Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/04/2026, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00832/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2026, proposto da
Associazione di Pubblica Assistenza Volontaria Croce Bianca Verona ODV – Ente del Terzo Settore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lucia Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Bolognesi, Alessandro Azzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del Veneto, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previsa sospensione dell’efficacia:
del bando relativo alla procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario di pazienti ed emodializzati in ambulanza (trasporti secondari), nell’ambito dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera identificata con CIG BA8FDAEC82, pubblicata in GU in data 25 febbraio 2026, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, di tutti gli allegati alla documentazione di gara, ivi inclusi gli Allegati A, B, B2, C, D, D1, D2, G, I, L, del DGUE e di ogni altro atto e/o provvedimento comunque lesivo dei diritti e degli interessi della società ricorrente, ivi compresi, quali atti presupposti, la deliberazione n. 65 del 23 gennaio /2026, recante la delibera a contrarre, e la nota della Commissione Regionale per Investimento in Tecnologia ed Edilizia prot. 0075766 del 28 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. SI IN;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato e depositato in data 26 marzo 2026, l’Associazione di Pubblica Assistenza Volontaria Croce Bianca Verona ODV ha impugnato gli atti di indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario ordinario di pazienti ed emodializzati in ambulanza nell’ambito dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, lamentando la presenza nella lex specialis di «clausole e previsioni palesemente illegittime, irragionevoli e sproporzionate, tali da rendere la partecipazione alla gara eccessivamente onerosa e rischiosa, se non addirittura impossibile, e tali da viziare insanabilmente la procedura sin dalla sua indizione» , e deducendo plurimi profili di illegittimità della lex specialis . In particolare, la ricorrente censura la sottostima del costo della manodopera, l’indeterminatezza del corrispettivo, l’irragionevolezza della stima dei costi per la sicurezza da rischi interferenziali, la presenza di una clausola escludente, in contrasto con il principio di massima partecipazione, la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la mancata suddivisione in lotti dell’appalto e l’incongruenza delle clausole relative ai termini di pagamento.
2. Si è costituita in giudizio l’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, comunicando che il bando di gara impugnato è stato ritirato in autotutela con la deliberazione del Direttore Generale n. 390 del 31 marzo 2026.
3. Alla camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
4. Preliminarmente il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a..
5. A seguito del ritiro in autotutela del provvedimento impugnato, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, risultando integralmente soddisfatto l’interesse fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, quindi, essere poste a carico dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera, atteso che - come si evince dalla suddetta deliberazione n. 390 del 31 marzo 2026 - l’annullamento in autotutela del bando è stato determinato anche dalla proposizione del presente ricorso, oltre che dall’assenza di offerte sulla piattaforma Sintel, sintomo evidente della sussistenza dei plurimi vizi della lex specialis denunciati dall’Associazione ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA DO, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
SI IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI IN | CA DO |
IL SEGRETARIO