Sentenza breve 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 03/02/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00069/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2026, proposto da
DI KA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giliberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-della nota di revoca del nulla osta n. P-MO/L/N/2025/104489 di accesso alla c.d. procedura di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio o formazione volta al rilascio del permesso soggiorno per lavoro subordinato emessa dalla Prefettura U.T.G. di Modena e comunicata in data 23/10/2025 a mezzo pec e di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso, dipendente e/o conseguente, comunque lesivo della posizione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. SS ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
DI KA ha impugnato, formulando anche domanda di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Modena ha disposto la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivo di studio, tirocinio o formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il provvedimento impugnato è fondato sul rilievo che il permesso di soggiorno del richiedente è scaduto l’11.11.2024, prima della data di presentazione della domanda di conversione (9.5.2025).
Il ricorrente, nelle premesse in fatto, ha precisato: (i) di aver presentato domanda di rinnovo/conversione del proprio titolo di soggiorno per motivi di studio-tirocinio in permesso per lavoro subordinato in data 11.9.2024 (quindi prima della scadenza) alla Questura di Modena, stante la regolare assunzione presso l’azienda che lo aveva invitato in Italia; (ii) di essersi recato, in data 18.3.2025, per il foto-segnalamento presso la Questura di Modena ove era informato (per la prima volta) che la procedura corretta per la conversione del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato avrebbe dovuto essere attivata presso la competente Prefettura, mediante richiesta di nulla osta al lavoro, e non direttamente in Questura; (iii) di aver, quindi, tempestivamente presentato, in data 9.5.2025, la domanda di conversione presso la Prefettura competente, la quale, all’esito del procedimento, rilasciava il nulla osta al lavoro in data 1.7.2025; (iv) di aver ricevuto dalla Prefettura, in data 4.7.2025, la comunicazione del preavviso di revoca del nulla osta, con richiesta di trasmissione del permesso di soggiorno, permesso tempestivamente inviato all’Amministrazione; (v) di aver ricevuto in data 23.10.2025 il provvedimento di revoca del nulla osta (atto impugnato) fondato sul presupposto che al momento della presentazione della domanda di conversione il permesso di soggiorno risultava scaduto.
Tanto precisato il ricorrente ha dedotto, in sintesi, le seguenti censure: “ 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 4, e 5, comma 9-bis, D.lgs. n. 286/1998 – Natura non perentoria del termine di 60 giorni per il rinnovo del permesso di soggiorno ”; la scadenza del permesso di soggiorno non sarebbe ostativa, atteso che il termine di cui all’art. 5, comma 4, del D.Lgs 286/98, entro cui richiedere il rinnovo del titolo, non sarebbe perentorio; peraltro il ricorrente, seppur erroneamente, aveva inviato il Kit postale alla Questura per il rinnovo/conversione l’11.9.2024, ben prima della scadenza del titolo di soggiorno; “ 2. Violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento (art. 97 Cost.) ”; violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento; il ricorrente avrebbe già intrapreso un regolare percorso conforme al TUI e la revoca sarebbe eccessiva rispetto alla finalità di perseguire l’interesse pubblico e la tutela dell’ordine pubblico.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato, la quale, previa puntale contestazione delle censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
I motivi di ricorso - che, per quanto formalmente distinti, possono essere esaminati unitamene, essendo connessi - sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
Va osservato che la giurisprudenza maggioritaria (seppur non unanime) ha evidenziato che “il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce causa di decadenza dell'esercizio di detto diritto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 07/06/2005, n.2654; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 08/06/2020, n. 176 e n. 304 del 4.4.2019; T.A.R. Toscana, sez. II, 04/03/2016, n. 377). Sebbene, a rigore, la conversione di un titolo richieda, in senso logico e giuridico, la validità in corso dello stesso titolo di cui si chiede la conversione, tuttavia ragioni sistematiche fanno propendere per la possibilità di attribuire eccezionalmente efficacia “sanante” agli elementi di fatto preesistenti e a quelli sopravvenuti al verificarsi del termine decadenziale, tanto più allorché il lasso di tempo trascorso tra la presentazione dell’istanza e il compiersi del termine di decadenza sia veramente esiguo (…). L’art. 5, comma 5, del T.U.I. attribuisce rilevanza ad elementi di fatto, anche non preesistenti e anche non rappresentati nell’istanza di rinnovo o rilascio del permesso, purché introdotti nel procedimento prima della sua conclusione, da cui sia possibile trarre un giudizio prognostico favorevole circa la capacità reddituale futura del richiedente, mostrando così il favor del Legislatore per la concreta e attuale volontà dello straniero di integrarsi nella società italiana mediante lo svolgimento di attività lavorativa ed il lecito procacciamento di mezzi di sostentamento ( Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2022, n. 7525 ).
Ebbene, venendo al caso in esame, sotto un primo profilo si osserva che, da un lato, il lasso di tempo intercorso tra la scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio e tirocinio (11.11.2024) e la data di presentazione della domanda di conversione alla Prefettura (9.5.2025) non appare eccessivamente dilatato; dall’altro, che il ricorrente ha dichiarato di aver presentato domanda di conversione alla Questura (Amministrazione ritenuta erroneamente competente) in data 11.9.2024, ben prima, quindi, della scadenza del titolo di soggiorno posseduto, domanda di conversione presentata stante la sussistenza di un contratto di lavoro; tale circostanza non è stata minimamente presa in considerazione dalla Prefettura resistente né, peraltro, la Questura ha provveduto a informare tempestivamente il ricorrente della errata modalità di presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno.
Sotto distinto profilo, si osserva che il ricorrente ha, comunque, fornito elementi di fatto che avrebbero potuto essere valutati ai sensi del comma 5 dell’art. 5 del TUI, al fine di formulare un giudizio prognostico favorevole circa la sua capacità reddituale futura, oltre alla concreta volontà di integrazione mediante lo svolgimento di regolare attività lavorativa. In particolare, il ricorrente –a carico del quale non sono stati segnalati precedenti penali o pregiudizi di polizia - ha prodotto documentazione relativa alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 9.11.2024, con la qualifica di manovale edile, aspetto che l’Amministrazione avrebbe potuto valorizzare –unitamente all’assenza degli ulteriori motivi ostativi - proprio alla luce della ricordata disposizione normativa.
Anche in relazione alla mancata considerazione dell’attuale situazione lavorativa, dunque, le censure di parte ricorrente sono fondate e vanno accolte.,
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’affetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
SS ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS ER | LO RI |
IL SEGRETARIO