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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/07/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AV Sezione I Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Erminio
RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 214/2025 promossa da:
( ), in proprio, ai sensi dell'art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.
ATTORE contro
( , con l'avv. Silvia Locatelli del Foro di CP_1 C.F._2
Pavia ) C.F._3
CONVENUTA
OGGETTO: giudizio di merito di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2,
c.p.c.
CONCLUSIONI: per l'attrice v. note scritte dep. il 27.06.2025; per la convenuta v. note scritte dep. il 30.06.2025.
***** TRIBUNALE DI AV
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione a seguito di ricorso in opposizione ex artt. 615, 616 cpc depositato il 22.01.2025, il debitore esecutato conveniva in Parte_1
giudizio la creditrice procedente per sentirsi dichiarare che l'attore CP_1
nulla deve alla convenuta.
Con memoria depositata il 07.04.2025 si costituiva la creditrice procedente contestando il contenuto della citazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto in data 10.04.2025 il giudice convertiva il rito da ordinario a semplificato di cognizione.
Alla prima udienza fissata per il 22.05.2025 ritenuto ravvisabile dai fatti prospettati una ipotesi di incompetenza in ragione della materia e del valore della causa il giudice rinviava per la prosecuzione all'udienza del 10.07.2025 ore 11,00 concedendo termine per il deposito di memorie in punto competenza.
All'udienza del 10.07.2025 dopo una breve discussione la causa veniva trattenuta in decisione sulla questione competenza.
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva in via preliminare il giudice che nell'esecuzione presso terzi nell'ambito della quale il ricorso in opposizione è stato depositato il credito per cui si procede complessivamente è pari a 2.102,15 euro;
come da atto di precetto allegato dall'attore all'atto di citazione.
In merito osserva il giudice che, a mente del primo comma dell'art. 17 cpc:
Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede.
pag. 2
TRIBUNALE DI AV
In merito all'interpretazione del riportato comma il giudice di legittimità ha più volte osservato che
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 c.p.c. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza …1
Da detto arresto deriva il principio giuridico che, anche per la fase di merito delle opposizioni esecutive, quando si verte in materia di beni mobili, come nel caso in esame, quando il valore della causa è inferiore ai 10.000 euro, il processo deve essere incardinato ex art. 7 cpc davanti al giudice di pace competente territorialmente.
Se così è, deve necessariamente concludersi che per la presente causa la competenza non appartiene al tribunale di Pavia ma, ex art. 7 cpc, al Giudice di
Pace di Pavia.
A ciò non vale obiettare come ha fatto parte convenuta che il giudice dell'esecuzione aveva concesso, all'esito della fase cautelare, il termine per l'introduzione del giudizio di merito sulla ritenuta competenza di questo ufficio giudiziario.
Difatti sempre secondo il giudice di legittimità il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria di un'opposizione esecutiva, rigetta l'istanza di sospensione della procedura dopo aver esaminato l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente non assume il valore di decisione (nemmeno implicita) sulla competenza, la cui effettiva verifica
è affidata alla fase di cognizione piena, onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è impugnabile con il regolamento.2
TRIBUNALE DI AV
Del resto, sul piano giuridico è logico considerare che le prerogative del giudice della cognizione, in merito al doveroso in merito alla sussistenza della propria competenza a decidere sulla causa, non possano essere in alcun modo limitate dal provvedimento cautelare adottato dal giudice della esecuzione che esaurisce la sua efficacia nell'ambito della sola esecuzione forzata.
Deve essere quindi dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Pavia davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine indicato in dispositivo.
SULLE SPESE
Trattandosi di rilievo officioso le spese possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale:
- DICHIARA la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di
Pavia.
- ASSEGNA alle parti termine di 90 gg dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente.
Pavia, venerdì 11 luglio 2025
Il giudice
Erminio RI
pag. 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr ad esempio Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37581 del 30/11/2021 (Rv. 663133 - 01) in C.E.D. cassazione 2 Cfr ad esempio Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12378 del 24/06/2020 (Rv. 658029 - 01) in C.E.D. cassazione pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Erminio
RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 214/2025 promossa da:
( ), in proprio, ai sensi dell'art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.
ATTORE contro
( , con l'avv. Silvia Locatelli del Foro di CP_1 C.F._2
Pavia ) C.F._3
CONVENUTA
OGGETTO: giudizio di merito di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2,
c.p.c.
CONCLUSIONI: per l'attrice v. note scritte dep. il 27.06.2025; per la convenuta v. note scritte dep. il 30.06.2025.
***** TRIBUNALE DI AV
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione a seguito di ricorso in opposizione ex artt. 615, 616 cpc depositato il 22.01.2025, il debitore esecutato conveniva in Parte_1
giudizio la creditrice procedente per sentirsi dichiarare che l'attore CP_1
nulla deve alla convenuta.
Con memoria depositata il 07.04.2025 si costituiva la creditrice procedente contestando il contenuto della citazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto in data 10.04.2025 il giudice convertiva il rito da ordinario a semplificato di cognizione.
Alla prima udienza fissata per il 22.05.2025 ritenuto ravvisabile dai fatti prospettati una ipotesi di incompetenza in ragione della materia e del valore della causa il giudice rinviava per la prosecuzione all'udienza del 10.07.2025 ore 11,00 concedendo termine per il deposito di memorie in punto competenza.
All'udienza del 10.07.2025 dopo una breve discussione la causa veniva trattenuta in decisione sulla questione competenza.
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva in via preliminare il giudice che nell'esecuzione presso terzi nell'ambito della quale il ricorso in opposizione è stato depositato il credito per cui si procede complessivamente è pari a 2.102,15 euro;
come da atto di precetto allegato dall'attore all'atto di citazione.
In merito osserva il giudice che, a mente del primo comma dell'art. 17 cpc:
Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede.
pag. 2
TRIBUNALE DI AV
In merito all'interpretazione del riportato comma il giudice di legittimità ha più volte osservato che
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 c.p.c. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza …1
Da detto arresto deriva il principio giuridico che, anche per la fase di merito delle opposizioni esecutive, quando si verte in materia di beni mobili, come nel caso in esame, quando il valore della causa è inferiore ai 10.000 euro, il processo deve essere incardinato ex art. 7 cpc davanti al giudice di pace competente territorialmente.
Se così è, deve necessariamente concludersi che per la presente causa la competenza non appartiene al tribunale di Pavia ma, ex art. 7 cpc, al Giudice di
Pace di Pavia.
A ciò non vale obiettare come ha fatto parte convenuta che il giudice dell'esecuzione aveva concesso, all'esito della fase cautelare, il termine per l'introduzione del giudizio di merito sulla ritenuta competenza di questo ufficio giudiziario.
Difatti sempre secondo il giudice di legittimità il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria di un'opposizione esecutiva, rigetta l'istanza di sospensione della procedura dopo aver esaminato l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente non assume il valore di decisione (nemmeno implicita) sulla competenza, la cui effettiva verifica
è affidata alla fase di cognizione piena, onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è impugnabile con il regolamento.2
TRIBUNALE DI AV
Del resto, sul piano giuridico è logico considerare che le prerogative del giudice della cognizione, in merito al doveroso in merito alla sussistenza della propria competenza a decidere sulla causa, non possano essere in alcun modo limitate dal provvedimento cautelare adottato dal giudice della esecuzione che esaurisce la sua efficacia nell'ambito della sola esecuzione forzata.
Deve essere quindi dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Pavia davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine indicato in dispositivo.
SULLE SPESE
Trattandosi di rilievo officioso le spese possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale:
- DICHIARA la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di
Pavia.
- ASSEGNA alle parti termine di 90 gg dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente.
Pavia, venerdì 11 luglio 2025
Il giudice
Erminio RI
pag. 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr ad esempio Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37581 del 30/11/2021 (Rv. 663133 - 01) in C.E.D. cassazione 2 Cfr ad esempio Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12378 del 24/06/2020 (Rv. 658029 - 01) in C.E.D. cassazione pag. 3