Art. 55.
I benefici di cui ai precedenti articoli 53 e 54 sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni, fermi, tuttavia, gli ordinari limiti di eta' stabiliti da ciascuna Amministrazione per le assunzioni di personale ai rispettivi posti di ruolo.
I benefici di cui ai precedenti articoli 53 e 54 sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni, fermi, tuttavia, gli ordinari limiti di eta' stabiliti da ciascuna Amministrazione per le assunzioni di personale ai rispettivi posti di ruolo.