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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5074 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°11860 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato il giorno 16/09/1952 a San Diego, CA, Parte_1
Stati Uniti d'America; nata il Parte_2 Persona_1
giorno 08/06/1949 a Darlinghurst, Australia;
Parte_3
nato il giorno 03/06/1982 a San Diego, CA, Stati Uniti d'America;
rappresentati e difesi dall'avv. ROSSI ANTONIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA M. TESTA, 11, SALERNO, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/10/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., e hanno chiesto Parte_1 Parte_1 Parte_3
il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, mentre Parte_2
ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
[...]
matrimonii in quanto coniuge del ricorrente Parte_1
e esponevano di Parte_1 Parte_3
essere discendenti di nato il giorno 12/09/1887 a NT Persona_2
VI (PA) da genitori italiani (allegato n. 1 fascicolo dei ricorrenti),
naturalizzato cittadino statunitense in data 21/06/1929 (allegato n. 2), dopo la nascita del figlio, sposato con in data 10/11/1912 a San Controparte_3
Francisco, CA, USA (allegato n. 3), la quale è nata il giorno 09/09/1892 a
NT VI (PA) da genitori italiani (allegato n. 4), naturalizzata cittadina statunitense in data 14/05/1943 (allegato n. 5), dopo la nascita ed il raggiungimento della maggiore età del figlio della coppia, Parte_1
nato il giorno 07/02/1922 a San Diego, CA, USA (allegato n. 6).
Quest'ultimo ha sposato in data 23/10/1949 a San Persona_3
Diego, CA, USA (allegato n. 7), con la quale ha generato Parte_1
ricorrente, nato il giorno 16/09/1952 a San Diego, CA, USA
[...]
(allegato n. 8), sposato con in data 06/08/1977 a Chula Persona_1
Vista, CA, USA (allegato n. 9), la quale a seguito del matrimonio ha assunto il cognome del marito, diventando ricorrente, nata il Persona_4
giorno 08/06/1949 a Darlinghurst, Australia (allegato n. 10), la quale era precedentemente sposata con (allegato n. 11), del Persona_5
quale aveva acquisito il cognome a seguito del matrimonio, e dal quale di seguito aveva divorziato in data 07/03/1974 (allegati nn. 12 e 13), prima di contrarre matrimonio con Parte_1
e hanno generato Parte_1 Persona_1
ricorrente, nato il giorno 03/06/1982 a San Diego, Parte_3
CA, USA (allegato n. 14).
Il , evocato in giudizio, non si è costituito, rimanendo Controparte_1
contumace. Indi, in data 9.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che si era Controparte_3
naturalizzata cittadina statunitense dopo il raggiungimento della maggiore età
del figlio, al quale, pertanto, aveva trasmesso la Parte_1
cittadinanza italiana “iure sanguinis” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n.
17161 - Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454), che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Va, infatti, rammentato che sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per
effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al
richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino
straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo
il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1°
gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da
parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria
dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è
rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione
previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma
che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa,
costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza,
originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile
in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
(alla nascita ha agito in Parte_2 Persona_1
giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana per aver contratto matrimonio con Il ricorso, sul punto, è Parte_1
improcedibile.
Infatti, la giurisprudenza maggioritaria e più recente ritiene che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis alle rappresentanze consolari presso il paese di residenza, tenuto conto della situazione burocratica che affligge le dette rappresentanze (presso le quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni), è
possibile adire direttamente il Tribunale per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Tale orientamento, a cui questo giudice aderisce,
ritiene che i tempi di risposta in via amministrativa siano attualmente irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Tuttavia, nel caso di specie, il ricorso di (alla Parte_2
nascita è volto ad ottenere la cittadinanza italiana non Persona_1
iure sanguinis, ma iure matrimonii. Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile, la domanda per legge va previamente proposta alla PA
competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un ambito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sangiunis.
Giova a tale interpretazione, a parere di chi scrive, la lettura sistematica delle norme sul punto, laddove è proprio l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 che prevede che se “l'attore
risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza
italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre,
della madre o dell'avo cittadini italiani” ove il richiamo all'”avo” fonda,
evidentemente, la competenza territoriale per la sola cittadinanza iure sanguinis.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda avanzata da nato il giorno Parte_1
16/09/1952 a San Diego, CA, Stati Uniti d'America e Parte_3
nato il giorno 03/06/1982 a San Diego, CA, Stati Uniti d'America e,
[...]
per l'effetto, dichiara che i predetti ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara improcedibile il ricorso con riferimento alla domanda proposta da nata il giorno 08/06/1949 a Parte_2 Persona_1
Darlinghurst, Australia;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 12/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°11860 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato il giorno 16/09/1952 a San Diego, CA, Parte_1
Stati Uniti d'America; nata il Parte_2 Persona_1
giorno 08/06/1949 a Darlinghurst, Australia;
Parte_3
nato il giorno 03/06/1982 a San Diego, CA, Stati Uniti d'America;
rappresentati e difesi dall'avv. ROSSI ANTONIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA M. TESTA, 11, SALERNO, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/10/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., e hanno chiesto Parte_1 Parte_1 Parte_3
il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, mentre Parte_2
ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
[...]
matrimonii in quanto coniuge del ricorrente Parte_1
e esponevano di Parte_1 Parte_3
essere discendenti di nato il giorno 12/09/1887 a NT Persona_2
VI (PA) da genitori italiani (allegato n. 1 fascicolo dei ricorrenti),
naturalizzato cittadino statunitense in data 21/06/1929 (allegato n. 2), dopo la nascita del figlio, sposato con in data 10/11/1912 a San Controparte_3
Francisco, CA, USA (allegato n. 3), la quale è nata il giorno 09/09/1892 a
NT VI (PA) da genitori italiani (allegato n. 4), naturalizzata cittadina statunitense in data 14/05/1943 (allegato n. 5), dopo la nascita ed il raggiungimento della maggiore età del figlio della coppia, Parte_1
nato il giorno 07/02/1922 a San Diego, CA, USA (allegato n. 6).
Quest'ultimo ha sposato in data 23/10/1949 a San Persona_3
Diego, CA, USA (allegato n. 7), con la quale ha generato Parte_1
ricorrente, nato il giorno 16/09/1952 a San Diego, CA, USA
[...]
(allegato n. 8), sposato con in data 06/08/1977 a Chula Persona_1
Vista, CA, USA (allegato n. 9), la quale a seguito del matrimonio ha assunto il cognome del marito, diventando ricorrente, nata il Persona_4
giorno 08/06/1949 a Darlinghurst, Australia (allegato n. 10), la quale era precedentemente sposata con (allegato n. 11), del Persona_5
quale aveva acquisito il cognome a seguito del matrimonio, e dal quale di seguito aveva divorziato in data 07/03/1974 (allegati nn. 12 e 13), prima di contrarre matrimonio con Parte_1
e hanno generato Parte_1 Persona_1
ricorrente, nato il giorno 03/06/1982 a San Diego, Parte_3
CA, USA (allegato n. 14).
Il , evocato in giudizio, non si è costituito, rimanendo Controparte_1
contumace. Indi, in data 9.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che si era Controparte_3
naturalizzata cittadina statunitense dopo il raggiungimento della maggiore età
del figlio, al quale, pertanto, aveva trasmesso la Parte_1
cittadinanza italiana “iure sanguinis” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n.
17161 - Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454), che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Va, infatti, rammentato che sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per
effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al
richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino
straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo
il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1°
gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da
parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria
dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è
rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione
previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma
che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa,
costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza,
originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile
in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non
quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
(alla nascita ha agito in Parte_2 Persona_1
giudizio per il riconoscimento dello status di cittadina italiana per aver contratto matrimonio con Il ricorso, sul punto, è Parte_1
improcedibile.
Infatti, la giurisprudenza maggioritaria e più recente ritiene che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis alle rappresentanze consolari presso il paese di residenza, tenuto conto della situazione burocratica che affligge le dette rappresentanze (presso le quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni), è
possibile adire direttamente il Tribunale per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Tale orientamento, a cui questo giudice aderisce,
ritiene che i tempi di risposta in via amministrativa siano attualmente irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Tuttavia, nel caso di specie, il ricorso di (alla Parte_2
nascita è volto ad ottenere la cittadinanza italiana non Persona_1
iure sanguinis, ma iure matrimonii. Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile, la domanda per legge va previamente proposta alla PA
competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un ambito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sangiunis.
Giova a tale interpretazione, a parere di chi scrive, la lettura sistematica delle norme sul punto, laddove è proprio l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 che prevede che se “l'attore
risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza
italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre,
della madre o dell'avo cittadini italiani” ove il richiamo all'”avo” fonda,
evidentemente, la competenza territoriale per la sola cittadinanza iure sanguinis.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda avanzata da nato il giorno Parte_1
16/09/1952 a San Diego, CA, Stati Uniti d'America e Parte_3
nato il giorno 03/06/1982 a San Diego, CA, Stati Uniti d'America e,
[...]
per l'effetto, dichiara che i predetti ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara improcedibile il ricorso con riferimento alla domanda proposta da nata il giorno 08/06/1949 a Parte_2 Persona_1
Darlinghurst, Australia;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 12/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.