Art. 2.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' iscritto annualmente sino all'esercizio finanziario 1966-67 incluso, il fondo occorrente per la attuazione della presente legge.
Il Ministero dell'interno d'intesa col Ministero della sanita' dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessita' del servizio.
Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto d'intesa col medico provinciale in base ad elenchi utensili di spedalita' redatti e resi esecutivi nei modi di cui all' articolo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 .
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' iscritto annualmente sino all'esercizio finanziario 1966-67 incluso, il fondo occorrente per la attuazione della presente legge.
Il Ministero dell'interno d'intesa col Ministero della sanita' dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessita' del servizio.
Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto d'intesa col medico provinciale in base ad elenchi utensili di spedalita' redatti e resi esecutivi nei modi di cui all' articolo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 .