TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/02/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1702/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Armando Bello
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza del 21.11.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che, con sentenza n. 3938/2018, emessa in data 23.7.2018 e depositata in data 01.8.2018, il
Giudice di Pace di Nola accoglieva – sia pure con una riduzione del quantum riconosciuto - la domanda proposta da nei confronti della (nel prosieguo, per brevità, , CP_1 Parte_1 Pt_1
volta ad ottenere il pagamento della somma di € 623,02, a titolo di compenso per l'attività dallo stesso espletata, su incarico ricevuto dalla in data 15.9.2007, in qualità di perito assicurativo, e consistente Pt_1
in consulenza, perizia, trattazione e liquidazione dei danni subiti dal veicolo targa DC279LA, in conseguenza del sinistro n. 796/07 del 04.7.2007.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la deducendo, in primis, l'erroneo rigetto, da parte del Pt_1
giudice di prime cure, dell'eccezione, dalla stessa sollevata in primo grado, di improponibilità della domanda del , in considerazione dell'abusivo frazionamento processuale di un credito CP_1
unitariamente riferibile a tutte le attività peritali correlate ai singoli sinistri affidati alla sua cognizione tecnica e derivante da un unitario rapporto professionale di collaborazione, continuativo e sempre uniformemente retribuito in misura forfettaria, secondo un accordo tacito esistente con la società attuale appellante;
nonché l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver il primo giudice erroneamente rigettato l'eccezione, sollevata in primo grado, di prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c. e per aver riconosciuto in favore del il credito azionato, senza che lo stesso avesse CP_1
adempiuto all'onere, su di lui incombente, di provare l'an debeatur del compenso per la prestazione professionale, applicando, altresì, alla fattispecie il “criterio di determinazione giudiziale dei compensi professionali ex art. 2233 cod. civ.” e ritenendo la “insussistenza di un accordo negoziale sulla misura del compenso”, avendo omesso di valutare che il compenso era stato, viceversa, convenzionalmente stabilito ed accettato dal perito per tutti i numerosi incarichi allo stesso, via via, affidati ed era stato, infatti, sempre corrisposto in maniera uguale e predeterminata, a seguito della presentazione delle parcelle da parte del . CP_1
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva il , di cui deve essere, pertanto dichiarata la CP_1
contumacia.
2 All'esito dell'udienza di prima comparizione e di quella di precisazione delle conclusioni, assegnato il procedimento alla scrivente in data 29.10.2021, all'esito dell'udienza del 21.11.2024 - fissata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata trattenuta in decisione.
Va, a questo punto, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Deve, quindi, essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, e la sua procedibilità, essendosi l'appellante costituita nei termini, atteso che la sentenza impugnata (che non risulta notificata)
è stata depositata l'1.8.2018 e l'atto di appello è stato notificato in data 28.02.2019, essendosi poi l'appellante costituita il 07.3.2019; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342
c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Passando, quindi, al merito della res controversa, ritiene il Tribunale che sia del tutto assorbente la questione attinente alla dedotta parcellizzazione del credito.
Deve, infatti, rilevarsi che il frazionamento del credito si risolve, sul piano del diritto sostanziale, nella violazione dei canoni della correttezza e della buona fede, espressione dei doveri di solidarietà sociale dettati dall'art. 2 Cost. e, sul piano processuale, in una violazione del giusto processo ex art. 111 Cost. (si cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. II, 09.9.2021, n. 24371).
È pur vero che il frazionamento del credito non integra un abuso del diritto allorquando corrisponda ad un interesse apprezzabile della parte che ha operato in tal senso: «Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi
3 giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata»
(Cassazione civile sez. un., 16.02.2017, n. 4090), ciò che, tuttavia, non può rinvenirsi nel caso di specie, dal momento che, secondo un orientamento già espresso da questo Tribunale, deve affermarsi che il
, nella vicenda in esame, ha svolto, in favore della - per quanto da quest'ultima rappresentato CP_1 Pt_1
sin dal primo grado di giudizio e non contestato specificamente da parte appellata, vieppiù stante la sua mancata costituzione in appello - un'attività professionale (quella di perito assicurativo) continuativa, reiterata nel tempo, omogenea, e dall'impronta fortemente fiduciaria, sviluppatasi nel corso di diversi anni, regolata e remunerata dalla compagnia assicuratrice in maniera uniforme e costante. Il fatto stesso che nel corso di diversi anni e per un elevato numero di prestazioni tale rapporto professionale si sia svolto sempre secondo le stesse modalità, palesa l'esistenza di un rapporto continuativo e come tale accettato, sia pur per implicito, nei suoi elementi costitutivi, compresa la determinazione del compenso in maniera tacita e costante, non avendo parte appellata provato - bensì solo apoditticamente allegato - che ad ogni incarico corrispondesse un autonomo rapporto obbligatorio.
Ne discende che le plurime domande proposte dal nei confronti della , indipendentemente CP_1 Pt_1
dalla loro fondatezza, costituiscono pretese creditorie che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le parti, sono altresì “inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo” (si cfr. Cass. SS.UU. n. 4090/2017, cit.), ossia sul rapporto di collaborazione professionale continuativa che, sebbene non espresso in forma scritta, veniva comunque reiteratamente eseguito dalle parti (si cfr., in argomento, la pronuncia della Cassazione civile sez. II, 24.5.2021, n. 14143, secondo cui:
«Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto o per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, concretizzante la vicenda da cui deriva la controversia»).
Né può dirsi sussistente, nella fattispecie, un interesse oggettivo del a ricorrere alla tutela CP_1
processuale frazionata, nel senso precisato dalle Sezioni Unite e sopra richiamato, non avendo l'appellato offerto alcuna prova (né dedotto alcunché) in merito. Infatti, un siffatto interesse alla tutela frazionata non può ravvisarsi nella dedotta complessità derivante dalla proposizione di un unico giudizio, atteso che,
4 secondo quanto prospettato dalle stesse parti, risulta che, sebbene il richieda il pagamento di CP_1
compensi a saldo per una molteplicità di prestazioni, queste ultime sono tutte di analogo contenuto e quindi facilmente valutabili in un unico contesto processuale. Tale interesse, infine, non è ravvisabile neppure nella complessità dell'attività istruttoria, alla luce del carattere documentale delle controversie.
Viceversa, la tutela frazionata comporta un aggravio della posizione della parte debitrice ed un ostacolo al funzionamento del sistema giudiziario a causa della proliferazione di procedimenti, a sua volta pregiudizievole sia in termini di aggravio per l'amministrazione giudiziaria, sia per la possibile pronuncia di decisioni contrastanti.
La Suprema Corte (si cfr. Cass. SS.UU. n. 23726/2007), sotto tale profilo, ha evidenziato non solo il contrasto tra il frazionamento processuale di un credito ed il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., ma anche -e soprattutto- la possibilità della formazione di giudicati contraddittori che potrebbero derivare da una pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto. Per di più,
l'effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta moltiplicazione di giudizi, enfatizza un ulteriore aspetto di non adeguatezza rispetto all'obiettivo, costituzionalizzato dallo stesso art. 111 Cost., della ragionevole durata del processo, per l'evidente antinomia sussistente tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della relativa durata.
Ciò a prescindere, si badi, dalla intenzione o meno della parte di cagionare un pregiudizio, risultando in ogni caso contrario a buona fede l'interesse di conseguire una moltiplicazione delle spese processuali mediante la parcellizzazione del credito, ciò a maggior ragione se si considera che i giudizi azionati dal nei confronti dell'appellante ammontano, come dedotto da quest'ultima, in “oltre 800 (ottocento) CP_1
domande” (si cfr., da ultimo, pag. 4 della comparsa conclusionale della depositata in data 03.01.2025). Pt_1
La sentenza gravata va, pertanto, censurata laddove ha affermato l'insussistenza dei presupposti per dichiarare la avvenuta abusiva parcellizzazione del credito del nei confronti della (si cfr. pag. CP_1 Pt_1
5 restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti»
(Cassazione civile sez. II, 24.5.2021, n. 14143, cit.)
Ritiene, pertanto, il Tribunale che per tutte le esposte ragioni l'appello vada accolto e, in riforma della sentenza appellata, la domanda del nei confronti della vada dichiarata improponibile. CP_1 Pt_1
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese, sia del primo che del secondo grado, seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano, in favore di parte appellante, come da dispositivo, in base al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, scaglione in base alla domanda, al valore medio, leggermente ridotto in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_1
2) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, dichiara improponibile Parte_1
la domanda proposta da in primo grado;
CP_1
3) Condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida, per il primo Parte_1
grado, in € 200,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso e, per il secondo grado, in € 70,00 per spese ed in € 440,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso
Così deciso in Nola, il 06.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 della sentenza impugnata).
Quanto alle conseguenze dell'illegittima parcellizzazione del credito, la Suprema Corte ha di recente chiarito che «La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Armando Bello
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza del 21.11.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che, con sentenza n. 3938/2018, emessa in data 23.7.2018 e depositata in data 01.8.2018, il
Giudice di Pace di Nola accoglieva – sia pure con una riduzione del quantum riconosciuto - la domanda proposta da nei confronti della (nel prosieguo, per brevità, , CP_1 Parte_1 Pt_1
volta ad ottenere il pagamento della somma di € 623,02, a titolo di compenso per l'attività dallo stesso espletata, su incarico ricevuto dalla in data 15.9.2007, in qualità di perito assicurativo, e consistente Pt_1
in consulenza, perizia, trattazione e liquidazione dei danni subiti dal veicolo targa DC279LA, in conseguenza del sinistro n. 796/07 del 04.7.2007.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la deducendo, in primis, l'erroneo rigetto, da parte del Pt_1
giudice di prime cure, dell'eccezione, dalla stessa sollevata in primo grado, di improponibilità della domanda del , in considerazione dell'abusivo frazionamento processuale di un credito CP_1
unitariamente riferibile a tutte le attività peritali correlate ai singoli sinistri affidati alla sua cognizione tecnica e derivante da un unitario rapporto professionale di collaborazione, continuativo e sempre uniformemente retribuito in misura forfettaria, secondo un accordo tacito esistente con la società attuale appellante;
nonché l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver il primo giudice erroneamente rigettato l'eccezione, sollevata in primo grado, di prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c. e per aver riconosciuto in favore del il credito azionato, senza che lo stesso avesse CP_1
adempiuto all'onere, su di lui incombente, di provare l'an debeatur del compenso per la prestazione professionale, applicando, altresì, alla fattispecie il “criterio di determinazione giudiziale dei compensi professionali ex art. 2233 cod. civ.” e ritenendo la “insussistenza di un accordo negoziale sulla misura del compenso”, avendo omesso di valutare che il compenso era stato, viceversa, convenzionalmente stabilito ed accettato dal perito per tutti i numerosi incarichi allo stesso, via via, affidati ed era stato, infatti, sempre corrisposto in maniera uguale e predeterminata, a seguito della presentazione delle parcelle da parte del . CP_1
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva il , di cui deve essere, pertanto dichiarata la CP_1
contumacia.
2 All'esito dell'udienza di prima comparizione e di quella di precisazione delle conclusioni, assegnato il procedimento alla scrivente in data 29.10.2021, all'esito dell'udienza del 21.11.2024 - fissata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata trattenuta in decisione.
Va, a questo punto, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Deve, quindi, essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, e la sua procedibilità, essendosi l'appellante costituita nei termini, atteso che la sentenza impugnata (che non risulta notificata)
è stata depositata l'1.8.2018 e l'atto di appello è stato notificato in data 28.02.2019, essendosi poi l'appellante costituita il 07.3.2019; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342
c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Passando, quindi, al merito della res controversa, ritiene il Tribunale che sia del tutto assorbente la questione attinente alla dedotta parcellizzazione del credito.
Deve, infatti, rilevarsi che il frazionamento del credito si risolve, sul piano del diritto sostanziale, nella violazione dei canoni della correttezza e della buona fede, espressione dei doveri di solidarietà sociale dettati dall'art. 2 Cost. e, sul piano processuale, in una violazione del giusto processo ex art. 111 Cost. (si cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. II, 09.9.2021, n. 24371).
È pur vero che il frazionamento del credito non integra un abuso del diritto allorquando corrisponda ad un interesse apprezzabile della parte che ha operato in tal senso: «Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi
3 giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata»
(Cassazione civile sez. un., 16.02.2017, n. 4090), ciò che, tuttavia, non può rinvenirsi nel caso di specie, dal momento che, secondo un orientamento già espresso da questo Tribunale, deve affermarsi che il
, nella vicenda in esame, ha svolto, in favore della - per quanto da quest'ultima rappresentato CP_1 Pt_1
sin dal primo grado di giudizio e non contestato specificamente da parte appellata, vieppiù stante la sua mancata costituzione in appello - un'attività professionale (quella di perito assicurativo) continuativa, reiterata nel tempo, omogenea, e dall'impronta fortemente fiduciaria, sviluppatasi nel corso di diversi anni, regolata e remunerata dalla compagnia assicuratrice in maniera uniforme e costante. Il fatto stesso che nel corso di diversi anni e per un elevato numero di prestazioni tale rapporto professionale si sia svolto sempre secondo le stesse modalità, palesa l'esistenza di un rapporto continuativo e come tale accettato, sia pur per implicito, nei suoi elementi costitutivi, compresa la determinazione del compenso in maniera tacita e costante, non avendo parte appellata provato - bensì solo apoditticamente allegato - che ad ogni incarico corrispondesse un autonomo rapporto obbligatorio.
Ne discende che le plurime domande proposte dal nei confronti della , indipendentemente CP_1 Pt_1
dalla loro fondatezza, costituiscono pretese creditorie che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le parti, sono altresì “inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo” (si cfr. Cass. SS.UU. n. 4090/2017, cit.), ossia sul rapporto di collaborazione professionale continuativa che, sebbene non espresso in forma scritta, veniva comunque reiteratamente eseguito dalle parti (si cfr., in argomento, la pronuncia della Cassazione civile sez. II, 24.5.2021, n. 14143, secondo cui:
«Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto o per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, concretizzante la vicenda da cui deriva la controversia»).
Né può dirsi sussistente, nella fattispecie, un interesse oggettivo del a ricorrere alla tutela CP_1
processuale frazionata, nel senso precisato dalle Sezioni Unite e sopra richiamato, non avendo l'appellato offerto alcuna prova (né dedotto alcunché) in merito. Infatti, un siffatto interesse alla tutela frazionata non può ravvisarsi nella dedotta complessità derivante dalla proposizione di un unico giudizio, atteso che,
4 secondo quanto prospettato dalle stesse parti, risulta che, sebbene il richieda il pagamento di CP_1
compensi a saldo per una molteplicità di prestazioni, queste ultime sono tutte di analogo contenuto e quindi facilmente valutabili in un unico contesto processuale. Tale interesse, infine, non è ravvisabile neppure nella complessità dell'attività istruttoria, alla luce del carattere documentale delle controversie.
Viceversa, la tutela frazionata comporta un aggravio della posizione della parte debitrice ed un ostacolo al funzionamento del sistema giudiziario a causa della proliferazione di procedimenti, a sua volta pregiudizievole sia in termini di aggravio per l'amministrazione giudiziaria, sia per la possibile pronuncia di decisioni contrastanti.
La Suprema Corte (si cfr. Cass. SS.UU. n. 23726/2007), sotto tale profilo, ha evidenziato non solo il contrasto tra il frazionamento processuale di un credito ed il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., ma anche -e soprattutto- la possibilità della formazione di giudicati contraddittori che potrebbero derivare da una pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto. Per di più,
l'effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta moltiplicazione di giudizi, enfatizza un ulteriore aspetto di non adeguatezza rispetto all'obiettivo, costituzionalizzato dallo stesso art. 111 Cost., della ragionevole durata del processo, per l'evidente antinomia sussistente tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della relativa durata.
Ciò a prescindere, si badi, dalla intenzione o meno della parte di cagionare un pregiudizio, risultando in ogni caso contrario a buona fede l'interesse di conseguire una moltiplicazione delle spese processuali mediante la parcellizzazione del credito, ciò a maggior ragione se si considera che i giudizi azionati dal nei confronti dell'appellante ammontano, come dedotto da quest'ultima, in “oltre 800 (ottocento) CP_1
domande” (si cfr., da ultimo, pag. 4 della comparsa conclusionale della depositata in data 03.01.2025). Pt_1
La sentenza gravata va, pertanto, censurata laddove ha affermato l'insussistenza dei presupposti per dichiarare la avvenuta abusiva parcellizzazione del credito del nei confronti della (si cfr. pag. CP_1 Pt_1
5 restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti»
(Cassazione civile sez. II, 24.5.2021, n. 14143, cit.)
Ritiene, pertanto, il Tribunale che per tutte le esposte ragioni l'appello vada accolto e, in riforma della sentenza appellata, la domanda del nei confronti della vada dichiarata improponibile. CP_1 Pt_1
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese, sia del primo che del secondo grado, seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano, in favore di parte appellante, come da dispositivo, in base al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, scaglione in base alla domanda, al valore medio, leggermente ridotto in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_1
2) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, dichiara improponibile Parte_1
la domanda proposta da in primo grado;
CP_1
3) Condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida, per il primo Parte_1
grado, in € 200,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso e, per il secondo grado, in € 70,00 per spese ed in € 440,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso
Così deciso in Nola, il 06.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 della sentenza impugnata).
Quanto alle conseguenze dell'illegittima parcellizzazione del credito, la Suprema Corte ha di recente chiarito che «La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma