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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/10/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 14841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. BARBARA DE MUNARI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice sentito il Giudice relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 14841/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 13.12.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IO UC
e da
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. IO UC con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi relativamente allo scioglimento del matrimonio:
Pronunziare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto a LI (PD) con atto iscritto a N.15 parte I – anno 2019.
Confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 381/2025.
Ordinare ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
pagina 1 di 3 Disporre che copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga trasmessa dal Cancelliere agli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni di competenza per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui R.D. 9/07/1939 N.1238.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi le conclusioni congiuntamente formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Par Con ricorso depositato in data 13.12.2024, e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio civile in data 21.09.2019 a LI (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.11, parte I, anno 2019, che dall'unione non erano nati figli, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio.
Con sentenza di questo Tribunale n.381/2025 in data 18/27.3.2025, veniva omologata la separazione personale dei coniugi.
Con note scritte depositate in data 1.08.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento di separazione personale, pronunciata con la sentenza suindicata, passata in giudicato il 27.3.2025 e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, che hanno attestato la rispettiva autosufficienza economica.
Attesa la natura del giudizio e la comune difesa, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in data 21.9.2019, a LI (PD), iscritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] dello stesso Comune, al n.15, parte I, anno 2019;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 23.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. BARBARA DE MUNARI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice sentito il Giudice relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 14841/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 13.12.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IO UC
e da
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. IO UC con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi relativamente allo scioglimento del matrimonio:
Pronunziare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto a LI (PD) con atto iscritto a N.15 parte I – anno 2019.
Confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 381/2025.
Ordinare ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
pagina 1 di 3 Disporre che copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga trasmessa dal Cancelliere agli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni di competenza per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui R.D. 9/07/1939 N.1238.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi le conclusioni congiuntamente formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Par Con ricorso depositato in data 13.12.2024, e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio civile in data 21.09.2019 a LI (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.11, parte I, anno 2019, che dall'unione non erano nati figli, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio.
Con sentenza di questo Tribunale n.381/2025 in data 18/27.3.2025, veniva omologata la separazione personale dei coniugi.
Con note scritte depositate in data 1.08.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento di separazione personale, pronunciata con la sentenza suindicata, passata in giudicato il 27.3.2025 e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, che hanno attestato la rispettiva autosufficienza economica.
Attesa la natura del giudizio e la comune difesa, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in data 21.9.2019, a LI (PD), iscritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] dello stesso Comune, al n.15, parte I, anno 2019;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 23.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
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