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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/09/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 10.09.2025, letti gli atti e le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato, nel termine di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 2373/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Ilaria Parte_1
Baldini e dall'Avv. Nicola Coppola, presso il cui studio elettivamente domicilia ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 Di rdolino resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.04.2023 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, ha proposto il giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del necessario requisito sanitario per la prestazione richiesta. Vinte le spese. CP_ L' ritualmente costituitosi, ha dedotto in via preliminare la tardività e l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, la
1 scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale
In via preliminare, quanto alla eccezione di tardività del ricorso sollevata dall' si osserva CP_1 che la stessa risulta infondata. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il suddetto termine è stato comunicato in data 15.3.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 5.4.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato. (v.si fasc. atp) Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione: ebbene il presente ricorso in opposizione è stato depositato in data 27.4.2023, per cui anche detto termine è stato rispettato. Nel merito la domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
L'istante si duole delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, lamentando la sottovalutazione della patologia depressiva, alla quale assegna una maggiore percentuale invalidante, rispetto a quella riconosciuta dal CTU. In sostanza, parte ricorrente ha riproposto in questa sede le medesime doglianze mosse alla CTU in sede di osservazioni fatte pervenire all'esito dell'invio delle bozze dell'elaborato peritale svolto in atp ( cfr. in atti), lamentando che, sebbene il CTU abbia correttamente inquadrato la patologia depressiva con il codice 2206, tuttavia abbia errato, stante la gravità della patologia, nell'assegnazione della percentuale del 31%, anziché del 40%. Alcuna doglianza risulta, invece, essere stata mossa alla valutazione della Epatite cronica. (v.si ricorso). Ciò posto, quanto alle censure sollevate da parte ricorrente, rileva il giudicante che rispetto alle stesse il ctu ha esaustivamente e congruamente replicato già in sede di risposta alle osservazioni fatte pervenire dalla parte successivamente all'invio della bozza dell'elaborato, con argomentazioni che sia abbiano qui per integralmente riportate, e che questo giudice reputa pienamente condivisibili ed attendibili, in quanto formulate secondo corretti criteri scientifici, e motivate in relazione alla scelta di inquadramento tabellare e di percentualizzazione delle varie patologie, tenuto conto che il consulente medico ha valutato esaustivamente le patologie e la documentazione sanitaria prodotta in giudizio, oltre all'avere svolto un accurato esame obiettivo del ricorrente.(v.si elaborato in atti). Il ctu afferma che il ricorrente è affetto da “ epatite cronica attiva hcv correlata con gastropatia e depressione endoreattiva grave”(v.elaborato in atti), affermando, in particolare, che alla visita il periziato ha mostrato “orientamento tempro spaziale sufficiente, tono ed umore sufficienti, sufficiente vigile e collaborate, eloquio fluente”.
2 In replica alle osservazioni alla bozza dell'elaborato, per quanto attiene al disturbo depressivo, sottolinea il consulente d'ufficio che quest'ultimo appare in buon compenso farmacologico, tale da non incidere in maniera rilevante sulla capacità lavorativa, e che pertanto è stato valutato nella misura del 30% (cod. 2206), precisando che tale disturbo è documentato essenzialmente da 3 accessi nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021, oltre che da quello del Maggio 2022. In definitiva, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in fase di atp. Invero le censure non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011). Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP, in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente - tenendo in debito conto le infermità, il loro grado e la loro natura - al fine di operare una congrua percentualizzazione, in conformità ai codici tabellari di riferimento. La valutazione del c.t.u. appare pertanto corretta sotto il profilo metodologico, oltre che esaustiva, atteso che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento della invalidità civile. Conclude il consulente che il ricorrente è da ritenersi invalido nella misura del 67%. Né la parte ricorrente ha dedotto e documentato un eventuale aggravamento delle proprie condizioni di salute nella presente fase di giudizio. In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. Vista la dichiarazione ex art. art. 152 C.P.C. disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili. Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP (considerato che il decreto di omologa emesso in fase di atp dal gop delegato, in cui si statuiva anche sulle spese di ctu, è stato revocato con provvedimento del gop del 23.3.2023-v.si fasc. atp rg 4333/2020), come liquidate in separato decreto, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
- Dichiara le spese di lite irripetibili;
- Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Nola,22.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 10.09.2025, letti gli atti e le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato, nel termine di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 2373/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Ilaria Parte_1
Baldini e dall'Avv. Nicola Coppola, presso il cui studio elettivamente domicilia ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 Di rdolino resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.04.2023 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, ha proposto il giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del necessario requisito sanitario per la prestazione richiesta. Vinte le spese. CP_ L' ritualmente costituitosi, ha dedotto in via preliminare la tardività e l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, la
1 scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale
In via preliminare, quanto alla eccezione di tardività del ricorso sollevata dall' si osserva CP_1 che la stessa risulta infondata. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il suddetto termine è stato comunicato in data 15.3.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 5.4.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato. (v.si fasc. atp) Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione: ebbene il presente ricorso in opposizione è stato depositato in data 27.4.2023, per cui anche detto termine è stato rispettato. Nel merito la domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
L'istante si duole delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, lamentando la sottovalutazione della patologia depressiva, alla quale assegna una maggiore percentuale invalidante, rispetto a quella riconosciuta dal CTU. In sostanza, parte ricorrente ha riproposto in questa sede le medesime doglianze mosse alla CTU in sede di osservazioni fatte pervenire all'esito dell'invio delle bozze dell'elaborato peritale svolto in atp ( cfr. in atti), lamentando che, sebbene il CTU abbia correttamente inquadrato la patologia depressiva con il codice 2206, tuttavia abbia errato, stante la gravità della patologia, nell'assegnazione della percentuale del 31%, anziché del 40%. Alcuna doglianza risulta, invece, essere stata mossa alla valutazione della Epatite cronica. (v.si ricorso). Ciò posto, quanto alle censure sollevate da parte ricorrente, rileva il giudicante che rispetto alle stesse il ctu ha esaustivamente e congruamente replicato già in sede di risposta alle osservazioni fatte pervenire dalla parte successivamente all'invio della bozza dell'elaborato, con argomentazioni che sia abbiano qui per integralmente riportate, e che questo giudice reputa pienamente condivisibili ed attendibili, in quanto formulate secondo corretti criteri scientifici, e motivate in relazione alla scelta di inquadramento tabellare e di percentualizzazione delle varie patologie, tenuto conto che il consulente medico ha valutato esaustivamente le patologie e la documentazione sanitaria prodotta in giudizio, oltre all'avere svolto un accurato esame obiettivo del ricorrente.(v.si elaborato in atti). Il ctu afferma che il ricorrente è affetto da “ epatite cronica attiva hcv correlata con gastropatia e depressione endoreattiva grave”(v.elaborato in atti), affermando, in particolare, che alla visita il periziato ha mostrato “orientamento tempro spaziale sufficiente, tono ed umore sufficienti, sufficiente vigile e collaborate, eloquio fluente”.
2 In replica alle osservazioni alla bozza dell'elaborato, per quanto attiene al disturbo depressivo, sottolinea il consulente d'ufficio che quest'ultimo appare in buon compenso farmacologico, tale da non incidere in maniera rilevante sulla capacità lavorativa, e che pertanto è stato valutato nella misura del 30% (cod. 2206), precisando che tale disturbo è documentato essenzialmente da 3 accessi nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021, oltre che da quello del Maggio 2022. In definitiva, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in fase di atp. Invero le censure non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011). Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP, in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente - tenendo in debito conto le infermità, il loro grado e la loro natura - al fine di operare una congrua percentualizzazione, in conformità ai codici tabellari di riferimento. La valutazione del c.t.u. appare pertanto corretta sotto il profilo metodologico, oltre che esaustiva, atteso che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento della invalidità civile. Conclude il consulente che il ricorrente è da ritenersi invalido nella misura del 67%. Né la parte ricorrente ha dedotto e documentato un eventuale aggravamento delle proprie condizioni di salute nella presente fase di giudizio. In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. Vista la dichiarazione ex art. art. 152 C.P.C. disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili. Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP (considerato che il decreto di omologa emesso in fase di atp dal gop delegato, in cui si statuiva anche sulle spese di ctu, è stato revocato con provvedimento del gop del 23.3.2023-v.si fasc. atp rg 4333/2020), come liquidate in separato decreto, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
- Dichiara le spese di lite irripetibili;
- Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Nola,22.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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