Rigetto
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00372/2026REG.PROV.COLL.
N. 07530/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7530 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lugnano in Teverina, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristina Lovise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lugnano in Teverina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. AR GR IV e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora -OMISSIS- - oggi subentrati gli eredi signori -OMISSIS- che si sono costituiti in giudizio il 1° dicembre 2025 - era proprietaria di un immobile nel Comune di Lugnano in Teverina, località vocabolo -OMISSIS-, censito in catasto al -OMISSIS-.
2. In data -OMISSIS- la signora -OMISSIS- richiedeva un sopralluogo (prot. comunale -OMISSIS-) sull’immobile di sua proprietà sito nel Comune di Lugnano in località -OMISSIS-.
3. In data -OMISSIS- il tecnico comunale eseguiva un sopralluogo presso l’immobile in questione e redigeva relazione tecnica con allegate foto dell’immobile. In tale relazione si prendeva atto che il suddetto immobile presentava “ diffuse lesioni alla struttura portante in special modo al lato ovest dove si denotano segni di cedimento fondale ”
4. In data -OMISSIS- veniva notificata l’Ordinanza n°-OMISSIS- del Comune di Lugnano in Teverina che dichiarava l’inagibilità dell’edificio in oggetto ed ordinava che “dopo l’esecuzione di eventuali lavori dovrà essere data comunicazione scritta, unitamente al collaudo statico, nel rispetto delle norme vigenti.”
5. In data -OMISSIS-, su richiesta del Comune di Lugnano in Teverina, il personale della Regione Carabinieri Forestale “Umbria” della stazione di -OMISSIS-effettuava un sopralluogo presso la proprietà della signora -OMISSIS-, rilevandovi la presenza di quattro manufatti (contrassegnati con le lettere A, B, C e D), di cui due (A e B) ad uso abitativo, uno (C) costituente una rimessa agricola ed uno (D) costituente un ricovero per animali.
Il verbale del sopralluogo, redatto il -OMISSIS-, corredato da fotografie dei fabbricati, dedicava particolare attenzione al manufatto A, composto da tre piani fuori terra più un vano soprascale adibito a lucernario, i cui interni erano analiticamente descritti, sul quale risultavano in corso lavori edilizi, come si evince dalla documentazione fotografica a corredo. Delle risultanze del sopralluogo i Carabinieri di -OMISSIS-davano notizia al Comune di Lugnano in Teverina con nota del -OMISSIS-.
6. Con ordinanza -OMISSIS-2021, il Comune di Lugnano in Teverina, contestava la violazione della normativa urbanistica ed edilizia, « consistente in lavori di ristrutturazione edilizia di una civile abitazione in assenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione sismica » comportanti « modifiche strutturali degli ambienti interni, la realizzazione sul prospetto ovest di due balconi a sbalzo tramite travi in ferro e tavelloni e la realizzazione ex novo di un ulteriore piano
oltre i due preesistenti », e ordinava alla sig.ra -OMISSIS- l’immediata sospensione dei lavori, provvedendo con lo stesso atto a comunicare l’avvio del procedimento finalizzato a sanzionare gli abusi edilizi accertati.
7. La sig.ra -OMISSIS- inviava all’Amministrazione comunale la missiva del -OMISSIS-, con la quale faceva presente che « la data di ultimazione dei lavori risal[iva] al 1958 come attestato dal Geometra -OMISSIS- ai sensi dell’art. 2 comma 36 del D.L. 262/2006 ». Con la stessa nota, la sig.ra -OMISSIS- chiedeva copia della nota del -OMISSIS- dei Carabinieri.
8. Con atto del -OMISSIS-, il Comune negava l’accesso alla nota dei Carabinieri, trattandosi di documento coperto da segreto istruttorio in pendenza di procedimento penale.
9. Con ordinanza -OMISSIS-2021, notificata il -OMISSIS-2021, il Comune di Lugnano in Teverina, ritenuto che la memoria presentata dall’interessata non avesse apportato ulteriori elementi tali da modificare il quadro degli accertamenti, ingiungeva alla sig.ra -OMISSIS- « di ripristinare lo stato dei luoghi, ovvero di demolire i due balconi a sbalzo realizzati sul prospetto ovest dell’edificio censito al -OMISSIS- e il piano aggiuntivo realizzato oltre i due preesistenti ».
10. Con nota del -OMISSIS-, la Regione Umbria comunicava, in relazione allo stesso fabbricato, l’avvio del procedimento per la sanzione della violazione delle norme antisismiche (artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001).
11. Con ricorso al TAR Umbria, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Lugnano in Teverina, unitamente al diniego di accesso alla nota dei Carabinieri, e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, deducendo che il fabbricato, comprendente due piani oltre al piano sottotetto, sarebbe stato realizzato in epoca anteriore al 1967, come risulterebbe dall’attestazione del geom. -OMISSIS- nella pratica di accatastamento redatta ai sensi dell’art. 2, comma 36, del d.l. n. 262/2006, e dunque risalirebbe ad un’epoca in cui per l’edificazione in aree esterne ai centri abitati non era necessario il previo titolo abilitativo. La sig.ra -OMISSIS- si duole del fatto che l’Amministrazione comunale, nell’ingiungere la rimozione delle opere eseguite senza permesso, non avrebbe verificato se la stessa potesse eseguirsi senza pregiudizio per la stabilità dell’intera struttura.
12. Il giudice di prime cure, con sentenza n. -OMISSIS- del 30 giugno 2023, ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite liquidate nella misura di € 2.000,00.
13. Avverso la predetta sentenza è insorta la ricorrente con il presente atto di appello deducendo tre motivi: 1) Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per inesistenza del presupposto. Violazioni di norme procedimentali che regolano il rigoroso accertamento dell'abuso (art. 31 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), lamentando che l’ordinanza di demolizione sarebbe stata adottata in assenza di una puntuale istruttoria con conseguente inadeguatezza dell’impianto motivazionale. Il Comune non avrebbe, in particolare, correttamente inquadrato lo stato dei luoghi, senza valutare l’intera documentazione in suo possesso al fine di conoscere il pregresso degli interventi. 2) Violazione del principio di unicità/continuità e non contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, con cui l’appellante lamenta la contraddittorietà dell’azione dell’Amministrazione, che, prima dell’ordinanza di demolizione, aveva adottato in data 26-01-1999 l’Ordinanza -OMISSIS- di esecuzione di opere di riqualificazione strutturale dell'edificio, che aveva lo scopo di rendere l'edificio conforme alle norme urbanistiche. 3) Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 comma 2, 41 e 43 della Costituzione, con cui lamenta la lesione del legittimo affidamento del privato nella possibilità di mantenere le opere di ristrutturazione statica realizzate sull’immobile di proprietà.
14. Si è costituito nel grado il Comune resistente depositando memoria con cui chiede volersi rigettare l’appello con vittoria di spese.
15. Previo scambio di memorie, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza tenutasi da remoto del 14 gennaio 2026.
DIRITTO
1. Con i primi due motivi, che possono essere congiuntamente trattati, gli appellanti deducono che l’ordinanza di demolizione sarebbe stata adottata in assenza di una puntuale istruttoria con conseguente inadeguatezza dell’impianto motivazionale. Il Comune non avrebbe, in particolare, correttamente inquadrato lo stato dei luoghi, né avrebbe esaminato l’intera documentazione in suo possesso al fine di conoscere il pregresso degli interventi. Inoltre gli appellanti lamentano la contraddittorietà dell’azione dell’amministrazione, che, prima dell’ordinanza di demolizione, aveva adottato in data -OMISSIS- l’Ordinanza -OMISSIS- di esecuzione di opere di riqualificazione strutturale dell'edificio e di consolidamento statico, a seguito di sopralluogo del tecnico comunale geom. -OMISSIS-, mentre le opere odierne oggetto di demolizione coinciderebbero quelle di riqualificazione strutturale disposte dal Comune stesso. Ne deriva che la pretesa di demolizione delle parti ristrutturate contrasterebbe con il precedente provvedimento comunale, violando i principi di unicità e coerenza dell’azione amministrativa (Cons. Stato, VI, 2 maggio 2023, n. 4353);
2. Le censure sono infondate. I fatti, incontestati sono stati accertati dai Carabinieri forestali di -OMISSIS-in data -OMISSIS-, come da analitico verbale di sopralluogo, in cui emergeva che i lavori, erano in fieri (doc. 7 depositato in primo grado). Infatti, come risulta dall’anzidetto verbale, al momento del sopralluogo, i lavori erano in corso di svolgimento. Con riguardo al terzo piano nel verbale si legge: “ il lucernaio presenta un’altezza pari a mt. 1,85 dal secondo piano ”. Come riferito dal Comune, dalle ricerche effettuate, è stata riscontrata la sussistenza della sola pratica edilizia n. -OMISSIS-. Tale pratica si riferisce ad opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 4, comma 7, della L. 493 del 4.12.1993 e precisamente in opere di consolidamento delle fondazioni del predetto edificio. Si trattava della DIA P.G. -OMISSIS-, riferita alla P.E. n. -OMISSIS- (doc. 10 depositata in primo grado), poi recepita con nota di presa d’atto del Comune P.G. -OMISSIS- (doc. 11 depositato in primo grado). In allegato alla citata DIA veniva presentata una relazione tecnica (doc. 12 depositato in primo grado), un estratto di planimetria catastale (doc. 13 depositato in primo grado) e un elaborato grafico (doc. 14 depositato in primo grado) da cui era possibile evincere l’effettivo stato di consistenza dell’immobile oggetto di intervento edilizio, privo del terzo piano e dei balconi. Tant’è che i giudici di primo grado hanno correttamente rilevato che “ Alle stesse conclusioni conduce l’esame della documentazione allegata alla DIA presentata dalla ricorrente nel 2001 per interventi di consolidamento strutturale delle fondazioni finalizzati a «contrastare il lento ma progressivo cedimento delle fondazioni lungo alcuni tratti del perimetro dell’edificio ». L’elaborato progettuale allegato alla DIA raffigura infatti un fabbricato di due piani fuori terra (piano terra e primo piano) privo dei balconi oggetto delle contestazioni comunali”.
Come correttamente evidenziato dal Comune resistente, dalla documentazione catastale allegata alla DIA del 2001 è evincibile l’esistenza di due soli piani e l’inesistenza di balconi; quindi non può che farsi riferimento al il titolo edilizio del 2001, l’unico utile per accertare la conformità urbanistica ed edilizia del fabbricato, giusto il disposto dell’art. 9-bis DPR 380/200.
Né l’Ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS- di esecuzione di opere di consolidamento statico, a seguito di sopralluogo del tecnico comunale, ha alcun rilievo o incidenza sulle diverse opere realizzate che pacificamente rientrano nella nozione di nuova costruzione e/o di ristrutturazione pesante edilizia non autorizzata ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, lett. d) ed e), dPR 380/2001, nonché 7, comma 1, lett. d), LR Umbria 1/2015, realizzabili unicamente previo rilascio del permesso di costruire ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 dPR 380/2001 e della correlata normativa regionale.
Infine, va fatta una considerazione sulla rilevanza, in questa sede, della sentenza penale n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di -OMISSIS- con cui il sig. -OMISSIS- – -OMISSIS- – è stato assolto per non aver commesso il fatto ex art. 530, comma 2, c.p. dai reati di abusivismo ascrittigli. In particolare, si legge, in un passaggio della sentenza che dalle prove raccolte (per lo più testimoniali) non si è raggiunta la prova che il lucernario (terzo piano) fosse già preesistente.
Per contro, al di là delle prove testimoniali non ammesse nel processo amministrativo, deve qui osservarsi che dall’esame degli atti prodotti nel giudizio amministrativo sopra riferiti è possibile ritenere che le opere realizzate abbiano comportato una sopraelevazione non consentita dai titoli edilizi rilasciati.
3. Va quindi respinto anche il terzo motivo di appello atteso che, come noto, in tema di abusi edilizi non è configurabile alcun legittimo affidamento del privato nella possibilità di mantenere le opere di ristrutturazione statica realizzate sull’immobile di proprietà, qualora abusive. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 3.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO CO, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
AR GR IV, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR GR IV | IO CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.