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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/08/2025, n. 7663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7663 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 19304/2020 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
C.F. ), con sede in Carinaro (CE) alla Consortile snc – Zona Parte_1 P.IVA_1
ASI, in persona del legale rappresentante p.t. ed Amministratore Unico dr.ssa
[...]
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22 presso lo Parte_2 studio degli avv.ti Massimo D'Amore e Roberto Solombrino che la rappresentano e difendono giusto procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Francescopaolo Gava, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via V. Colonna
n.9, giusta mandato rilasciato su foglio a parte ed allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
1 - CONVENUTO – ATTORE IN RICONVENZIONALE
E
C.F. ), in persona del Dirigente Procuratore Controparte_2 P.IVA_2
Dott. , giusta procura speciale per Notaio Dott. di Bracciano del Controparte_3 Per_1
23.01.2019, Rep. 82030, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Stravino, in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 15, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA
E
C.F. e P. IVA: ), in persona del Direttore Controparte_4 P.IVA_3
Generale e legale rappresentante, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5
Sabino Rascio, in virtù di procura generale alle liti autenticata dal Notaio dott.ssa
[...]
il 20.12.2016, rep. 39.082 – racc. 12.261, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Per_2
Monteoliveto n. 37.
- CONVENUTA
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente a CP_6 CodiceFiscale_2
Bacoli (NA), alla Via Lungolago n. 6, cap 80070 e , nato a [...] il CP_7
23.07.2002 (C.F. e residente a [...], CodiceFiscale_3 cap 80070 quali eredi di Persona_3
- CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
La società conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 [...]
nonché e , questi ultimi quali Controparte_4 CP_1 CP_6 CP_8
2 eredi del defunto al fine di ottenerne l'accertamento della responsabilità Persona_3
nella causazione dei danni subiti all'autoveicolo Range ER Evoque TG. FK613WJ, con conseguente loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione dell'evento oggetto di causa.
La società attrice esponeva di essere utilizzatrice del suddetto veicolo in forza di contratto di locazione finanziaria stipulato con IFIS Leasing S.p.A. in data 26 luglio 2017 e che in data
8 giugno 2019, mentre il veicolo si trovava regolarmente parcheggiato all'interno del condominio sito in Pozzuoli (NA), alla via San Gennaro Agnano n. 84, veniva danneggiato da un incendio propagatosi da altri due veicoli ivi parcheggiati: una Smart ForTwo TG.
CM827GK, di proprietà del defunto e assicurata con Persona_3 Controparte_4
e una Fiat Idea TG. DC620SB, di proprietà di ed assicurata con
[...] CP_1 [...]
Controparte_2
L'incendio, secondo quanto dedotto dalla società attrice, avrebbe causato la distruzione pressoché totale del veicolo Range ER, rendendolo non più riparabile e dunque da demolire. allegava altresì che, a seguito dell'evento, la Procura della Parte_1
Repubblica presso il Tribunale di Napoli aveva aperto un procedimento penale contro ignoti, conclusosi con decreto di archiviazione per impossibilità di individuare gli autori del fatto.
A fronte della richiesta risarcitoria avanzata in via stragiudiziale nei confronti delle compagnie assicurative convenute, queste ultime non formulavano alcuna offerta, determinando così l'instaurazione del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente la Controparte_2 fondatezza della domanda attorea eccependo in via preliminare: la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice; l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145–148 del Codice delle Assicurazioni, nonché la natura dolosa dell'incendio, che escluderebbe l'operatività della copertura RCA. Nel merito la compagnia negava ogni addebito di responsabilità, sostenendo che il veicolo assicurato (Fiat Idea) fosse stato a sua volta danneggiato dall'incendio originato dalla autovettura Smart ForTwo.
3 Si costituiva in giudizio anche la la quale, condividendo Controparte_4
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, assumeva inoltre la mancata prova del nesso causale tra l'incendio e i danni lamentati, nonché l'assenza di prova circa la riferibilità del veicolo danneggiato al contratto di leasing prodotto in atti. Anche tale convenuta sosteneva poi la natura dolosa dell'incendio, richiamando documentazione raccolta nel procedimento penale e le risultanze del verbali di sequestro;
in via subordinata chiedeva la riduzione proporzionale dell'eventuale risarcimento.
Costituitosi in giudizio , oltre a contestare la domanda attorea, proponeva CP_1
domanda riconvenzionale nei confronti degli eredi e della Per_3 Controparte_4
chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo (Fiat Idea TG.
[...]
DC620SB), anch'esso danneggiato nell'incendio. Il convenuto sosteneva che l'incendio si fosse propagato dalla Smart ForTwo, e che il proprio veicolo fosse stato a sua volta danneggiato in via derivata, escludendo così ogni addebito di responsabilità.
e seppur regolarmente citati in giudizio rimanevano contumaci. CP_6 CP_8
Preliminarmente in rito va dichiarata la tardività della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata CP_1 in data 14 gennaio 2021 a fronte della prima udienza del 15.1.2021, oltre il termine di venti giorni.
Ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c., la domanda riconvenzionale deve essere proposta dal convenuto entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, mediante deposito tempestivo della comparsa di risposta.
Tale disposizione si ritiene applicabile anche alla domanda riconvenzionale c.d. trasversale rivolta nel caso di specie da uno dei convenuti nei riguardi dell'altro in quanto ritenuto l'esclusivo responsabile dell'evento dannoso.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nei CP_1
confronti degli eredi e della deve essere Per_3 Controparte_4
dichiarata inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore valutazione nel merito.
4 In via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società attorea.
In particolare, tutti i convenuti hanno sollevato detta eccezione sostenendo che Pt_1
in quanto mera utilizzatrice del veicolo Range ER Evoque TG. FK613WJ, in forza di
[...]
contratto di leasing, non sarebbe titolare del diritto al risarcimento del danno derivante dall'incendio occorso in data 8 giugno 2019.
Il Tribunale ritiene l'eccezione infondata.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dal contratto di leasing stipulato in data
26.07.2017 tra IFIS Leasing S.p.A. e emerge con chiarezza ed in primo luogo Parte_1 che: il veicolo oggetto del contratto è proprio il Range ER Evoque TG. FK613WJ, identificato dal numero di telaio SALVA2BN9HH257543, il che supera le contestazioni relative alla identificazione del bene danneggiato.
Nel citato contratto la è indicata come utilizzatrice esclusiva del bene, con Parte_1
obbligo di custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 8.1); l'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene, inclusi quelli derivanti da caso fortuito, forza maggiore, furto, incendio, requisizione, sequestro o distruzione (art. 9.1); l'utilizzatore è obbligato a risarcire il concedente per ogni danno non coperto da assicurazione (art. 10.6); è espressamente prevista la legittimazione dell'utilizzatore ad agire in giudizio per far valere i propri diritti nei confronti del fornitore o del costruttore (art. 9.8).
Il complesso di tali clausole contrattuali va apprezzato alla luce del seguente principio affermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2011, n. 534) “Qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in
"leasing", la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all'utilizzatore, qualora questi sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa e al medesimo, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, gli siano stati trasferiti tutti i rischi di questa”; Cass. civ., sent. n. 9554/2002).
Dunque l'utilizzatore in leasing è legittimato ad agire per il risarcimento del danno in quanto soggetto che subisce direttamente la lesione patrimoniale, essendo tenuto a sopportarne le conseguenze economiche.
5 Va peraltro evidenziato che nel corso del giudizio la società ha acquisito la Pt_1
proprietà del veicolo, come risulta dalla comunicazione della del 26.05.2023 e Parte_3
dall'estratto cronologico PRA.
Sebbene la difesa della compagnia ne abbia eccepito Controparte_4
l'inammissibilità per tardività, si osserva che tali documenti, in quanto formatisi successivamente alla scadenza dei termini delle preclusioni istruttorie devono ritenersi documenti nuovi e, come tali, ammissibili ai sensi dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Essi risultano inoltre rilevanti ai fini della decisione, in quanto attestano il sopravvenuto acquisto della proprietà del veicolo da parte dell'attrice, consolidandone la legittimazione attiva.
Infondata è anche l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del C.d.A. sollevata dalla Controparte_9
Ai fini che qui interessano va evidenziato che l'art. 145 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle
Assicurazioni), rubricato 'proponibilità dell'azione di risarcimento', al comma 1, prevede che l'azione di risarcimento può essere proposta solo dopo che siano passati sessanta giorni, ovvero novanta giorni in caso di danni alla persona, decorrenti da quelli in cui il danneggiato ha chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'art. 148.
L'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, invece, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa.
Detto altrimenti l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 148 deve essere condotta avuto riguardo al suo scopo che è quello di creare un contatto stragiudiziale reale tra il danneggiato e l'assicuratore in modo da consentire a quest'ultimo di valutare i danni pretesi e formulare la relativa offerta. Pertanto, anche quando la richiesta difetti di uno dei requisiti
6 di contenuto che, comunque, non impediscono e non hanno ostacolato, nel concreto, la realizzazione dell'obiettivo avuto di mira, si deve evitare di giungere ad una decisione formalistica che impedisce, senza alcuna ragione, alle parti di giungere alla decisione sul merito. Secondo un orientamento della Suprema Corte, condiviso da chi scrive, invero “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 C.A.., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.' (Cassazione civile, sez. VI, 30/09/2016, n.
19354; Cass. Civ. ord. n. 15445/2021).
Alla medesima ratio, volta alla salvezza della richiesta risarcitoria seppur mancante di alcuni degli elementi indicati nell'art. 148 cod. ass., in quanto utile a creare un'interlocuzione tra il danneggiato-richiedente e la compagnia assicurativa affinché tentino una conciliazione stragiudiziale, è ispirata anche la più recente pronuncia n. 32919/22 con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 cass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.”
Ebbene, applicando i principi esposti al caso in esame, a parere di questo giudice la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore in riferimento ai danni materiali occorsi al veicolo
Range ER Evoque tramite messa in mora inviata con pec ricevuta in data 12/06/2019
(cfr. doc. n. 7 – allegazione citazione parte attorea) deve ritenersi idonea ai fini della proponibilità della domanda, poiché contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta.
Parimenti va disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui la stessa si fonda, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa
7 dell'ente convenuto può essere concretamente ipotizzata, dovendosi a ciò aggiungere che, pur avendo eccepito detta nullità, la parte convenuta si è però da subito ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'attore ha fondato l'azionata domanda risarcitoria (petitum).
Nel merito la domanda principale non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni in ordine ai danni cagionati dall'incendio di un'autovettura in sosta.
Già la sentenza 6 febbraio 2004, n. 2302 ha affermato che "nell'ampio concetto di circolazione stradale (indicato sia dall'art. 2054 c.c., sia dalla L. n. 990 del 1969, art. 1, come possibile fonte di responsabilità) deve essere ricompresa anche la posizione di sosta o di arresto del veicolo su area pubblica, in quanto anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone". Ne consegue che "deve considerarsi evento relativo alla circolazione l'incendio propagatosi da veicolo in sosta (con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del veicolo), a meno che esso non sia stato appiccato dall'azione dolosa dei terzi". La successiva pronuncia 5 agosto 2004, n. 14998 ha confermato che "anche la sosta su area pubblica o ad essa equiparata è essa stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi al solo caso di veicolo in movimento" e dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta risponde anche l'assicuratore "a condizione che
l'incendio non sia determinato da fatto idoneo ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione, degradandola a mera occasione del danno".
La giurisprudenza più recente ha confermato tali principi di diritto, ribadendo che "agli effetti dell'art. 2054 c.c. e della Legge Assicurazione Obbligatoria n. 990 del 1969, art. 1 (ed ora
D.Lgs. n.209 del 2005, art. 122) anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, risponde anche l'assicuratore, salvo che sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compreso il caso fortuito) che abbia determinato l'evento dannoso" (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5398 del 05/03/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3108 del 22/01/2010).
8 In tale quadro ossia nelle ipotesi di danno derivato a terzi dall'incendio del veicolo in sosta, come nella presente fattispecie, è dirimente verificare l'origine dolosa o meno dell'incendio stesso.
Nelle ipotesi in cui l'incendio dell'autovettura sia stato originato dall'intervento doloso di terzi, si viene a recidere il nesso causale tra l'azione o omissione del proprietario del veicolo incendiato e il danno subito, con conseguente esclusione della risarcibilità del danno per circolazione stradale (cfr. Cass. n. 16895/2010).
Orbene nella presente fattispecie dal complesso delle risultanze probatorie acquisite il Tribunale ritiene altamente verosimile la natura dolosa dell'incendio dell'autovettura
Smart, propagatosi poi sul veicolo dell'attore.
Valore altamente indiziante in questo senso va riconosciuto alla circostanza del rinvenimento da parte degli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul luogo del sinistro appena dopo l'incendio, di due barattoli in vetro contenenti liquido infiammabile sulla parte anteriore esterna dell'autovettura Smart ForTwo, repertati come potenziale materiale doloso e sottoposti a sequestro (cfr. doc. n. 8 – produzione parte attorea).
La stessa richiesta di archiviazione del procedimento penale R.G.N.R. 52990/2019 (in atti), avviato per effetto dell'incendio, è motivata per “impossibilità di identificare gli autori del reato” ed il conseguente decreto di archiviazione (che si modella sulla richiesta, del pari in atti) è stato disposto dal G.I.P. “per essere ignoti gli autori del fatto”.
Dunque la natura dolosa, pur nella mancata identificazione degli autori, è un dato presupposto.
Inoltre, i Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo hanno accertato che l'incendio ha avuto origine dalla Smart e si è poi propagato ad altre due vetture adiacenti, tra cui la Range
ER dell'attore e hanno, altresì, supposto la “probabile natura dolosa” dell'incendio stesso.
Nel relativo verbale (in atti) risultano invero riportate le dichiarazioni rese nell'immediatezza da alla Polizia di Stato, secondo cui l'incendio sarebbe Tes_1
partito dall'esterno della Smart prospiciente un muro di contenimento (meno di 1 metro), e avrebbe poi coinvolto il veicolo stesso.
9 L'origine dolosa dell'incendio, come supposta dai Vigili del Fuoco, ha trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni rese dal testimone Testimone_2
ascoltata all'udienza del 7 febbraio 2023; costei ha riferito di aver assistito direttamente all'evento, descrivendo con precisione la scena successiva all'innesco dell'incendio: dopo aver udito un forte boato e percepito un odore acre (elementi questi fortemente compatibili con l'utilizzo di liquido infiammabile ad opera di terzi), ha visto una Smart – verosimilmente bianca e nera – già avvolta dalle fiamme. Il teste ha anche specificamente aggiunto di aver visto le fiamme propagarsi dalla Smart alle altre autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze (“la Smart al lato destro aveva un'auto grigia. A destra c'era una macchina grande poi
c'era un'altra macchina più piccola poi c'era la Smart e poi dall'altro lato c'era un'altra macchina. Le vetture interessate dall'incendio sono 4 incluse la Smart. Le altre macchine che ho descritto sono state danneggiate dall'incendio che proveniva dalla smart”).
Ha inoltre descritto la disposizione dei veicoli, identificando la "macchina grande" (la
Range ER Evoque) accanto alla Smart, e ha riferito come la Range ER "ha iniziato a sciogliersi e i vetri a scoppiare a causa del grandissimo calore che c'era e che ho anche percepito”. Le sue dichiarazioni sono state rese in modo spontaneo, coerente e dettagliato, senza esitazioni o contraddizioni.
In merito alle osservazioni svolte da parte attrice sulle risultanze dell'annotazione di servizio redatta dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul luogo del sinistro in data
08/06/2019, si osserva che i rilievi degli agenti, contrariamente a quanto sostenuto, non escludono in alcun modo la natura dolosa dell'incendio. In particolare, sebbene gli agenti non abbiano rinvenuto un innesco esplicitamente identificabile, l'annotazione non contiene alcuna affermazione che escluda la matrice dolosa dell'evento. Al contrario, nel verbale si legge: “in merito all'origine dell'incendio, i VV. FF. appuravano che, sebbene non avessero rinvenuto alcun elemento o innesco che potesse ricondurre ad una matrice dolosa, non escludevano tale ipotesi”.
Tale affermazione non costituisce una negazione della dolosità, ma al contrario lascia aperta tale possibilità, evidentemente proprio in considerazione del rinvenimento, sulla parte anteriore esterna della di due barattoli in vetro contenenti liquido Parte_4 infiammabile, repertati e sottoposti a sequestro dalla Polizia Scientifica. Tali elementi, contrariamente a quanto affermato dalla società attrice, lungi dall'essere riconducibili a 10 mere operazioni di campionatura tecnica, costituiscono indizi concreti e significativi di un più che probabile innesco doloso.
Detta annotazione, dunque, deve essere letta nel contesto delle risultanze complessive acquisite in giudizio, che includono il verbale dei Vigili del Fuoco, le dichiarazioni testimoniali e le ragioni del provvedimento di archiviazione.
Alcun elemento contrario alla ritenuta scaturigine dolosa dell'incendio può trarsi dagli esiti della CTU espletata in corso di causa, essendosi limitato l'Ausiliare esclusivamente alla valutazione e quantificazione del danno subito dal veicolo attoreo.
La dinamica del sinistro supportata da plurime fonti probatorie può essere ricostruita nei seguenti termini: in data 8 giugno 2019, all'interno dell'area condominiale denominata
“Parco dei Pini” in Pozzuoli (NA), via San Gennaro Agnano n. 84, si è verificato un incendio che ha coinvolto quattro autovetture. Tra queste, sono state interessate direttamente dal sinistro: una Smart ForTwo targata CM827GK, di proprietà del sig.
[...]
una Fiat Idea targata DC620SB, di proprietà del sig. ; e una Range Per_3 CP_1
ER Evoque targata FK613WJ, in uso alla società attrice Parte_1
L'incendio ha preso origine dalla Smart ForTwo targata CM827GK e si è propagato alle altre vetture, prima alla Fiat Idea targata DC620SB, di proprietà del convenuto e poi alla
Range ER Evoque targata FK613WJ di proprietà dell'attore.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato (rinvenimento all'esterno della Smart di barattoli contenenti liquidi infiammabili;
verbale della Polizia di Stato;
verbale dei Vigili del
Fuoco; sommarie informazioni;
dichiarazione testimoniale) è possibile ritenere la natura dolosa dell' incendio.
Pertanto, in applicazione dei richiamati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2013, n. 5398; Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2010, n.
3108: “la sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 cod. civ. e dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell'art. 122 del d.lgs.
n. 209 del 2005), anch'essa gli estremi della fattispecie "circolazione", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso), va esclusa la responsabilità dell'assicuratore per i danni derivanti da un incendio doloso ossia volontariamente appiccato da terzi, 11 trattandosi di una causa autonoma che degrada la sosta del veicolo a mera occasione del danno. L'interruzione del nesso di causalità tra la sosta del veicolo e l'evento dannoso esclude altresì la sussistenza di alcuna responsabilità anche in capo al proprietario del veicolo dolosamente incendiato.
Ne consegue che la domanda attorea nei confronti della e di Controparte_4
e quali eredi di deve essere rigettata. CP_10 CP_8 Persona_3
Diversa è, poi, la posizione di e della CP_1 Controparte_2
Dall'istruttoria espletata, ed in particolare dalle risultanze del verbale redatto dai Vigili del
Fuoco intervenuti sul luogo del sinistro (doc. n. 3 produzione , emerge con CP_11
chiarezza che l'incendio ha avuto origine esclusivamente dalla Smart ForTwo targata
CM827GK, regolarmente parcheggiata nell'area condominiale, e si è poi propagato alle vetture adiacenti, tra cui la Fiat Idea targata DC620SB, di proprietà del sig. . CP_1
Tali risultanze sono state ulteriormente confermate dalla testimonianza di
[...]
la quale ha descritto con precisione la scena, riferendo di aver visto la Testimone_2
Smart avvolta dalle fiamme e di aver percepito il calore sprigionato, che ha poi coinvolto i veicoli adiacenti (“le altre macchine che ho descritto sono state danneggiate dall'incendio che proveniva dalla Smart”).
Non è emerso alcun elemento, neppure indiziario, che consenta di ritenere che l'incendio abbia avuto origine dal veicolo Fiat Idea, né che il sig. abbia posto in essere una CP_1
condotta colposa o comunque causalmente incidente sull'evento dannoso.
La propagazione delle fiamme al veicolo di è stata meramente passiva, come CP_1 confermato dalle fonti documentali e testimoniali sopra richiamate.
Pertanto, non essendo il veicolo di proprietà di la scaturigine dell'incendio (a CP_1 prescindere dall'origine dolosa dello stesso), e non essendo stata provata alcuna responsabilità diretta o indiretta in capo al medesimo la domanda attorea nei suoi confronti
(e nei riguardi della compagnia di assicurazione) deve essere rigettata per tali ragioni.
Le spese di lite tra la società attorea ed i convenuti e Controparte_9 Controparte_12
(tutti vittoriosi e costituiti in giudizio) seguono il principio della soccombenza CP_1
12 e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, tenuto conto dei valori medi per lo scaglione di riferimento
(fino ad euro 52.000,00).
Le spese di lite nei rapporti tra e seguono il principio della Parte_5 Controparte_12
soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M.
55/14, come modificato dal D.M. 147/22, utilizzando i valori minimi per ciascuna fase in relazione allo scaglione di riferimento della domanda riconvenzionale (fino ad euro
5.200,00), atteso che la natura in rito della pronuncia.
Le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico della società attorea rimasta del tutto soccombente nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_9 Controparte_12 [...]
, e (quest'ultimi quali eredi di CP_1 CP_8 CP_6 Persona_3
contumaci), così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
3) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_12 di giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
4) condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_9 giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario nella misura del 15%;
5) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 CP_1
giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi al procuratore Gava
Francescopaolo dichiaratosi anticipatario;
13 6) condanna al pagamento, in favore della delle spese CP_1 Controparte_12
di giudizio che si liquidano in euro 1.270,00 per compensi professionali oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
7) Pone le spese di CTU così come liquidate in corso di causa definitivamente a carico della società attorea.
Napoli, 13.8.2025 il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
14
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 19304/2020 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
C.F. ), con sede in Carinaro (CE) alla Consortile snc – Zona Parte_1 P.IVA_1
ASI, in persona del legale rappresentante p.t. ed Amministratore Unico dr.ssa
[...]
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22 presso lo Parte_2 studio degli avv.ti Massimo D'Amore e Roberto Solombrino che la rappresentano e difendono giusto procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Francescopaolo Gava, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via V. Colonna
n.9, giusta mandato rilasciato su foglio a parte ed allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
1 - CONVENUTO – ATTORE IN RICONVENZIONALE
E
C.F. ), in persona del Dirigente Procuratore Controparte_2 P.IVA_2
Dott. , giusta procura speciale per Notaio Dott. di Bracciano del Controparte_3 Per_1
23.01.2019, Rep. 82030, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Stravino, in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 15, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA
E
C.F. e P. IVA: ), in persona del Direttore Controparte_4 P.IVA_3
Generale e legale rappresentante, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5
Sabino Rascio, in virtù di procura generale alle liti autenticata dal Notaio dott.ssa
[...]
il 20.12.2016, rep. 39.082 – racc. 12.261, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Per_2
Monteoliveto n. 37.
- CONVENUTA
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente a CP_6 CodiceFiscale_2
Bacoli (NA), alla Via Lungolago n. 6, cap 80070 e , nato a [...] il CP_7
23.07.2002 (C.F. e residente a [...], CodiceFiscale_3 cap 80070 quali eredi di Persona_3
- CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
La società conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 [...]
nonché e , questi ultimi quali Controparte_4 CP_1 CP_6 CP_8
2 eredi del defunto al fine di ottenerne l'accertamento della responsabilità Persona_3
nella causazione dei danni subiti all'autoveicolo Range ER Evoque TG. FK613WJ, con conseguente loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione dell'evento oggetto di causa.
La società attrice esponeva di essere utilizzatrice del suddetto veicolo in forza di contratto di locazione finanziaria stipulato con IFIS Leasing S.p.A. in data 26 luglio 2017 e che in data
8 giugno 2019, mentre il veicolo si trovava regolarmente parcheggiato all'interno del condominio sito in Pozzuoli (NA), alla via San Gennaro Agnano n. 84, veniva danneggiato da un incendio propagatosi da altri due veicoli ivi parcheggiati: una Smart ForTwo TG.
CM827GK, di proprietà del defunto e assicurata con Persona_3 Controparte_4
e una Fiat Idea TG. DC620SB, di proprietà di ed assicurata con
[...] CP_1 [...]
Controparte_2
L'incendio, secondo quanto dedotto dalla società attrice, avrebbe causato la distruzione pressoché totale del veicolo Range ER, rendendolo non più riparabile e dunque da demolire. allegava altresì che, a seguito dell'evento, la Procura della Parte_1
Repubblica presso il Tribunale di Napoli aveva aperto un procedimento penale contro ignoti, conclusosi con decreto di archiviazione per impossibilità di individuare gli autori del fatto.
A fronte della richiesta risarcitoria avanzata in via stragiudiziale nei confronti delle compagnie assicurative convenute, queste ultime non formulavano alcuna offerta, determinando così l'instaurazione del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente la Controparte_2 fondatezza della domanda attorea eccependo in via preliminare: la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice; l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145–148 del Codice delle Assicurazioni, nonché la natura dolosa dell'incendio, che escluderebbe l'operatività della copertura RCA. Nel merito la compagnia negava ogni addebito di responsabilità, sostenendo che il veicolo assicurato (Fiat Idea) fosse stato a sua volta danneggiato dall'incendio originato dalla autovettura Smart ForTwo.
3 Si costituiva in giudizio anche la la quale, condividendo Controparte_4
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, assumeva inoltre la mancata prova del nesso causale tra l'incendio e i danni lamentati, nonché l'assenza di prova circa la riferibilità del veicolo danneggiato al contratto di leasing prodotto in atti. Anche tale convenuta sosteneva poi la natura dolosa dell'incendio, richiamando documentazione raccolta nel procedimento penale e le risultanze del verbali di sequestro;
in via subordinata chiedeva la riduzione proporzionale dell'eventuale risarcimento.
Costituitosi in giudizio , oltre a contestare la domanda attorea, proponeva CP_1
domanda riconvenzionale nei confronti degli eredi e della Per_3 Controparte_4
chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo (Fiat Idea TG.
[...]
DC620SB), anch'esso danneggiato nell'incendio. Il convenuto sosteneva che l'incendio si fosse propagato dalla Smart ForTwo, e che il proprio veicolo fosse stato a sua volta danneggiato in via derivata, escludendo così ogni addebito di responsabilità.
e seppur regolarmente citati in giudizio rimanevano contumaci. CP_6 CP_8
Preliminarmente in rito va dichiarata la tardività della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata CP_1 in data 14 gennaio 2021 a fronte della prima udienza del 15.1.2021, oltre il termine di venti giorni.
Ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c., la domanda riconvenzionale deve essere proposta dal convenuto entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, mediante deposito tempestivo della comparsa di risposta.
Tale disposizione si ritiene applicabile anche alla domanda riconvenzionale c.d. trasversale rivolta nel caso di specie da uno dei convenuti nei riguardi dell'altro in quanto ritenuto l'esclusivo responsabile dell'evento dannoso.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nei CP_1
confronti degli eredi e della deve essere Per_3 Controparte_4
dichiarata inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore valutazione nel merito.
4 In via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società attorea.
In particolare, tutti i convenuti hanno sollevato detta eccezione sostenendo che Pt_1
in quanto mera utilizzatrice del veicolo Range ER Evoque TG. FK613WJ, in forza di
[...]
contratto di leasing, non sarebbe titolare del diritto al risarcimento del danno derivante dall'incendio occorso in data 8 giugno 2019.
Il Tribunale ritiene l'eccezione infondata.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dal contratto di leasing stipulato in data
26.07.2017 tra IFIS Leasing S.p.A. e emerge con chiarezza ed in primo luogo Parte_1 che: il veicolo oggetto del contratto è proprio il Range ER Evoque TG. FK613WJ, identificato dal numero di telaio SALVA2BN9HH257543, il che supera le contestazioni relative alla identificazione del bene danneggiato.
Nel citato contratto la è indicata come utilizzatrice esclusiva del bene, con Parte_1
obbligo di custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 8.1); l'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene, inclusi quelli derivanti da caso fortuito, forza maggiore, furto, incendio, requisizione, sequestro o distruzione (art. 9.1); l'utilizzatore è obbligato a risarcire il concedente per ogni danno non coperto da assicurazione (art. 10.6); è espressamente prevista la legittimazione dell'utilizzatore ad agire in giudizio per far valere i propri diritti nei confronti del fornitore o del costruttore (art. 9.8).
Il complesso di tali clausole contrattuali va apprezzato alla luce del seguente principio affermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2011, n. 534) “Qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in
"leasing", la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all'utilizzatore, qualora questi sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa e al medesimo, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, gli siano stati trasferiti tutti i rischi di questa”; Cass. civ., sent. n. 9554/2002).
Dunque l'utilizzatore in leasing è legittimato ad agire per il risarcimento del danno in quanto soggetto che subisce direttamente la lesione patrimoniale, essendo tenuto a sopportarne le conseguenze economiche.
5 Va peraltro evidenziato che nel corso del giudizio la società ha acquisito la Pt_1
proprietà del veicolo, come risulta dalla comunicazione della del 26.05.2023 e Parte_3
dall'estratto cronologico PRA.
Sebbene la difesa della compagnia ne abbia eccepito Controparte_4
l'inammissibilità per tardività, si osserva che tali documenti, in quanto formatisi successivamente alla scadenza dei termini delle preclusioni istruttorie devono ritenersi documenti nuovi e, come tali, ammissibili ai sensi dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Essi risultano inoltre rilevanti ai fini della decisione, in quanto attestano il sopravvenuto acquisto della proprietà del veicolo da parte dell'attrice, consolidandone la legittimazione attiva.
Infondata è anche l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del C.d.A. sollevata dalla Controparte_9
Ai fini che qui interessano va evidenziato che l'art. 145 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle
Assicurazioni), rubricato 'proponibilità dell'azione di risarcimento', al comma 1, prevede che l'azione di risarcimento può essere proposta solo dopo che siano passati sessanta giorni, ovvero novanta giorni in caso di danni alla persona, decorrenti da quelli in cui il danneggiato ha chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'art. 148.
L'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, invece, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa.
Detto altrimenti l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 148 deve essere condotta avuto riguardo al suo scopo che è quello di creare un contatto stragiudiziale reale tra il danneggiato e l'assicuratore in modo da consentire a quest'ultimo di valutare i danni pretesi e formulare la relativa offerta. Pertanto, anche quando la richiesta difetti di uno dei requisiti
6 di contenuto che, comunque, non impediscono e non hanno ostacolato, nel concreto, la realizzazione dell'obiettivo avuto di mira, si deve evitare di giungere ad una decisione formalistica che impedisce, senza alcuna ragione, alle parti di giungere alla decisione sul merito. Secondo un orientamento della Suprema Corte, condiviso da chi scrive, invero “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 C.A.., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.' (Cassazione civile, sez. VI, 30/09/2016, n.
19354; Cass. Civ. ord. n. 15445/2021).
Alla medesima ratio, volta alla salvezza della richiesta risarcitoria seppur mancante di alcuni degli elementi indicati nell'art. 148 cod. ass., in quanto utile a creare un'interlocuzione tra il danneggiato-richiedente e la compagnia assicurativa affinché tentino una conciliazione stragiudiziale, è ispirata anche la più recente pronuncia n. 32919/22 con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 cass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.”
Ebbene, applicando i principi esposti al caso in esame, a parere di questo giudice la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore in riferimento ai danni materiali occorsi al veicolo
Range ER Evoque tramite messa in mora inviata con pec ricevuta in data 12/06/2019
(cfr. doc. n. 7 – allegazione citazione parte attorea) deve ritenersi idonea ai fini della proponibilità della domanda, poiché contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta.
Parimenti va disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui la stessa si fonda, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa
7 dell'ente convenuto può essere concretamente ipotizzata, dovendosi a ciò aggiungere che, pur avendo eccepito detta nullità, la parte convenuta si è però da subito ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'attore ha fondato l'azionata domanda risarcitoria (petitum).
Nel merito la domanda principale non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni in ordine ai danni cagionati dall'incendio di un'autovettura in sosta.
Già la sentenza 6 febbraio 2004, n. 2302 ha affermato che "nell'ampio concetto di circolazione stradale (indicato sia dall'art. 2054 c.c., sia dalla L. n. 990 del 1969, art. 1, come possibile fonte di responsabilità) deve essere ricompresa anche la posizione di sosta o di arresto del veicolo su area pubblica, in quanto anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone". Ne consegue che "deve considerarsi evento relativo alla circolazione l'incendio propagatosi da veicolo in sosta (con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del veicolo), a meno che esso non sia stato appiccato dall'azione dolosa dei terzi". La successiva pronuncia 5 agosto 2004, n. 14998 ha confermato che "anche la sosta su area pubblica o ad essa equiparata è essa stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi al solo caso di veicolo in movimento" e dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta risponde anche l'assicuratore "a condizione che
l'incendio non sia determinato da fatto idoneo ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione, degradandola a mera occasione del danno".
La giurisprudenza più recente ha confermato tali principi di diritto, ribadendo che "agli effetti dell'art. 2054 c.c. e della Legge Assicurazione Obbligatoria n. 990 del 1969, art. 1 (ed ora
D.Lgs. n.209 del 2005, art. 122) anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, risponde anche l'assicuratore, salvo che sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compreso il caso fortuito) che abbia determinato l'evento dannoso" (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5398 del 05/03/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3108 del 22/01/2010).
8 In tale quadro ossia nelle ipotesi di danno derivato a terzi dall'incendio del veicolo in sosta, come nella presente fattispecie, è dirimente verificare l'origine dolosa o meno dell'incendio stesso.
Nelle ipotesi in cui l'incendio dell'autovettura sia stato originato dall'intervento doloso di terzi, si viene a recidere il nesso causale tra l'azione o omissione del proprietario del veicolo incendiato e il danno subito, con conseguente esclusione della risarcibilità del danno per circolazione stradale (cfr. Cass. n. 16895/2010).
Orbene nella presente fattispecie dal complesso delle risultanze probatorie acquisite il Tribunale ritiene altamente verosimile la natura dolosa dell'incendio dell'autovettura
Smart, propagatosi poi sul veicolo dell'attore.
Valore altamente indiziante in questo senso va riconosciuto alla circostanza del rinvenimento da parte degli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul luogo del sinistro appena dopo l'incendio, di due barattoli in vetro contenenti liquido infiammabile sulla parte anteriore esterna dell'autovettura Smart ForTwo, repertati come potenziale materiale doloso e sottoposti a sequestro (cfr. doc. n. 8 – produzione parte attorea).
La stessa richiesta di archiviazione del procedimento penale R.G.N.R. 52990/2019 (in atti), avviato per effetto dell'incendio, è motivata per “impossibilità di identificare gli autori del reato” ed il conseguente decreto di archiviazione (che si modella sulla richiesta, del pari in atti) è stato disposto dal G.I.P. “per essere ignoti gli autori del fatto”.
Dunque la natura dolosa, pur nella mancata identificazione degli autori, è un dato presupposto.
Inoltre, i Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo hanno accertato che l'incendio ha avuto origine dalla Smart e si è poi propagato ad altre due vetture adiacenti, tra cui la Range
ER dell'attore e hanno, altresì, supposto la “probabile natura dolosa” dell'incendio stesso.
Nel relativo verbale (in atti) risultano invero riportate le dichiarazioni rese nell'immediatezza da alla Polizia di Stato, secondo cui l'incendio sarebbe Tes_1
partito dall'esterno della Smart prospiciente un muro di contenimento (meno di 1 metro), e avrebbe poi coinvolto il veicolo stesso.
9 L'origine dolosa dell'incendio, come supposta dai Vigili del Fuoco, ha trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni rese dal testimone Testimone_2
ascoltata all'udienza del 7 febbraio 2023; costei ha riferito di aver assistito direttamente all'evento, descrivendo con precisione la scena successiva all'innesco dell'incendio: dopo aver udito un forte boato e percepito un odore acre (elementi questi fortemente compatibili con l'utilizzo di liquido infiammabile ad opera di terzi), ha visto una Smart – verosimilmente bianca e nera – già avvolta dalle fiamme. Il teste ha anche specificamente aggiunto di aver visto le fiamme propagarsi dalla Smart alle altre autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze (“la Smart al lato destro aveva un'auto grigia. A destra c'era una macchina grande poi
c'era un'altra macchina più piccola poi c'era la Smart e poi dall'altro lato c'era un'altra macchina. Le vetture interessate dall'incendio sono 4 incluse la Smart. Le altre macchine che ho descritto sono state danneggiate dall'incendio che proveniva dalla smart”).
Ha inoltre descritto la disposizione dei veicoli, identificando la "macchina grande" (la
Range ER Evoque) accanto alla Smart, e ha riferito come la Range ER "ha iniziato a sciogliersi e i vetri a scoppiare a causa del grandissimo calore che c'era e che ho anche percepito”. Le sue dichiarazioni sono state rese in modo spontaneo, coerente e dettagliato, senza esitazioni o contraddizioni.
In merito alle osservazioni svolte da parte attrice sulle risultanze dell'annotazione di servizio redatta dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul luogo del sinistro in data
08/06/2019, si osserva che i rilievi degli agenti, contrariamente a quanto sostenuto, non escludono in alcun modo la natura dolosa dell'incendio. In particolare, sebbene gli agenti non abbiano rinvenuto un innesco esplicitamente identificabile, l'annotazione non contiene alcuna affermazione che escluda la matrice dolosa dell'evento. Al contrario, nel verbale si legge: “in merito all'origine dell'incendio, i VV. FF. appuravano che, sebbene non avessero rinvenuto alcun elemento o innesco che potesse ricondurre ad una matrice dolosa, non escludevano tale ipotesi”.
Tale affermazione non costituisce una negazione della dolosità, ma al contrario lascia aperta tale possibilità, evidentemente proprio in considerazione del rinvenimento, sulla parte anteriore esterna della di due barattoli in vetro contenenti liquido Parte_4 infiammabile, repertati e sottoposti a sequestro dalla Polizia Scientifica. Tali elementi, contrariamente a quanto affermato dalla società attrice, lungi dall'essere riconducibili a 10 mere operazioni di campionatura tecnica, costituiscono indizi concreti e significativi di un più che probabile innesco doloso.
Detta annotazione, dunque, deve essere letta nel contesto delle risultanze complessive acquisite in giudizio, che includono il verbale dei Vigili del Fuoco, le dichiarazioni testimoniali e le ragioni del provvedimento di archiviazione.
Alcun elemento contrario alla ritenuta scaturigine dolosa dell'incendio può trarsi dagli esiti della CTU espletata in corso di causa, essendosi limitato l'Ausiliare esclusivamente alla valutazione e quantificazione del danno subito dal veicolo attoreo.
La dinamica del sinistro supportata da plurime fonti probatorie può essere ricostruita nei seguenti termini: in data 8 giugno 2019, all'interno dell'area condominiale denominata
“Parco dei Pini” in Pozzuoli (NA), via San Gennaro Agnano n. 84, si è verificato un incendio che ha coinvolto quattro autovetture. Tra queste, sono state interessate direttamente dal sinistro: una Smart ForTwo targata CM827GK, di proprietà del sig.
[...]
una Fiat Idea targata DC620SB, di proprietà del sig. ; e una Range Per_3 CP_1
ER Evoque targata FK613WJ, in uso alla società attrice Parte_1
L'incendio ha preso origine dalla Smart ForTwo targata CM827GK e si è propagato alle altre vetture, prima alla Fiat Idea targata DC620SB, di proprietà del convenuto e poi alla
Range ER Evoque targata FK613WJ di proprietà dell'attore.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato (rinvenimento all'esterno della Smart di barattoli contenenti liquidi infiammabili;
verbale della Polizia di Stato;
verbale dei Vigili del
Fuoco; sommarie informazioni;
dichiarazione testimoniale) è possibile ritenere la natura dolosa dell' incendio.
Pertanto, in applicazione dei richiamati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2013, n. 5398; Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2010, n.
3108: “la sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 cod. civ. e dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell'art. 122 del d.lgs.
n. 209 del 2005), anch'essa gli estremi della fattispecie "circolazione", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso), va esclusa la responsabilità dell'assicuratore per i danni derivanti da un incendio doloso ossia volontariamente appiccato da terzi, 11 trattandosi di una causa autonoma che degrada la sosta del veicolo a mera occasione del danno. L'interruzione del nesso di causalità tra la sosta del veicolo e l'evento dannoso esclude altresì la sussistenza di alcuna responsabilità anche in capo al proprietario del veicolo dolosamente incendiato.
Ne consegue che la domanda attorea nei confronti della e di Controparte_4
e quali eredi di deve essere rigettata. CP_10 CP_8 Persona_3
Diversa è, poi, la posizione di e della CP_1 Controparte_2
Dall'istruttoria espletata, ed in particolare dalle risultanze del verbale redatto dai Vigili del
Fuoco intervenuti sul luogo del sinistro (doc. n. 3 produzione , emerge con CP_11
chiarezza che l'incendio ha avuto origine esclusivamente dalla Smart ForTwo targata
CM827GK, regolarmente parcheggiata nell'area condominiale, e si è poi propagato alle vetture adiacenti, tra cui la Fiat Idea targata DC620SB, di proprietà del sig. . CP_1
Tali risultanze sono state ulteriormente confermate dalla testimonianza di
[...]
la quale ha descritto con precisione la scena, riferendo di aver visto la Testimone_2
Smart avvolta dalle fiamme e di aver percepito il calore sprigionato, che ha poi coinvolto i veicoli adiacenti (“le altre macchine che ho descritto sono state danneggiate dall'incendio che proveniva dalla Smart”).
Non è emerso alcun elemento, neppure indiziario, che consenta di ritenere che l'incendio abbia avuto origine dal veicolo Fiat Idea, né che il sig. abbia posto in essere una CP_1
condotta colposa o comunque causalmente incidente sull'evento dannoso.
La propagazione delle fiamme al veicolo di è stata meramente passiva, come CP_1 confermato dalle fonti documentali e testimoniali sopra richiamate.
Pertanto, non essendo il veicolo di proprietà di la scaturigine dell'incendio (a CP_1 prescindere dall'origine dolosa dello stesso), e non essendo stata provata alcuna responsabilità diretta o indiretta in capo al medesimo la domanda attorea nei suoi confronti
(e nei riguardi della compagnia di assicurazione) deve essere rigettata per tali ragioni.
Le spese di lite tra la società attorea ed i convenuti e Controparte_9 Controparte_12
(tutti vittoriosi e costituiti in giudizio) seguono il principio della soccombenza CP_1
12 e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, tenuto conto dei valori medi per lo scaglione di riferimento
(fino ad euro 52.000,00).
Le spese di lite nei rapporti tra e seguono il principio della Parte_5 Controparte_12
soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M.
55/14, come modificato dal D.M. 147/22, utilizzando i valori minimi per ciascuna fase in relazione allo scaglione di riferimento della domanda riconvenzionale (fino ad euro
5.200,00), atteso che la natura in rito della pronuncia.
Le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico della società attorea rimasta del tutto soccombente nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_9 Controparte_12 [...]
, e (quest'ultimi quali eredi di CP_1 CP_8 CP_6 Persona_3
contumaci), così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
3) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_12 di giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
4) condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_9 giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario nella misura del 15%;
5) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 CP_1
giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi al procuratore Gava
Francescopaolo dichiaratosi anticipatario;
13 6) condanna al pagamento, in favore della delle spese CP_1 Controparte_12
di giudizio che si liquidano in euro 1.270,00 per compensi professionali oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
7) Pone le spese di CTU così come liquidate in corso di causa definitivamente a carico della società attorea.
Napoli, 13.8.2025 il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
14