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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 20/01/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 456/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NO MASSIMO, Presidente
CONTINO IDA, AT
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5347/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019IT000410000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3081/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'avviso di liquidazione dell'imposta numero 2019IT000410000, del valore di euro 7.429,45, relativo a decadenza agevolazione fiscali previste dall'art. 2 comm
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Si premette in fatto che la odierna ricorrente, con atto di vendita n°ATTO DI VENDITA_1 – stipulato in data 04.01.2019 e registrato presso l'Ufficio Territoriale di Cosenza in data 10.01.2019, acquistava un appezzamento di terreno agricolo ubicato nel comune di Calopezzati (Indirizzo_1), per un corrispettivo dichiarato di € 43.000,00. In tale atto aveva richiesto l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 2, comma
4bis, del d.l. 194/2004, convertito con modificazioni dalla legge 25/2010, previsti per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli, contratti posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
A seguito della comunicazione inoltrata dalla Regione Calabria della cancellazione della qualifica di IAP da parte della Ricorrente_1, l'Agenzia ha recuperato il maggior importo.
Ciò premesso, la disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2, comma 4 del D.L. 30 dicembre 2009, n.
194, ove è stabilito che "Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà' contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento… I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.”.
In merito ai requisiti soggettivi richiesti per usufruire dell'agevolazione sopra indicata, occorre precisare che il citato Dlgs n. 99/2004 ha introdotto la figura dell'imprenditore agricolo professionale (“IAP”), sostituendo la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale.
Non solo;
l'art. 1 comma 4 del d.lgs 99/2004, statuisce che "... La perdita dei requisiti di cui al comma 1 (ndr. quelli inerenti la figura dell'imprenditore agricolo professionale), nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime".
Il combinato disposto delle testè richiamate disposizioni induce questa Sezione a ritenere che i requisiti per ottenere l'agevolazione fiscale per cui è causa sono sostanzialmente due: il terreno che deve essere qualificato agricolo da uno strumento urbanistico e la qualifica di imprenditore agricolo con la iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Tali requisiti devono persistere per un quinquennio
Ciò precisato, vi è prova agli atti che la Ricorrente_1 ha acquistato il terreno con le agevolazioni in data 4 gennaio 2019; che con atto del 15.11.2023, quindi prima del decorso del quinquennio, chiedeva alla Regione Calabria, la decadenza dalla qualifica di Imprenditore agricolo professionale;
che con atto n. N._1 del 16.4.2024, la Regione dichiarava la decadenza della Ricorrente_1 dalla qualifica di IAP a decorrere dal 15.11.2023.
Le circostanze fattuali testè indicate oltreché le disposizioni normative innanzi richiamate sono sufficienti a far ritenere legittimo l'avviso di liquidazione impugnato.
La Ricorrente_1, infatti, a far data dal 15.11.2023 non possedeva più il requisito soggettivo richiesto.
Ciò posto, il ricorso è infondato e non può essere accolto. Si condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate che si liquidano in € 923,00 a 4-bis del d.l. 194/2009 .
A sostegno della propria premessa eccepisce il vizio di motivazione oltreché la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 innanzi citato.
Nello specifico, la ricorrente esclude che si sia verificata la decadenza invocata dall'Ente impositore non essendovi agli atti alcuna prova che l'acquirente non abbia continuato a coltivare il fondo. Contesta altresì che la data della cancellazione dall'elenco degli Imprenditori Agricoli professionali, prevista per la decadenza del beneficio fiscale, non può farsi coincidere con la presentazione della domanda di cancellazione quanto piuttosto con il decreto che conclude il procedimento.
In data 3 settembre 2023, si è costituita Agenzia delle Entrate controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Si premette in fatto che la odierna ricorrente, con atto di vendita nATTO DI VENDITA_1 – stipulato in data 04.01.2019 e registrato presso l'Ufficio Territoriale di Cosenza in data 10.01.2019, acquistava un appezzamento di terreno agricolo ubicato nel comune di Calopezzati (Indirizzo_1), per un corrispettivo dichiarato di € 43.000,00. In tale atto aveva richiesto l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 2, comma
4bis, del d.l. 194/2004, convertito con modificazioni dalla legge 25/2010, previsti per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli, contratti posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
A seguito della comunicazione inoltrata dalla Regione Calabria della cancellazione della qualifica di IAP da parte della Ricorrente_1, l'Agenzia ha recuperato il maggior importo.
Ciò premesso, la disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2, comma 4 del D.L. 30 dicembre 2009, n.
194, ove è stabilito che "Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà' contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento… I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.”.
In merito ai requisiti soggettivi richiesti per usufruire dell'agevolazione sopra indicata, occorre precisare che il citato Dlgs n. 99/2004 ha introdotto la figura dell'imprenditore agricolo professionale (“IAP”), sostituendo la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale.
Non solo;
l'art. 1 comma 4 del d.lgs 99/2004, statuisce che "... La perdita dei requisiti di cui al comma 1 (ndr. quelli inerenti la figura dell'imprenditore agricolo professionale), nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime".
Il combinato disposto delle testè richiamate disposizioni induce questa Sezione a ritenere che i requisiti per ottenere l'agevolazione fiscale per cui è causa sono sostanzialmente due: il terreno che deve essere qualificato agricolo da uno strumento urbanistico e la qualifica di imprenditore agricolo con la iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Tali requisiti devono persistere per un quinquennio
Ciò precisato, vi è prova agli atti che la Ricorrente_1 ha acquistato il terreno con le agevolazioni in data 4 gennaio 2019; che con atto del 15.11.2023, quindi prima del decorso del quinquennio, chiedeva alla Regione Calabria, la decadenza dalla qualifica di Imprenditore agricolo professionale;
che con atto n. N._1 del 16.4.2024, la Regione dichiarava la decadenza della Ricorrente_1 dalla qualifica di IAP a decorrere dal 15.11.2023.
Le circostanze fattuali testè indicate oltreché le disposizioni normative innanzi richiamate sono sufficienti a far ritenere legittimo l'avviso di liquidazione impugnato.
La Ricorrente_1, infatti, a far data dal 15.11.2023 non possedeva più il requisito soggettivo richiesto.
Ciò posto, il ricorso è infondato e non può essere accolto. Si condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate che si liquidano in € 923,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in complessive € 923,00.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NO MASSIMO, Presidente
CONTINO IDA, AT
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5347/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019IT000410000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3081/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'avviso di liquidazione dell'imposta numero 2019IT000410000, del valore di euro 7.429,45, relativo a decadenza agevolazione fiscali previste dall'art. 2 comm
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Si premette in fatto che la odierna ricorrente, con atto di vendita n°ATTO DI VENDITA_1 – stipulato in data 04.01.2019 e registrato presso l'Ufficio Territoriale di Cosenza in data 10.01.2019, acquistava un appezzamento di terreno agricolo ubicato nel comune di Calopezzati (Indirizzo_1), per un corrispettivo dichiarato di € 43.000,00. In tale atto aveva richiesto l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 2, comma
4bis, del d.l. 194/2004, convertito con modificazioni dalla legge 25/2010, previsti per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli, contratti posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
A seguito della comunicazione inoltrata dalla Regione Calabria della cancellazione della qualifica di IAP da parte della Ricorrente_1, l'Agenzia ha recuperato il maggior importo.
Ciò premesso, la disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2, comma 4 del D.L. 30 dicembre 2009, n.
194, ove è stabilito che "Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà' contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento… I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.”.
In merito ai requisiti soggettivi richiesti per usufruire dell'agevolazione sopra indicata, occorre precisare che il citato Dlgs n. 99/2004 ha introdotto la figura dell'imprenditore agricolo professionale (“IAP”), sostituendo la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale.
Non solo;
l'art. 1 comma 4 del d.lgs 99/2004, statuisce che "... La perdita dei requisiti di cui al comma 1 (ndr. quelli inerenti la figura dell'imprenditore agricolo professionale), nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime".
Il combinato disposto delle testè richiamate disposizioni induce questa Sezione a ritenere che i requisiti per ottenere l'agevolazione fiscale per cui è causa sono sostanzialmente due: il terreno che deve essere qualificato agricolo da uno strumento urbanistico e la qualifica di imprenditore agricolo con la iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Tali requisiti devono persistere per un quinquennio
Ciò precisato, vi è prova agli atti che la Ricorrente_1 ha acquistato il terreno con le agevolazioni in data 4 gennaio 2019; che con atto del 15.11.2023, quindi prima del decorso del quinquennio, chiedeva alla Regione Calabria, la decadenza dalla qualifica di Imprenditore agricolo professionale;
che con atto n. N._1 del 16.4.2024, la Regione dichiarava la decadenza della Ricorrente_1 dalla qualifica di IAP a decorrere dal 15.11.2023.
Le circostanze fattuali testè indicate oltreché le disposizioni normative innanzi richiamate sono sufficienti a far ritenere legittimo l'avviso di liquidazione impugnato.
La Ricorrente_1, infatti, a far data dal 15.11.2023 non possedeva più il requisito soggettivo richiesto.
Ciò posto, il ricorso è infondato e non può essere accolto. Si condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate che si liquidano in € 923,00 a 4-bis del d.l. 194/2009 .
A sostegno della propria premessa eccepisce il vizio di motivazione oltreché la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 innanzi citato.
Nello specifico, la ricorrente esclude che si sia verificata la decadenza invocata dall'Ente impositore non essendovi agli atti alcuna prova che l'acquirente non abbia continuato a coltivare il fondo. Contesta altresì che la data della cancellazione dall'elenco degli Imprenditori Agricoli professionali, prevista per la decadenza del beneficio fiscale, non può farsi coincidere con la presentazione della domanda di cancellazione quanto piuttosto con il decreto che conclude il procedimento.
In data 3 settembre 2023, si è costituita Agenzia delle Entrate controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Si premette in fatto che la odierna ricorrente, con atto di vendita nATTO DI VENDITA_1 – stipulato in data 04.01.2019 e registrato presso l'Ufficio Territoriale di Cosenza in data 10.01.2019, acquistava un appezzamento di terreno agricolo ubicato nel comune di Calopezzati (Indirizzo_1), per un corrispettivo dichiarato di € 43.000,00. In tale atto aveva richiesto l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 2, comma
4bis, del d.l. 194/2004, convertito con modificazioni dalla legge 25/2010, previsti per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli, contratti posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
A seguito della comunicazione inoltrata dalla Regione Calabria della cancellazione della qualifica di IAP da parte della Ricorrente_1, l'Agenzia ha recuperato il maggior importo.
Ciò premesso, la disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2, comma 4 del D.L. 30 dicembre 2009, n.
194, ove è stabilito che "Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà' contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento… I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.”.
In merito ai requisiti soggettivi richiesti per usufruire dell'agevolazione sopra indicata, occorre precisare che il citato Dlgs n. 99/2004 ha introdotto la figura dell'imprenditore agricolo professionale (“IAP”), sostituendo la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale.
Non solo;
l'art. 1 comma 4 del d.lgs 99/2004, statuisce che "... La perdita dei requisiti di cui al comma 1 (ndr. quelli inerenti la figura dell'imprenditore agricolo professionale), nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime".
Il combinato disposto delle testè richiamate disposizioni induce questa Sezione a ritenere che i requisiti per ottenere l'agevolazione fiscale per cui è causa sono sostanzialmente due: il terreno che deve essere qualificato agricolo da uno strumento urbanistico e la qualifica di imprenditore agricolo con la iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Tali requisiti devono persistere per un quinquennio
Ciò precisato, vi è prova agli atti che la Ricorrente_1 ha acquistato il terreno con le agevolazioni in data 4 gennaio 2019; che con atto del 15.11.2023, quindi prima del decorso del quinquennio, chiedeva alla Regione Calabria, la decadenza dalla qualifica di Imprenditore agricolo professionale;
che con atto n. N._1 del 16.4.2024, la Regione dichiarava la decadenza della Ricorrente_1 dalla qualifica di IAP a decorrere dal 15.11.2023.
Le circostanze fattuali testè indicate oltreché le disposizioni normative innanzi richiamate sono sufficienti a far ritenere legittimo l'avviso di liquidazione impugnato.
La Ricorrente_1, infatti, a far data dal 15.11.2023 non possedeva più il requisito soggettivo richiesto.
Ciò posto, il ricorso è infondato e non può essere accolto. Si condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate che si liquidano in € 923,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in complessive € 923,00.