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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1552/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1522/2019 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Antonio Iuliano
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore p.t., con il patrocinio degli avv.ti P.IVA_1
Vito Sasso e Giampiero Lasalvia
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI della DECISIONE
1. ha proposto opposizione al decreto Ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 322/2019 emesso dal Tribunale di Matera in data
07.06.2019, su istanza e in favore del Controparte_1
con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 6.351,52
[...]
a titolo di oneri condominiali ordinari e di spese straordinarie sostenute per la manutenzione dello stabile, oltre interessi come da domanda e spese del pagina 1 di 4 procedimento. Ha chiesto, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria, di revocare il decreto ingiuntivo per l'infondatezza dell'avversa pretesa.
Si è costituito il convenuto, il quale ha resistito all'avversa CP_1 opposizione e ne ha chiesto il rigetto, sostenendone l'infondatezza.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è stata istruita solo documentalmente e rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Quindi, previa revoca dell'ordinanza di discussione orale e decisione contestuale e rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
2. Ciò posto, preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso per ingiunzione e del D.I. n. 322/2019 per omessa attestazione di conformità del ricorso per ingiunzione all'originale depositato nel fascicolo telematico.
L'art. 156 comma 2 prevede che “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Nel caso di specie, deve ritenersi che la notifica del ricorso e dell'allegato decreto ingiuntivo abbia raggiunto il suo scopo, in quanto non solo si è perfezionata nei confronti dell'opponente, non essendovi alcuna incertezza sul destinatario dell'atto (art. 160 c.p.c.), ma quest'ultimo ha anche provveduto a spiegare tempestivamente opposizione contestando in modo preciso e puntuale la pretesa di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione di nullità, pertanto, va rigettata.
3. Nel merito, l'ingiunto ha opposto in compensazione al credito ex adverso azionato un controcredito dell'importo di € 3.300,00 asseritamente vantato nei confronti del per lavori di risanamento dei muri perimetrali interni CP_1
del suo locale, effettuati in conseguenza di danni procurati da un terrapieno che ebbe a generare umidità e infiltrazioni all'immobile di CP_2
proprietà dell'opponente.
Va osservato che la compensazione (sia propria, che impropria) può operare esclusivamente laddove il credito opposto possieda il requisito della certezza
(cfr. Cass., sez. I, n. 7474 del 23 marzo 2017, alla luce dell'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23225 del 15 novembre 2016,
pagina 2 di 4 secondo cui, se l'esistenza del controcredito è controversa, nel giudizio instaurato dal creditore principale o in altro giudizio già pendente, il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale: lo stesso art. 1243
c.c., comma 2, rende inoperante l'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito;
in tale ipotesi - è stato precisato - il giudice del credito principale non può ritardare la decisione su tale credito fino all'accertamento, da parte sua o di altro giudice, dell'esistenza di quello opposto in compensazione).
Nel caso di specie, l'opponente a sostegno dell'eccezione di compensazione ha allegato soltanto la fattura della ditta che ha effettuato i lavori e la corrispondenza epistolare intercorsa con l'allora amministratore, mentre nulla ha allegato e provato in ordine all'effettivo verificarsi dell'evento dannoso, al nesso di causalità tra queste e le lamentate infiltrazioni, nonchè sulla CP_3
del terrapieno in questione.
Dunque, poiché il credito opposto in compensazione risulta privo dei requisiti di liquidità e certezza, l'eccezione di compensazione va rigettata.
4. Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto che nel credito azionato è stata inclusa una voce di spesa non dovuta, e in specie il maggior compenso legale, pari ad € 694,70 richiesto dall'Avv. Michele Scalcione al
Condominio nell'ambito del procedimento civile n. 1928/1994 R.G. Tribunale di
Matera, vertente tra il , Parte_2 nel quale quest'ultimo è risultato soccombente.
Va rilevato che con la domanda monitoria, il opposto ha chiesto CP_1 ingiungersi il pagamento della complessiva somma di € 6.351,52, a titolo di oneri ordinari relativi agli anni 2018 e 2019 e spese straordinarie sostenute negli anni precedenti per la manutenzione dello stabile CP_2
A sostegno della domanda di pagamento, il opposto ha allegato i CP_1
piani di riparto di ciascuna spesa e le relative delibere di approvazione, ovvero i verbali del 20 marzo 2019, del 23 aprile 2018 e del 6 marzo 2015.
Dalla documentazione prodotta dallo stesso opponente emerge, invece, che l'importo di € 694,70 per spese legali dell'avv. Scalcione, veniva richiesta al in forza della delibera di assemblea condominiale del 12.12.2007 (v. Parte_1
raccomandata del 18.2.2008, all. 5 fascicolo opponente).
pagina 3 di 4 Dunque, la voce di spesa richiamata dall'opponente non risulta inclusa nel credito azionato.
Ne consegue il rigetto del terzo motivo di opposizione.
5. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi di cui al d.m.
55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022 previsti dallo scaglione di riferimento, ridotti del 50%, in considerazione della semplicità della questione trattata e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera il 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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