CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 590/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T012056000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 990/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1 avverso avviso di liquidazione Imposta di Registro n. 2022 1T 012056 000 Registro Ufficiale 0049855.26-02-2025.U, emesso dall'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Genova,con il quale si recupera, in relazione ad atto di compravendita del
24.03.2022 ed a seguito della decadenza dalle agevolazioni prima casa, il credito di imposta utilizzato con il precedente atto di acquisto del 27/01/2000 e si chiede il pagamento di euro 1.436,00 per imposta di registro ed euro 145,69 per interessi.
La ricorrente eccepisce quanto segue:
-la ricorrente, in data 24 marzo 2022 acquistava, unitamente al coniuge Nominativo_1, con atto notaio Nominativo_2 di Genova, un appartamento in Genova, Indirizzo_1, dichiarando nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni dell'art. 12 del Decreto legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito con la legge 13 maggio 1988, n. 154, in quanto al momento della stipula dell'atto notarile l'immobile aveva una rendita catastale provvisoria, a seguito della presentazione presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio in data
02/08201 della denuncia di variazione DOCFA n. GE0078416 per diversa distribuzione degli spazi interni, con la quale veniva proposta la categoria categoria A/2, classe 1, vani 7,5, R.C. euro 1.181,40;
-l'Agenzia delle Entrate non riteneva congruo il classamento proposto e notificava l'avviso di accertamento catastale n. 2022GE0107432, con il quale determinava la categoria A/1, classe 1, vani 8,5
e rendita catastale euro 3.380,21 ;
-avverso il suddetto avviso di accertamento catastale, i signori Nominativo_1 e Ricorrente_1 presentavano ricorso nanti la CGT di primo grado di Genova di Genova, contestando sia la carenza di motivazione dell'atto sia il fatto che l'immobile non aveva alcuna caratteristica per essere censito in categoria A/1; -la CGT di primo grado di Genova – Sezione 1, con la sentenza n. 326/2023, depositata il
05/06/2023, ha respinto il ricorso;
-avverso tale sentenza, i signori Nominativo_1 e Ricorrente_1 hanno proposto appello nanti la CGT di secondo grado della Liguria, con ricorso notificato il 14/11/2024 ed iscritto al N. RGA 772/2023;
-in data 05/03/2025 l'Agenzia delle Entrate ha notificato ai signori Nominativo_1 e Ricorrente_1 tre avvisi di liquidazione dell'imposta, e precisamente: - 1) avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni N. 2022 1T 012056 000 Art. C.U. n. TLR 2022 CAD003372, con il quale si contesta la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” richieste con il citato atto Notaio Nominativo_2, in considerazione del fatto che nel suddetto atto di compravendita le parti hanno chiesto di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 12, primo comma, delle Legge n. 154/1988 e che l'Agenzia del Territorio ha variato il classamento proposto con la denuncia di variazione DOCFA n. GE0078416 del 02/08/2021 (accertamento n.
2022GE0107432), attribuendo la categoria A/1, classe 1;
-con tale avviso si richiedono euro 32.286,00 per maggior imposta, euro 3.275,48 per interessi ed euro
9.685,80 per sanzione;
- 2) avviso di liquidazione dell'imposta n. 2022 1T 012056 000 Registro Ufficiale 0049860.26-02-2025.U, con il quale si recupera la maggior imposta di registro dovuta ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 154/1988 sulla compravendita del citato atto Mele, in considerazione del fatto che l'Agenzia del Territorio ha variato la rendita catastale proposta da euro 1.181,40 ad euro 3.380,21, attribuendo la categoria catastale A/1;
-con tale atto l'Ufficio ha rettificato il valore dichiarato nell'atto e richiede il pagamento dell'importo di euro
5.079,00 per maggior imposta di registro e di euro 515,27 per interessi;
- 3) avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2022 1T 012057 000), con il quale si recupera la differenza tra l'imposta sostitutiva sull'accensione del mutuo agevolato pari allo 0,25% e quella ordinaria pari al 2%;
-con tale avviso si richiedono euro 8.251,00 per la maggior imposta, euro 837,08 per interessi ed euro
2.475,30 per sanzione;
- tutti i suddetti avvisi di liquidazione sono stati tempestivamente impugnati nanti la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova;
-in data 05/03/2025 l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla ricorrente l'avviso di liquidazione dell'imposta qui impugnato n. 2022 1T 012056 000;
-a prescindere dal merito delle contestazioni sulla nuova categoria e rendita attribuita, si deve evidenziare come le stesse non abbiano ancora natura definitiva, essendo stato impugnato dai signori Nominativo_1 e Ricorrente_1 il relativo avviso di accertamento emesso dall' Agenzia delle Entrate – Territorio e risultando la causa pendente nanti la CGT di secondo grado della Liguria;
-l'Ufficio, pertanto, avrebbe dovuto attendere l'esito definitivo del giudizio catastale prima di emettere l'avviso di liquidazione;
-in maniera del tutto inaspettata ed illegittima, invece, l'Ufficio in data 05/03/2025 ha notificato l'avviso di liquidazione in oggetto;
-risulta, pertanto, l'illegittimità dell'avviso di liquidazione, avendo l'Ufficio fatto decadere dalla agevolazioni
“prima casa” e recuperato il credito di imposta utilizzato prima della definizione della vertenza relativa alla categoria e rendita catastale dell'appartamento;
-chiede, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite.
L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-dalla sentenza di questa CGT n. 326/1/23 dep. 05.06.2023 sulla rendita catastale dell'appartamento in argomento, si desume in modo evidente che la rettifica di detta rendita e il suo classamento in A/1 da parte dell'Ufficio non è consistita in una rettifica in aumento del classamento e della rendita originari dell'immobile, bensì in un mero ripristino di quello che era sempre stato il classamento dell'immobile alla luce delle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ripristino col quale si è così contrastato il declassamento dell'immobile stesso da A/1 in A/2 proposto dalla Parte con la procedura DOCFA;
-giova evidenziare che la sentenza di questa Corte è stata confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria II grado Liguria con sentenza n. 479/3/25, depositata il 5/6/2025, che ha respinto l'appello dei coniugi Nominativo_1 –Ricorrente_1 , confermando il classamento in A/1 dell'immobile e la rendita per esso stabilita dall'Ufficio con una sentenza che ricalca le motivazioni di quella di 1° grado;
-si rileva, inoltre, che sul merito della rettifica della rendita e sui suoi presupposti il ricorso non affermi alcunché, insistendo, invece, nell'affermare l'asserita intempestività dell'emissione dell'avviso e la necessità di attendere l'esito del giudizio sul classamento prima dell'emissione dell'avviso stesso.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene, pertanto, non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 590/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T012056000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 990/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1 avverso avviso di liquidazione Imposta di Registro n. 2022 1T 012056 000 Registro Ufficiale 0049855.26-02-2025.U, emesso dall'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Genova,con il quale si recupera, in relazione ad atto di compravendita del
24.03.2022 ed a seguito della decadenza dalle agevolazioni prima casa, il credito di imposta utilizzato con il precedente atto di acquisto del 27/01/2000 e si chiede il pagamento di euro 1.436,00 per imposta di registro ed euro 145,69 per interessi.
La ricorrente eccepisce quanto segue:
-la ricorrente, in data 24 marzo 2022 acquistava, unitamente al coniuge Nominativo_1, con atto notaio Nominativo_2 di Genova, un appartamento in Genova, Indirizzo_1, dichiarando nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni dell'art. 12 del Decreto legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito con la legge 13 maggio 1988, n. 154, in quanto al momento della stipula dell'atto notarile l'immobile aveva una rendita catastale provvisoria, a seguito della presentazione presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio in data
02/08201 della denuncia di variazione DOCFA n. GE0078416 per diversa distribuzione degli spazi interni, con la quale veniva proposta la categoria categoria A/2, classe 1, vani 7,5, R.C. euro 1.181,40;
-l'Agenzia delle Entrate non riteneva congruo il classamento proposto e notificava l'avviso di accertamento catastale n. 2022GE0107432, con il quale determinava la categoria A/1, classe 1, vani 8,5
e rendita catastale euro 3.380,21 ;
-avverso il suddetto avviso di accertamento catastale, i signori Nominativo_1 e Ricorrente_1 presentavano ricorso nanti la CGT di primo grado di Genova di Genova, contestando sia la carenza di motivazione dell'atto sia il fatto che l'immobile non aveva alcuna caratteristica per essere censito in categoria A/1; -la CGT di primo grado di Genova – Sezione 1, con la sentenza n. 326/2023, depositata il
05/06/2023, ha respinto il ricorso;
-avverso tale sentenza, i signori Nominativo_1 e Ricorrente_1 hanno proposto appello nanti la CGT di secondo grado della Liguria, con ricorso notificato il 14/11/2024 ed iscritto al N. RGA 772/2023;
-in data 05/03/2025 l'Agenzia delle Entrate ha notificato ai signori Nominativo_1 e Ricorrente_1 tre avvisi di liquidazione dell'imposta, e precisamente: - 1) avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni N. 2022 1T 012056 000 Art. C.U. n. TLR 2022 CAD003372, con il quale si contesta la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” richieste con il citato atto Notaio Nominativo_2, in considerazione del fatto che nel suddetto atto di compravendita le parti hanno chiesto di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 12, primo comma, delle Legge n. 154/1988 e che l'Agenzia del Territorio ha variato il classamento proposto con la denuncia di variazione DOCFA n. GE0078416 del 02/08/2021 (accertamento n.
2022GE0107432), attribuendo la categoria A/1, classe 1;
-con tale avviso si richiedono euro 32.286,00 per maggior imposta, euro 3.275,48 per interessi ed euro
9.685,80 per sanzione;
- 2) avviso di liquidazione dell'imposta n. 2022 1T 012056 000 Registro Ufficiale 0049860.26-02-2025.U, con il quale si recupera la maggior imposta di registro dovuta ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 154/1988 sulla compravendita del citato atto Mele, in considerazione del fatto che l'Agenzia del Territorio ha variato la rendita catastale proposta da euro 1.181,40 ad euro 3.380,21, attribuendo la categoria catastale A/1;
-con tale atto l'Ufficio ha rettificato il valore dichiarato nell'atto e richiede il pagamento dell'importo di euro
5.079,00 per maggior imposta di registro e di euro 515,27 per interessi;
- 3) avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2022 1T 012057 000), con il quale si recupera la differenza tra l'imposta sostitutiva sull'accensione del mutuo agevolato pari allo 0,25% e quella ordinaria pari al 2%;
-con tale avviso si richiedono euro 8.251,00 per la maggior imposta, euro 837,08 per interessi ed euro
2.475,30 per sanzione;
- tutti i suddetti avvisi di liquidazione sono stati tempestivamente impugnati nanti la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova;
-in data 05/03/2025 l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla ricorrente l'avviso di liquidazione dell'imposta qui impugnato n. 2022 1T 012056 000;
-a prescindere dal merito delle contestazioni sulla nuova categoria e rendita attribuita, si deve evidenziare come le stesse non abbiano ancora natura definitiva, essendo stato impugnato dai signori Nominativo_1 e Ricorrente_1 il relativo avviso di accertamento emesso dall' Agenzia delle Entrate – Territorio e risultando la causa pendente nanti la CGT di secondo grado della Liguria;
-l'Ufficio, pertanto, avrebbe dovuto attendere l'esito definitivo del giudizio catastale prima di emettere l'avviso di liquidazione;
-in maniera del tutto inaspettata ed illegittima, invece, l'Ufficio in data 05/03/2025 ha notificato l'avviso di liquidazione in oggetto;
-risulta, pertanto, l'illegittimità dell'avviso di liquidazione, avendo l'Ufficio fatto decadere dalla agevolazioni
“prima casa” e recuperato il credito di imposta utilizzato prima della definizione della vertenza relativa alla categoria e rendita catastale dell'appartamento;
-chiede, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite.
L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-dalla sentenza di questa CGT n. 326/1/23 dep. 05.06.2023 sulla rendita catastale dell'appartamento in argomento, si desume in modo evidente che la rettifica di detta rendita e il suo classamento in A/1 da parte dell'Ufficio non è consistita in una rettifica in aumento del classamento e della rendita originari dell'immobile, bensì in un mero ripristino di quello che era sempre stato il classamento dell'immobile alla luce delle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ripristino col quale si è così contrastato il declassamento dell'immobile stesso da A/1 in A/2 proposto dalla Parte con la procedura DOCFA;
-giova evidenziare che la sentenza di questa Corte è stata confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria II grado Liguria con sentenza n. 479/3/25, depositata il 5/6/2025, che ha respinto l'appello dei coniugi Nominativo_1 –Ricorrente_1 , confermando il classamento in A/1 dell'immobile e la rendita per esso stabilita dall'Ufficio con una sentenza che ricalca le motivazioni di quella di 1° grado;
-si rileva, inoltre, che sul merito della rettifica della rendita e sui suoi presupposti il ricorso non affermi alcunché, insistendo, invece, nell'affermare l'asserita intempestività dell'emissione dell'avviso e la necessità di attendere l'esito del giudizio sul classamento prima dell'emissione dell'avviso stesso.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene, pertanto, non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.