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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 198/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA PRIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dott. NI De ON, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 20.11.2025; visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 13.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 198/2025 R.G.,
TRA
, Parte_1 Parte_2 [...]
s Parte_3 ricorrente e
non costituito Controparte_1
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.
RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti dichiarano di essere discendenti di nato a [...] Persona_1 il 28.5.1886 e poi emigrato in Brasile. Sostengono di aver ricevuto dall'avo la cittadinanza italiana, non essendosi questi mai naturalizzato. Con note del 13.11.2025 parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso asserendo di avere dedotto e provato in base alla corposa documentazione versata in atti, tradotta e apostillata, la discendenza da cittadino italiano degli odierni ricorrenti. Orbene, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento dal momento che non vi è alcuna specifica allegazione della discendenza dal soggetto indicato come avo (non viene descritto l'albero genealogico, né viene prodotto) né vi è alcuna prova di essa, non risultando depositati documenti attestanti la nascita degli attuali ricorrenti né dei discendenti che hanno garantito la trasmissione della cittadinanza italiana da Per_1 agli attuali ricorrenti. Manca, peraltro, anche la prova che l'asserito a
[...]
italiano, non essendo stato versato in atti neppure il certificato di nascita relativo a quest'ultimo. Dunque, pur essendo chiari la causa petendi e il petitum, la domanda è del tutto priva di supporto probatorio, non avendo parte ricorrente neppure allegato un elenco documentale degli atti offerti in produzione. Le carenze riscontrate, peraltro, non possono essere sanate neppure con l'assegnazione del termine previsto dall'art. 281 duodecies c.p.c. che subordina la concessione di esso da parte del giudice alla richiesta delle parti, che non è stata formulata, e alla condizione che l'esigenza sorga dalle difese della controparte, che nel caso di specie non risulta neppure costituita. Deve, pertanto, concludersi per il rigetto del ricorso. Nulla deve disporsi sulle spese di lite vista la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese. Così deciso, in Ancona, il 27.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa NI De ON
(atto sottoscritto digitalmente)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA PRIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dott. NI De ON, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 20.11.2025; visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 13.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 198/2025 R.G.,
TRA
, Parte_1 Parte_2 [...]
s Parte_3 ricorrente e
non costituito Controparte_1
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.
RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti dichiarano di essere discendenti di nato a [...] Persona_1 il 28.5.1886 e poi emigrato in Brasile. Sostengono di aver ricevuto dall'avo la cittadinanza italiana, non essendosi questi mai naturalizzato. Con note del 13.11.2025 parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso asserendo di avere dedotto e provato in base alla corposa documentazione versata in atti, tradotta e apostillata, la discendenza da cittadino italiano degli odierni ricorrenti. Orbene, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento dal momento che non vi è alcuna specifica allegazione della discendenza dal soggetto indicato come avo (non viene descritto l'albero genealogico, né viene prodotto) né vi è alcuna prova di essa, non risultando depositati documenti attestanti la nascita degli attuali ricorrenti né dei discendenti che hanno garantito la trasmissione della cittadinanza italiana da Per_1 agli attuali ricorrenti. Manca, peraltro, anche la prova che l'asserito a
[...]
italiano, non essendo stato versato in atti neppure il certificato di nascita relativo a quest'ultimo. Dunque, pur essendo chiari la causa petendi e il petitum, la domanda è del tutto priva di supporto probatorio, non avendo parte ricorrente neppure allegato un elenco documentale degli atti offerti in produzione. Le carenze riscontrate, peraltro, non possono essere sanate neppure con l'assegnazione del termine previsto dall'art. 281 duodecies c.p.c. che subordina la concessione di esso da parte del giudice alla richiesta delle parti, che non è stata formulata, e alla condizione che l'esigenza sorga dalle difese della controparte, che nel caso di specie non risulta neppure costituita. Deve, pertanto, concludersi per il rigetto del ricorso. Nulla deve disporsi sulle spese di lite vista la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese. Così deciso, in Ancona, il 27.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa NI De ON
(atto sottoscritto digitalmente)