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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1328/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
21.11.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Luca Marra ed elettivamente domiciliato/a presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_2
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Annullamento di avviso di addebito dell' CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “affinché il Giudice Parte_1
adito, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento – inaudita altera parte o, eventualmente, con fissazione di separata udienza - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, voglia: annullare e/o dichiarare nullo e/o di nessun effetto e/o illegittimo l'“avviso di addebito” opposto, stante l'infondatezza della pretesa con esso fatta valere dall'Istituto. In denegata ipotesi, e salvo gravame, affinché la somma che fosse ritenuta dovuta sia compensata, in tutto o in parte, con i contributi previdenziali versati sui trattamenti arretrati liquidati al sig. con cedolino del CP_2
febbraio 2014 (ns. doc. 6). Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la causa verte in materia previdenziale. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1
reiectis: 1) respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 17.10.2023, la ricorrente impugnava l'avviso di addebito emesso dall' n. 38720230000217320000 del 24.08.2023 e CP_1 notificato il 08.09.2023, relativo al pagamento della somma di € 2.694,19.
2. Nello specifico, la ricorrente sosteneva che l'emissione del suddetto avviso era frutto di un errore, consistito nel considerare l'Opera Primaziale come ente Pt_1
pubblico anziché come soggetto privato, ovvero nel ritenere che il rapporto di lavoro dipendente non fosse disciplinato da norme relative al lavoro privato. Si precisava, altresì, che la ricorrente era una “fabbriceria”, ovvero un'istituzione secolare disciplinata dalla legge 848/1929, nata per provvedere alla amministrazione e gestione del complesso monumentale della città di Pisa nella cd. piazza dei Miracoli (Duomo, Battistero, Torre e Cimitero).
3. Si aggiungeva che, secondo interpretazione costante anche della giurisprudenza di legittimità, le fabbricerie sono da considerare soggetti di diritto privato e il rapporto di lavoro con i propri dipendenti di natura privatistica. Tale natura veniva confermata nel CCNL stipulato il 06.07.2007. Fino al 2007 la ricorrente aveva applicato ai propri dipendenti il CCNL degli enti locali, assicurandoli al Fondo
Pag. 2 di 5 Pensione gestito dall' L'avviso di addebito oggetto di impugnazione CP_3 veniva emesso dall' in merito all'arretrato retributivo dovuto dalla CP_1
ricorrente a favore del dipendente applicando erroneamente il Decreto del CP_2
Ministero del Tesoro del 23.07.1991, che tuttavia concerneva gli enti pubblici.
4. In data 11.11.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
5. Il resistente, in particolare, sosteneva che la ricorrente poteva essere considerata un soggetto privato solo a partire dal 01.10.2021, in quanto risultava che solo da tale data l' aveva modificato la gestione Parte_1
dei propri dipendenti dal settore pubblico al settore privato. Pertanto, secondo la resistente il provvedimento impugnato era stato emesso legittimamente perché il credito vantato era relativo ad un periodo anteriore alla data sopra indicata.
6. Con decreto del 18.10.2023 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
7. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 21.11.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Risultano fondati entrambi i motivi esposti nel ricorso.
10. Sul primo motivo, ovvero in merito alla natura giuridica della ricorrente, lo stesso ente resistente di fatto riconosce la natura privatistica, seppur datando il mutamento (da soggetto pubblico a soggetto privato) a partire dalla domanda di variazione della classificazione della matricola di iscrizione.
11. Sul punto è senz'altro da condividere quanto affermato dalla ricorrente. La natura pubblica o privata di un soggetto dipende dalle disposizioni normative. In materia
è il D.L.vo 165/2001 a indicare quali siano le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2): “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
Pag. 3 di 5 educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CP_4
12. Infatti, come indicato in atti, dal 2008 la ricorrente ha sottoscritto contratti collettivi con le rappresentanze sindacali, disciplinando i rapporti di lavoro con i dipendenti in termini civilistici.
13. Dall'applicazione delle disposizioni legislative emerge con chiarezza la natura privatistica dell'ente ricorrente e la giurisprudenza intervenuta sul punto lo ha affermato in più occasioni (Cons. di Stato, n. 7742/2022; Cass. civ., Sez. III, n.
901/1997; Cass. civ., n. 5485/1984).
14. Pertanto, occorre riconoscere all'ente ricorrente la natura privatistica e, conseguentemente il D.M. del 23.07.1991 non è applicabile nel caso di specie.
15. Fondata altresì è l'ulteriore ragione indicata nel ricorso, ovvero la circostanza che detto decreto ministeriale non risulta applicabile al rapporto lavorativo esaminato dall' , ovvero quello concernente il dipendente Tale decreto, infatti CP_1 CP_2 riguarda l'accordo collettivo del pubblico impiego relativo al periodo 1988-1990.
Mentre il rapporto lavorativo concernente il riguarda senz'altro un periodo CP_2
successivo, ovvero il trattamento retributivo degli anni 2012 e 2013, ovvero il biennio antecedente al pensionamento (avvenuto il 01.01.2014). A tale periodo non è applicabile il D.M. in oggetto, concernente il personale cessato dal servizio, con diritto alla pensione, nel periodo di vigenza contrattuale 1988-1990.
16. Pertanto, l'avviso di addebito impugnato non risulta emesso legittimamente e deve essere annullato.
Pag. 4 di 5 17. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e annulla l'avviso di addebito n. 38720230000217320000 emesso dall' nei confronti dell' in CP_1 Parte_1 data 24.08.2023 e notificato il 08.09.2023, relativo al pagamento della somma di €
2.694,19;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1 [...]
, che liquida in complessivi 886,00 euro per compensi, Parte_1
oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 07.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1328/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
21.11.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Luca Marra ed elettivamente domiciliato/a presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_2
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Annullamento di avviso di addebito dell' CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “affinché il Giudice Parte_1
adito, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento – inaudita altera parte o, eventualmente, con fissazione di separata udienza - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, voglia: annullare e/o dichiarare nullo e/o di nessun effetto e/o illegittimo l'“avviso di addebito” opposto, stante l'infondatezza della pretesa con esso fatta valere dall'Istituto. In denegata ipotesi, e salvo gravame, affinché la somma che fosse ritenuta dovuta sia compensata, in tutto o in parte, con i contributi previdenziali versati sui trattamenti arretrati liquidati al sig. con cedolino del CP_2
febbraio 2014 (ns. doc. 6). Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la causa verte in materia previdenziale. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1
reiectis: 1) respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 17.10.2023, la ricorrente impugnava l'avviso di addebito emesso dall' n. 38720230000217320000 del 24.08.2023 e CP_1 notificato il 08.09.2023, relativo al pagamento della somma di € 2.694,19.
2. Nello specifico, la ricorrente sosteneva che l'emissione del suddetto avviso era frutto di un errore, consistito nel considerare l'Opera Primaziale come ente Pt_1
pubblico anziché come soggetto privato, ovvero nel ritenere che il rapporto di lavoro dipendente non fosse disciplinato da norme relative al lavoro privato. Si precisava, altresì, che la ricorrente era una “fabbriceria”, ovvero un'istituzione secolare disciplinata dalla legge 848/1929, nata per provvedere alla amministrazione e gestione del complesso monumentale della città di Pisa nella cd. piazza dei Miracoli (Duomo, Battistero, Torre e Cimitero).
3. Si aggiungeva che, secondo interpretazione costante anche della giurisprudenza di legittimità, le fabbricerie sono da considerare soggetti di diritto privato e il rapporto di lavoro con i propri dipendenti di natura privatistica. Tale natura veniva confermata nel CCNL stipulato il 06.07.2007. Fino al 2007 la ricorrente aveva applicato ai propri dipendenti il CCNL degli enti locali, assicurandoli al Fondo
Pag. 2 di 5 Pensione gestito dall' L'avviso di addebito oggetto di impugnazione CP_3 veniva emesso dall' in merito all'arretrato retributivo dovuto dalla CP_1
ricorrente a favore del dipendente applicando erroneamente il Decreto del CP_2
Ministero del Tesoro del 23.07.1991, che tuttavia concerneva gli enti pubblici.
4. In data 11.11.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
5. Il resistente, in particolare, sosteneva che la ricorrente poteva essere considerata un soggetto privato solo a partire dal 01.10.2021, in quanto risultava che solo da tale data l' aveva modificato la gestione Parte_1
dei propri dipendenti dal settore pubblico al settore privato. Pertanto, secondo la resistente il provvedimento impugnato era stato emesso legittimamente perché il credito vantato era relativo ad un periodo anteriore alla data sopra indicata.
6. Con decreto del 18.10.2023 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
7. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 21.11.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Risultano fondati entrambi i motivi esposti nel ricorso.
10. Sul primo motivo, ovvero in merito alla natura giuridica della ricorrente, lo stesso ente resistente di fatto riconosce la natura privatistica, seppur datando il mutamento (da soggetto pubblico a soggetto privato) a partire dalla domanda di variazione della classificazione della matricola di iscrizione.
11. Sul punto è senz'altro da condividere quanto affermato dalla ricorrente. La natura pubblica o privata di un soggetto dipende dalle disposizioni normative. In materia
è il D.L.vo 165/2001 a indicare quali siano le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2): “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
Pag. 3 di 5 educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CP_4
12. Infatti, come indicato in atti, dal 2008 la ricorrente ha sottoscritto contratti collettivi con le rappresentanze sindacali, disciplinando i rapporti di lavoro con i dipendenti in termini civilistici.
13. Dall'applicazione delle disposizioni legislative emerge con chiarezza la natura privatistica dell'ente ricorrente e la giurisprudenza intervenuta sul punto lo ha affermato in più occasioni (Cons. di Stato, n. 7742/2022; Cass. civ., Sez. III, n.
901/1997; Cass. civ., n. 5485/1984).
14. Pertanto, occorre riconoscere all'ente ricorrente la natura privatistica e, conseguentemente il D.M. del 23.07.1991 non è applicabile nel caso di specie.
15. Fondata altresì è l'ulteriore ragione indicata nel ricorso, ovvero la circostanza che detto decreto ministeriale non risulta applicabile al rapporto lavorativo esaminato dall' , ovvero quello concernente il dipendente Tale decreto, infatti CP_1 CP_2 riguarda l'accordo collettivo del pubblico impiego relativo al periodo 1988-1990.
Mentre il rapporto lavorativo concernente il riguarda senz'altro un periodo CP_2
successivo, ovvero il trattamento retributivo degli anni 2012 e 2013, ovvero il biennio antecedente al pensionamento (avvenuto il 01.01.2014). A tale periodo non è applicabile il D.M. in oggetto, concernente il personale cessato dal servizio, con diritto alla pensione, nel periodo di vigenza contrattuale 1988-1990.
16. Pertanto, l'avviso di addebito impugnato non risulta emesso legittimamente e deve essere annullato.
Pag. 4 di 5 17. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e annulla l'avviso di addebito n. 38720230000217320000 emesso dall' nei confronti dell' in CP_1 Parte_1 data 24.08.2023 e notificato il 08.09.2023, relativo al pagamento della somma di €
2.694,19;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1 [...]
, che liquida in complessivi 886,00 euro per compensi, Parte_1
oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 07.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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