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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/12/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2094/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2094 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dall'anno 2017 e promossa: da rappresentato e difeso dagli avv.ti Eleonora Marà e Marcello Cartone ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Giulianova, via XXIV
Maggio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto
ATTORE contro rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Referza ed elettivamente CP_1 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Teramo, Corso Cerulli n.31, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 21.05.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, per ivi sentire,
[...] CP_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta, la carenza di legittimazione passiva in capo all'attore e l'inefficacia del precetto.
A fondamento della propria domanda, l'attore esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, con atto di precetto notificato in data 19.5.2017, l'odierna convenuta intimava al
[...] il rilascio dell'immobile sulla scorta della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila Pt_1
n. 89/2017, che aveva dichiarato risolto il contratto di locazione riconosciuto sussistente tra le parti;
- che la sentenza posta a fondamento del precetto aveva efficacia esclusivamente dichiarativa, in ragione dell'assenza di specifica statuizione di condanna al rilascio, pertanto risultava priva di efficacia esecutiva prima del passaggio in giudicato;
- che avverso detta pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione rubricato al r.g.
7912/2017, pendente al momento della proposizione della presente opposizione;
- che l'odierno attore proponeva avverso detta sentenza di appello anche ricorso ex art. 373
c.p.c.;
- che ulteriore motivo di opposizione doveva rinvenirsi nella circostanza che l'immobile oggetto della richiesta di rilascio era stato trasferito dal a giusta Pt_1 CP_2 atto di compravendita a rogito del Notaio del 13.07.2004, in virtù dell'usucapione Per_1 ventennale maturata in capo all'odierno attore;
- che, peraltro, il giudizio instaurato dalla volto ad ottenere la declaratoria di CP_1 nullità dell'atto di compravendita veniva dichiarato sospeso in attesa della definizione del giudizio iscritto a ruolo n. 270/2011 avanti alla Corte d'appello di L'Aquila;
- che l'esecuzione della sentenza della Corte d'appello, priva dell'ordine di rilascio, in pendenza del giudizio di Cassazione, risultava lesiva dei diritti dell'attore.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda principale nonché della richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo, deducendo in sintesi:
pagina 2 di 5 - che il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, costituito dalla sentenza della
Corte d'appello di L'Aquila, non aveva efficacia meramente dichiarativa, in quanto nella domanda di risoluzione del contratto di locazione doveva ritenersi implicita la richiesta di rilascio, come peraltro statuito dalla medesima Corte d'appello nell'ordinanza di rigetto della sospensiva ex art. 373 c.p.c.;
- che sussisteva la legittimazione passiva del in quanto destinatario dell'ordine Pt_1 giudiziale di rilascio;
- che il non aveva acquistato la proprietà del bene a titolo di usucapione, pertanto Pt_1 non era legittimato al trasferimento del diritto di proprietà in capo alla CP_2
- che non sussistevano i requisiti per l'accoglimento dell'istanza di sospensiva.
Rigettata la richiesta di sospensiva, la causa giungeva all'udienza del 21.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, mediante deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Giove precisare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che con il principale motivo di opposizione a precetto il ricorrente lamenta l'inidoneità della sentenza di risoluzione del contratto di locazione (posta a fondamento dell'intimazione di rilascio) ad assumere efficacia esecutiva prima del suo passaggio in giudicato, in assenza di espressa condanna al rilascio dell'immobile.
Come già rilevato nell'ordinanza del 14.7.2018, costituisce principio consolidato quello secondo cui “nella domanda di risoluzione, o comunque di cessazione, del rapporto di locazione deve ritenersi implicita quella di rilascio dell'immobile; parimenti, nella sentenza di accoglimento della domanda di cessazione della locazione deve ritenersi implicito l'ordine di rilascio dell'immobile locato” (cfr. Cass. n. 848 del 12/02/1982; Cass.
n. 4439 del 20/08/1985; Cass. n. 20145 del 18/10/2005; Cass. n. 23819 del 16/11/2007;
Cass n.23769 del 29/07/2022). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, nelle quali l'esigenza di esecuzione della
pagina 3 di 5 sentenza scaturisce dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 26/01/2005, n.1619).
Nel caso in esame, in applicazione dei sopra esposti principi, la sentenza della Corte
d'appello di L'Aquila n. 89/2017, con cui sono state dichiarate la sussistenza di un contratto di locazione tra le odierne parti e la sua risoluzione per grave inadempimento del conduttore, costituisce valido titolo esecutivo, in quanto contiene tutti gli elementi che consentono di individuare in concreto il contratto di locazione e le ragioni del grave inadempimento idonee a determinarne la cessazione, da cui scaturisce implicitamente l'ordine di rilascio.
Non è poi inutile osservare che la sentenza costituente il titolo esecutivo risulta passata in giudicato, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'odierno attore (cfr. ordinanza del 22.11.2021 versta in atti).
L'irrevocabilità di tale sentenza determina l'assorbimento di ogni ulteriore delibazione relativa all'eccepito difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti dell'odierno giudizio, essendo stata accertata con autorità di giudicato l'esistenza di un contratto di locazione tra il e la Da ciò consegue, infatti, l'irrilevanza Pt_1 CP_1 delle deduzioni attoree in punto di trasferimento dell'immobile in virtù di acquisita usucapione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014, in considerazione della complessità della controversia e dell'entità delle questione trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 2094/2017 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a corrispondere alla parte opposta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, 2.12.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2094 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dall'anno 2017 e promossa: da rappresentato e difeso dagli avv.ti Eleonora Marà e Marcello Cartone ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Giulianova, via XXIV
Maggio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto
ATTORE contro rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Referza ed elettivamente CP_1 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Teramo, Corso Cerulli n.31, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 21.05.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, per ivi sentire,
[...] CP_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta, la carenza di legittimazione passiva in capo all'attore e l'inefficacia del precetto.
A fondamento della propria domanda, l'attore esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, con atto di precetto notificato in data 19.5.2017, l'odierna convenuta intimava al
[...] il rilascio dell'immobile sulla scorta della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila Pt_1
n. 89/2017, che aveva dichiarato risolto il contratto di locazione riconosciuto sussistente tra le parti;
- che la sentenza posta a fondamento del precetto aveva efficacia esclusivamente dichiarativa, in ragione dell'assenza di specifica statuizione di condanna al rilascio, pertanto risultava priva di efficacia esecutiva prima del passaggio in giudicato;
- che avverso detta pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione rubricato al r.g.
7912/2017, pendente al momento della proposizione della presente opposizione;
- che l'odierno attore proponeva avverso detta sentenza di appello anche ricorso ex art. 373
c.p.c.;
- che ulteriore motivo di opposizione doveva rinvenirsi nella circostanza che l'immobile oggetto della richiesta di rilascio era stato trasferito dal a giusta Pt_1 CP_2 atto di compravendita a rogito del Notaio del 13.07.2004, in virtù dell'usucapione Per_1 ventennale maturata in capo all'odierno attore;
- che, peraltro, il giudizio instaurato dalla volto ad ottenere la declaratoria di CP_1 nullità dell'atto di compravendita veniva dichiarato sospeso in attesa della definizione del giudizio iscritto a ruolo n. 270/2011 avanti alla Corte d'appello di L'Aquila;
- che l'esecuzione della sentenza della Corte d'appello, priva dell'ordine di rilascio, in pendenza del giudizio di Cassazione, risultava lesiva dei diritti dell'attore.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda principale nonché della richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo, deducendo in sintesi:
pagina 2 di 5 - che il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, costituito dalla sentenza della
Corte d'appello di L'Aquila, non aveva efficacia meramente dichiarativa, in quanto nella domanda di risoluzione del contratto di locazione doveva ritenersi implicita la richiesta di rilascio, come peraltro statuito dalla medesima Corte d'appello nell'ordinanza di rigetto della sospensiva ex art. 373 c.p.c.;
- che sussisteva la legittimazione passiva del in quanto destinatario dell'ordine Pt_1 giudiziale di rilascio;
- che il non aveva acquistato la proprietà del bene a titolo di usucapione, pertanto Pt_1 non era legittimato al trasferimento del diritto di proprietà in capo alla CP_2
- che non sussistevano i requisiti per l'accoglimento dell'istanza di sospensiva.
Rigettata la richiesta di sospensiva, la causa giungeva all'udienza del 21.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, mediante deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Giove precisare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che con il principale motivo di opposizione a precetto il ricorrente lamenta l'inidoneità della sentenza di risoluzione del contratto di locazione (posta a fondamento dell'intimazione di rilascio) ad assumere efficacia esecutiva prima del suo passaggio in giudicato, in assenza di espressa condanna al rilascio dell'immobile.
Come già rilevato nell'ordinanza del 14.7.2018, costituisce principio consolidato quello secondo cui “nella domanda di risoluzione, o comunque di cessazione, del rapporto di locazione deve ritenersi implicita quella di rilascio dell'immobile; parimenti, nella sentenza di accoglimento della domanda di cessazione della locazione deve ritenersi implicito l'ordine di rilascio dell'immobile locato” (cfr. Cass. n. 848 del 12/02/1982; Cass.
n. 4439 del 20/08/1985; Cass. n. 20145 del 18/10/2005; Cass. n. 23819 del 16/11/2007;
Cass n.23769 del 29/07/2022). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, nelle quali l'esigenza di esecuzione della
pagina 3 di 5 sentenza scaturisce dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 26/01/2005, n.1619).
Nel caso in esame, in applicazione dei sopra esposti principi, la sentenza della Corte
d'appello di L'Aquila n. 89/2017, con cui sono state dichiarate la sussistenza di un contratto di locazione tra le odierne parti e la sua risoluzione per grave inadempimento del conduttore, costituisce valido titolo esecutivo, in quanto contiene tutti gli elementi che consentono di individuare in concreto il contratto di locazione e le ragioni del grave inadempimento idonee a determinarne la cessazione, da cui scaturisce implicitamente l'ordine di rilascio.
Non è poi inutile osservare che la sentenza costituente il titolo esecutivo risulta passata in giudicato, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'odierno attore (cfr. ordinanza del 22.11.2021 versta in atti).
L'irrevocabilità di tale sentenza determina l'assorbimento di ogni ulteriore delibazione relativa all'eccepito difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti dell'odierno giudizio, essendo stata accertata con autorità di giudicato l'esistenza di un contratto di locazione tra il e la Da ciò consegue, infatti, l'irrilevanza Pt_1 CP_1 delle deduzioni attoree in punto di trasferimento dell'immobile in virtù di acquisita usucapione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014, in considerazione della complessità della controversia e dell'entità delle questione trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 2094/2017 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a corrispondere alla parte opposta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, 2.12.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi (atto sottoscritto digitalmente)
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