera affermazioni di principio senza calarle all'interno del contratto agli atti né adeguarle alla realtà del rapporto, come si evince per la decadenza dal beneficio del termine che in realtà non è
4 stata invocata sino all'acclarato inadempimento dell'opponente. Nemmeno viene dimostrato o fondato il presupposto oggettivo di applicazione della disciplina consumeristica, ovvero la qualità di consumatore dell'opponente nella stipula e nell'esecuzione dei contratti – il Giudicante non può supplire a tali elementi per la giurisprudenza già menzionata a cui quest'ultimo ritiene di aderire pienamente.
Non essendovi una contestazione specifica delle eccezioni e deduzioni da parte opposta nel corso di tutte le difese operate dall'opponente, essi possono ritenersi provati alla luce dell'art. 115 c.p.c. D'altronde, con riferimento a tutte le deduzioni dell'opposta, può ritenersi valido il principio da ultimo affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n,
29680-23: “A fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, il convenuto ha l'onere, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 cod. proc. civ.” Dovrà dunque ritenersi infondata l'opposizione all'esecuzione con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di ogni diversa istanza
[...] Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il d.i. 132/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo ad ogni effetto di legge;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di quantificate in € 919,00 per fase Controparte_1 studio, € 777,00 per fase introduttiva ed € 1.701, 00 per fase decisionale, complessivamente stabilito nell'importo di € 3.397,00, oltre oneri di legge e spese generali nella misura del 15%.
Benevento, lì 01 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
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