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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 30/01/2026, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1360/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1384/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 02438750586
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401519466 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401519466 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401519466 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401519466 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401519466 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 949/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: inammissibilità per carenza di legittimazione passiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 112401519466 notificato il 07.11.2024 per omesso pagamento TARI per le annualità dal 2018 al 2023, deducendo che, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, il pagamento era già stato effettuato.
2. L'Ufficio erariale convenuto (AMA) si costituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva.
3. In data 01.12.2025, il ricorrente depositava il provvedimento col quale, in accoglimento della sua istanza di autotutela, Roma Capitale aveva riconosciuto la fondatezza delle sue argomentazioni e aveva provveduto ad emettere provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto tributario impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A tale situazione consegue una declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Nicola Lettieri
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1384/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 02438750586
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401519466 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401519466 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401519466 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401519466 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401519466 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 949/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: inammissibilità per carenza di legittimazione passiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 112401519466 notificato il 07.11.2024 per omesso pagamento TARI per le annualità dal 2018 al 2023, deducendo che, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, il pagamento era già stato effettuato.
2. L'Ufficio erariale convenuto (AMA) si costituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva.
3. In data 01.12.2025, il ricorrente depositava il provvedimento col quale, in accoglimento della sua istanza di autotutela, Roma Capitale aveva riconosciuto la fondatezza delle sue argomentazioni e aveva provveduto ad emettere provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto tributario impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A tale situazione consegue una declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Nicola Lettieri