CASS
Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2024, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: OV AR nato il [...] SENTENZA (sTe--2,0 a-tru, coNom th c euc- Amb-Rst: avverso l'ordinanza del 26/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCE;
lettele conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso 9-) Penale Sent. Sez. 4 Num. 1855 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 09/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Trento- sezione distaccata di Bolzano- con ordinanza del 26 luglio 2023- ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di F>etar AR, con riferimento alla detenzione da costui subita (pari a 445 giorni in espiazione pena) a seguito della violazione del divieto del bis in idem in ordine al trattamento sanzionatorio a lui applicato per i medesimi fatti di reato con due diverse sentenze di patteggiamento emesse dal Gip Tribunale di Bolzano e dal Gip Tribunale di Brescia. 1.1. Il travagliato iter processuale, sotteso alla domanda di riparazione, è stato il seguente: - AR aveva proposto incidente di esecuzione volto a far valere la violazione del ne bis in idem con domanda depositata in data 22 luglio 2016. Il Giudice aveva fissato udienza camerale il 2:3 novembre 2016 e aveva provveduto sull'istanza, dopo che il detenuto aveva sollecitato il 7 gennaio 2017 la decisione, solo in data 27 gennaio 2017, riconoscendo la violazione del divieto e ridefinendo la pena inflitta con revoca della condanna più lieve in luogo di quella più severa;
- dopo che con sentenza del 11 ottobre 2017 la Suprema Corte aveva annullato tale ordinanza, rilevando che doveva essere revocata la pena più severa (e non già quella più lieve), il giudice del rinvio, con ordinanza del 9 febbraio 2018, aveva definitivamente fissato la pena in anni 2, mesi 3 di reclusione e euro 650,00 di multa;
lo stesso giudice, constatato che il detenuto aveva terminato di espiare la pena già alla data del 21 novembre 2016, ne aveva disposto la liberazione immediata. 1.2. Con istanza del 14 maggio 2019, AR aveva chiesto la riparazione per l'ingiusta detenzione subita e la Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, pur riconoscendo che per 445 giorni l'istante era stato ristretto senza titolo, aveva ritenuto ostativa alla riparazione la colpa grave ravvisata nel fatto che la violazione del ne bis in idem era dipesa da due sentenze di patteggiamento emesse su richiesta personale dell'imputato. La Suprema Corte, con sentenza del 14 gennaio 2021, aveva annullato con rinvio l'ordinanza impugnata dall'istante, osservando che poteva essere ritenuta ostativa la sola condotta serbata dal detenuto sino alla presentazione dell'incidente di esecuzione con cui aveva chiesto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, mentre non era a lui imputabile la successiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio inflittogli. Con successiva ordinanza del 15 novembre 2021, la Corte di Appello di Trento aveva nuovamente rigettato l'istanza, rilevando che il detenuto avrebbe dovuto, comunque, essere ristretto per una durata tale da assorbire quella ingiusta, in ragione di un diverso e ulteriore titolo esecutivo. La Suprema Corte, con sentenza 1 Éd-) del 18 maggio 2022, aveva annullato con rinvio anche tale ordinanza, rilevando che il giudice del rinvio, nel tenere conto di un ulteriore e diverso titolo esecutivo mai in precedenza allegato, aveva ecceduto i limiti del mandato conferitogli con la sentenza di annullamento. 1.3. Con la ordinanza oggetto del ricorso, la Corte di Appello, in sede di rinvio, ha rilevato che all'esito delle due pronunce emesse dalla Corte di cassazione doveva concludersi che all'istante non potevano essere rimproverate condotte colpose causative della sua detenzione nel periodo di tempo durante il quale si era protratta la gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio e ha liquidato l'indennizzo nella misura di euro 105.414,10, attraverso il c.d. calcolo aritmetico con l'aggiunta della somma di 10 euro al giorno con riferimento al lasso temporale intercorso fra il fine pena ricalcolato al 21 novembre 2016 e la data del 27 gennaio 2017, quando era stato emesso il provvedimento che aveva definito il primo grado dell'incidente di esecuzione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte della riparazione escluso la riduzione dell'importo risultante dall'applicazione del criterio matematico, chiesta dall'amministrazione finanziaria. Dopo che era stata richiesta, da parte di detta amministrazione, la riduzione della metà dell'importo calcolato con il metodo aritmetico, in ragione del fatto che il soggetto istante non era stato riconosciuto innocente e che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, "il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente, subisca la detenzione è di norma amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena inflitta", la Corte della riparazione aveva al riguardo adottato una motivazione meramente apparente e nella sostanza mancante. La Corte, infatti, aveva rilevato che il principio su indicato deve essere calibrato con quello, pur espresso dalla Corte Costituzionale, per cui spetta al giudice di merito di valutare le peculiarità di ciascuna fattispecie, senza dare per scontata la minore afflittività della privazione della libertà patita dal soggetto che abbia riportato precedenti condanne e abbia già subito la restrizione carceraria in passato: nel caso di specie secondo la Corte la ingiusta detenzione era dipesa dalla gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio, ovvero dalla lunga durata dell'incidente di esecuzione. L'avvocatura osserva che la tematica richiamata nell'ordinanza, ossia la eventuale minore afflittività della detenzione ingiusta subita da chi abbia riportato precedenti condanne o abbia subito in passato la restrizione c:arceraria, non aveva attinenza con la questione sollevata dall'Amministrazione, in quanto tali ipotesi 2 possono riguardare qualsiasi soggetto richiedente l'indennizzo, compreso quello che abbia subito l'ingiusta detenzione cautelare da innocente. L'eccezione sollevata dall'amministrazione si riferiva a tutt'altro aspetto, ovvero alla differenza che corre tra il soggetto che abbia sopportato la restrizione e che sia stato riconosciuto innocente e il soggetto, come l'odierno interessato, che sia stato condannato e abbia patito la pena in misura eccedente quella dovuta. Rispetto a questa ultima tipologia di aventi diritto, la giurisprudenza ha prospettato il principio secondo cui occorre procedere, in termini tendenzialmente riduttivi, alla necessaria personalizzazione dell'indennizzo che tenga conto della ontologica differenza tra chi ha subito la detenzione da persona innocente e chi sia stato condannato e abbia subito una carcerazione eccedente quella che doveva scontare. Estraneo e fuorviante rispetto allo specifico profilo sollevato dall'amministrazione è il passaggio dell'ordinanza in cui si fa riferimento alla gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio e alla lunga durata dell'incidente di esecuzione: siffatto aspetto non ha - secondo l'avvocatura- alcuna aderenza logico giuridica con l'esigenza di personalizzazione dell'indennizzo. La durata del procedimento costituisce, come rilevato nella stessa ordinanza, l'ubi consistam della ingiusta detenzione meritevole di indennizzo, sicché senza tale pregiudiziale dato di fatto la questione neppure si porrebbe. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca Tampieri, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore di PE AR in data 6 ottobre 2023 ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo. 2. La Corte, in replica al profilo fatto valere nel corso del procedimento di riparazione dall'amministrazione finanziaria, ha osservato che se è vero che il diritto dell'innocente è da valutare in maniera privilegiata rispetto a quello del colpevole, tuttavia tale assunto non ha carattere assoluto, in ragione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 219/2008, con cui si è precisato spettare ai giudici comuni "valutare le peculiarità di ciascuna fattispecie loro sottoposta, al fine di adeguarvi l'indennizzo previsto dalla legge, alla luce della compromissione del fondamentale valore della persona umana". Nel caso di specie, ha osservato la Corte, la particolarità è data dal fatto l'ingiusta detenzione 3 era dipesa, in parte, anche dalla lunga durata dell'incidente di esecuzione, in esito al quale era stata ricalcolata la pena erroneamente irrogata in violazione del divieto del ne bis in idem, avendo l'istane rimarcato che, a fronte della fondatezza della sua domanda volta ad ottenere il ricalcolo della pena, il giudice della esecuzione aveva non solo errato la decisione, riformata, infatti, dalla Suprema Corte, ma l'aveva fatto anche con immotivato ritardo. In proposito i giudici hanno osservato che di già per sé lungo e ingiustificato doveva ritenersi il tempo di quattro mesi intercorso tra l'introduzione dell'incidente di esecuzione e la fissazione dell'udienza camerale per la discussione dell'istanza di ricalcolo della pena e che parimenti privo di giustificazione era, altresì, il tempo di due mesi intercorso fra la data dell'udienza e quello della decisione, pervenuta, peraltro, solo a seguito di sollecito. A fronte di una decisione sbagliata, per di più con un tempo di attesa di sei mesi, era ragionevole ritenere che chi tale inerzia aveva dovuto subire in regime di detenzione intrannuraria avesse maturato uno stato di personale scoramento, via via progredito nella comprensibile sfiducia nell'amministrazione della giustizia. In ragione di ciò, alla somma risultante dall'applicazione del criterio aritmetico, costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. di euro 516,456,90 e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett.c) espresso in giorni, pari a euro 104.744,10, la Corte ha aggiunto una somma giornaliera pari a euro 10 a titolo di maggiore indennizzo, limitatamente al lasso temporale maturato dal 21 novembre 2016 (data in cui la pena ricalcolata avrebbe dovuto cessare) al 27 gennaio 2017, quando era stato emesso il provvedimento che aveva definito il primo grado dell'incidente di esecuzione, pari a 67 giorni per un totale di 670 euro. La Corte della riparazione ha anche precisato che non si ravvisavano altri elementi per derogare ulteriormente in senso ampliativo, ovvero riduttivo al criterio del calcolo matematico dell'indennizzo con riferimento al residuo periodo di ingiusta detenzione subita. 3. Il percorso argomentativo adottato dalla Corte della riparazione appare esente da profili censurabili. 3.1.L'art. 315 cod. proc. pen., relativo alla procedimento per la riparazione, a proposito della determinazione dell'indennizzo si limita a stabilire che l'entità della riparazione non può, comunque, eccedere la somma di euro 516.456, 90 e a richiamare, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss cod. proc. pen. e, dunque, anche la previsione per cui la riparazione deve essere commisurata alla durata della eventuale 4 espiazione della pena (ovvero della privazione della libertà personale) e alle conseguenze personali e famigliari derivanti dalla condanna. I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta sono stati chiariti da due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 1 del 13/01/1995, Rv. 201035 e Sez.U. n. 24287 del 09/05/2001, Rv. 218975), alla cui stregua la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell'entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà. La liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett.c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita. L'importo così ottenuto deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta. La giurisprudenza ha, indi, chiarito che i giudici, nella liquidazione della riparazione, possono fare ricorso al criterio equitativo, in luogo di quello aritmetico, nei casi in cui la perdita della libertà abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze famigliari e personali abbiano assunto rilievo preponderante rispetto alla durata della custodia cautelare, con danni che il criterio aritmetico non si presta a indennizzare in maniera soddisfacente (ex multis, Sez. 4 n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072; Se2: 4 n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259; Sez 4 n. 3912 del 5/12/2013, dep. 2014, D'Adamo, Rv. 258833). Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero valorizzando lo specifico pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta, purché dia conto in maniera puntuale e corretta dei parametri di riferimento e degli elementi da cui emerga un effetto lesivo maggiore, rispetto alle ricorrenti e fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà (Sez 4 n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv 259237). In altri termini il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la 5 decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251.429). 3.2. Si è anche affermato, come rilevato dal ricorrente, che la liquidazione dell'indennizzo deve tenere conto del fatto che il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente, subisca la detenzione è di norma amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena inflitta. Ne consegue che, se, in linea di principio, il diritto dell'innocente è da valutare in maniera privilegiata rispetto a quello del colpevole, tale conclusione non ha carattere assoluto, ed è compito esclusivo del giudice di merito considerare la peculiarità della situazione, adeguando la liquidazione alla specificità della fattispecie e motivando in modo puntuale sulla sua entità (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241856). 3.3. Sul piano generale i principi su indicati si devono coniugare con quello per cui il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4 , n. 27474 del 02/07/2021, Rv. 281513; Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Cammarano, Rv. 246424; conf. Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi, Rv. 263721; Sez. 4, n. 26388 del 18/4/2007, Leonello, Rv. 236941; Sez. 4, n. 8144 del 20/01/2006 Utano ed altro, Rv. 233666). 4. Nel caso in esame la Corte ha adottato il criterio matematico, con riferimento alla detenzione sofferta a seguito della violazione del bis in idem e si è limitata ad aggiungere per il solo periodo 21 novembre 2016- 27 gennaio 2017 la somma di 10 euro al giorno, sul presupposto che in tale periodo AR avesse patito uno scoramento accentuato, imputabile al ritardo con cui era stata emessa l'ordinanza di ricalcolo della pena ed era stata disposta la liberazione. La valutazione operata dalla Corte non appare irragionevole, in quanto sorretta da adeguato percorso argomentativo, che ha tenuto conto delle specificità del caso concreto, così come imposto dalla giurisprudenza sopra richiamata. Di contro il motivo di ricorso pare incentrato solo sul principio per cui la ingiusta detenzione subita da chi è condannato arreca in linea di massima un grado di sofferenza minore rispetto a quello di chi viene assolto, ma non tiene conto che detto principio è solo tendenziale e deve essere calibrato, cpsì come affermato sia dalla Corte Costituzionale sia dalle Sezioni Unite sopra richiamate, in relazione alle specificità del caso concreto. 6 • • 5 Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Ministero resistente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso in p lì 9 novembre 2023 Il Consig - - -st. Il Presi ente Anna Francesc.
lettele conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso 9-) Penale Sent. Sez. 4 Num. 1855 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 09/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Trento- sezione distaccata di Bolzano- con ordinanza del 26 luglio 2023- ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di F>etar AR, con riferimento alla detenzione da costui subita (pari a 445 giorni in espiazione pena) a seguito della violazione del divieto del bis in idem in ordine al trattamento sanzionatorio a lui applicato per i medesimi fatti di reato con due diverse sentenze di patteggiamento emesse dal Gip Tribunale di Bolzano e dal Gip Tribunale di Brescia. 1.1. Il travagliato iter processuale, sotteso alla domanda di riparazione, è stato il seguente: - AR aveva proposto incidente di esecuzione volto a far valere la violazione del ne bis in idem con domanda depositata in data 22 luglio 2016. Il Giudice aveva fissato udienza camerale il 2:3 novembre 2016 e aveva provveduto sull'istanza, dopo che il detenuto aveva sollecitato il 7 gennaio 2017 la decisione, solo in data 27 gennaio 2017, riconoscendo la violazione del divieto e ridefinendo la pena inflitta con revoca della condanna più lieve in luogo di quella più severa;
- dopo che con sentenza del 11 ottobre 2017 la Suprema Corte aveva annullato tale ordinanza, rilevando che doveva essere revocata la pena più severa (e non già quella più lieve), il giudice del rinvio, con ordinanza del 9 febbraio 2018, aveva definitivamente fissato la pena in anni 2, mesi 3 di reclusione e euro 650,00 di multa;
lo stesso giudice, constatato che il detenuto aveva terminato di espiare la pena già alla data del 21 novembre 2016, ne aveva disposto la liberazione immediata. 1.2. Con istanza del 14 maggio 2019, AR aveva chiesto la riparazione per l'ingiusta detenzione subita e la Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, pur riconoscendo che per 445 giorni l'istante era stato ristretto senza titolo, aveva ritenuto ostativa alla riparazione la colpa grave ravvisata nel fatto che la violazione del ne bis in idem era dipesa da due sentenze di patteggiamento emesse su richiesta personale dell'imputato. La Suprema Corte, con sentenza del 14 gennaio 2021, aveva annullato con rinvio l'ordinanza impugnata dall'istante, osservando che poteva essere ritenuta ostativa la sola condotta serbata dal detenuto sino alla presentazione dell'incidente di esecuzione con cui aveva chiesto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, mentre non era a lui imputabile la successiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio inflittogli. Con successiva ordinanza del 15 novembre 2021, la Corte di Appello di Trento aveva nuovamente rigettato l'istanza, rilevando che il detenuto avrebbe dovuto, comunque, essere ristretto per una durata tale da assorbire quella ingiusta, in ragione di un diverso e ulteriore titolo esecutivo. La Suprema Corte, con sentenza 1 Éd-) del 18 maggio 2022, aveva annullato con rinvio anche tale ordinanza, rilevando che il giudice del rinvio, nel tenere conto di un ulteriore e diverso titolo esecutivo mai in precedenza allegato, aveva ecceduto i limiti del mandato conferitogli con la sentenza di annullamento. 1.3. Con la ordinanza oggetto del ricorso, la Corte di Appello, in sede di rinvio, ha rilevato che all'esito delle due pronunce emesse dalla Corte di cassazione doveva concludersi che all'istante non potevano essere rimproverate condotte colpose causative della sua detenzione nel periodo di tempo durante il quale si era protratta la gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio e ha liquidato l'indennizzo nella misura di euro 105.414,10, attraverso il c.d. calcolo aritmetico con l'aggiunta della somma di 10 euro al giorno con riferimento al lasso temporale intercorso fra il fine pena ricalcolato al 21 novembre 2016 e la data del 27 gennaio 2017, quando era stato emesso il provvedimento che aveva definito il primo grado dell'incidente di esecuzione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte della riparazione escluso la riduzione dell'importo risultante dall'applicazione del criterio matematico, chiesta dall'amministrazione finanziaria. Dopo che era stata richiesta, da parte di detta amministrazione, la riduzione della metà dell'importo calcolato con il metodo aritmetico, in ragione del fatto che il soggetto istante non era stato riconosciuto innocente e che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, "il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente, subisca la detenzione è di norma amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena inflitta", la Corte della riparazione aveva al riguardo adottato una motivazione meramente apparente e nella sostanza mancante. La Corte, infatti, aveva rilevato che il principio su indicato deve essere calibrato con quello, pur espresso dalla Corte Costituzionale, per cui spetta al giudice di merito di valutare le peculiarità di ciascuna fattispecie, senza dare per scontata la minore afflittività della privazione della libertà patita dal soggetto che abbia riportato precedenti condanne e abbia già subito la restrizione carceraria in passato: nel caso di specie secondo la Corte la ingiusta detenzione era dipesa dalla gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio, ovvero dalla lunga durata dell'incidente di esecuzione. L'avvocatura osserva che la tematica richiamata nell'ordinanza, ossia la eventuale minore afflittività della detenzione ingiusta subita da chi abbia riportato precedenti condanne o abbia subito in passato la restrizione c:arceraria, non aveva attinenza con la questione sollevata dall'Amministrazione, in quanto tali ipotesi 2 possono riguardare qualsiasi soggetto richiedente l'indennizzo, compreso quello che abbia subito l'ingiusta detenzione cautelare da innocente. L'eccezione sollevata dall'amministrazione si riferiva a tutt'altro aspetto, ovvero alla differenza che corre tra il soggetto che abbia sopportato la restrizione e che sia stato riconosciuto innocente e il soggetto, come l'odierno interessato, che sia stato condannato e abbia patito la pena in misura eccedente quella dovuta. Rispetto a questa ultima tipologia di aventi diritto, la giurisprudenza ha prospettato il principio secondo cui occorre procedere, in termini tendenzialmente riduttivi, alla necessaria personalizzazione dell'indennizzo che tenga conto della ontologica differenza tra chi ha subito la detenzione da persona innocente e chi sia stato condannato e abbia subito una carcerazione eccedente quella che doveva scontare. Estraneo e fuorviante rispetto allo specifico profilo sollevato dall'amministrazione è il passaggio dell'ordinanza in cui si fa riferimento alla gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio e alla lunga durata dell'incidente di esecuzione: siffatto aspetto non ha - secondo l'avvocatura- alcuna aderenza logico giuridica con l'esigenza di personalizzazione dell'indennizzo. La durata del procedimento costituisce, come rilevato nella stessa ordinanza, l'ubi consistam della ingiusta detenzione meritevole di indennizzo, sicché senza tale pregiudiziale dato di fatto la questione neppure si porrebbe. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca Tampieri, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore di PE AR in data 6 ottobre 2023 ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo. 2. La Corte, in replica al profilo fatto valere nel corso del procedimento di riparazione dall'amministrazione finanziaria, ha osservato che se è vero che il diritto dell'innocente è da valutare in maniera privilegiata rispetto a quello del colpevole, tuttavia tale assunto non ha carattere assoluto, in ragione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 219/2008, con cui si è precisato spettare ai giudici comuni "valutare le peculiarità di ciascuna fattispecie loro sottoposta, al fine di adeguarvi l'indennizzo previsto dalla legge, alla luce della compromissione del fondamentale valore della persona umana". Nel caso di specie, ha osservato la Corte, la particolarità è data dal fatto l'ingiusta detenzione 3 era dipesa, in parte, anche dalla lunga durata dell'incidente di esecuzione, in esito al quale era stata ricalcolata la pena erroneamente irrogata in violazione del divieto del ne bis in idem, avendo l'istane rimarcato che, a fronte della fondatezza della sua domanda volta ad ottenere il ricalcolo della pena, il giudice della esecuzione aveva non solo errato la decisione, riformata, infatti, dalla Suprema Corte, ma l'aveva fatto anche con immotivato ritardo. In proposito i giudici hanno osservato che di già per sé lungo e ingiustificato doveva ritenersi il tempo di quattro mesi intercorso tra l'introduzione dell'incidente di esecuzione e la fissazione dell'udienza camerale per la discussione dell'istanza di ricalcolo della pena e che parimenti privo di giustificazione era, altresì, il tempo di due mesi intercorso fra la data dell'udienza e quello della decisione, pervenuta, peraltro, solo a seguito di sollecito. A fronte di una decisione sbagliata, per di più con un tempo di attesa di sei mesi, era ragionevole ritenere che chi tale inerzia aveva dovuto subire in regime di detenzione intrannuraria avesse maturato uno stato di personale scoramento, via via progredito nella comprensibile sfiducia nell'amministrazione della giustizia. In ragione di ciò, alla somma risultante dall'applicazione del criterio aritmetico, costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. di euro 516,456,90 e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett.c) espresso in giorni, pari a euro 104.744,10, la Corte ha aggiunto una somma giornaliera pari a euro 10 a titolo di maggiore indennizzo, limitatamente al lasso temporale maturato dal 21 novembre 2016 (data in cui la pena ricalcolata avrebbe dovuto cessare) al 27 gennaio 2017, quando era stato emesso il provvedimento che aveva definito il primo grado dell'incidente di esecuzione, pari a 67 giorni per un totale di 670 euro. La Corte della riparazione ha anche precisato che non si ravvisavano altri elementi per derogare ulteriormente in senso ampliativo, ovvero riduttivo al criterio del calcolo matematico dell'indennizzo con riferimento al residuo periodo di ingiusta detenzione subita. 3. Il percorso argomentativo adottato dalla Corte della riparazione appare esente da profili censurabili. 3.1.L'art. 315 cod. proc. pen., relativo alla procedimento per la riparazione, a proposito della determinazione dell'indennizzo si limita a stabilire che l'entità della riparazione non può, comunque, eccedere la somma di euro 516.456, 90 e a richiamare, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss cod. proc. pen. e, dunque, anche la previsione per cui la riparazione deve essere commisurata alla durata della eventuale 4 espiazione della pena (ovvero della privazione della libertà personale) e alle conseguenze personali e famigliari derivanti dalla condanna. I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta sono stati chiariti da due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 1 del 13/01/1995, Rv. 201035 e Sez.U. n. 24287 del 09/05/2001, Rv. 218975), alla cui stregua la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell'entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà. La liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett.c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita. L'importo così ottenuto deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta. La giurisprudenza ha, indi, chiarito che i giudici, nella liquidazione della riparazione, possono fare ricorso al criterio equitativo, in luogo di quello aritmetico, nei casi in cui la perdita della libertà abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze famigliari e personali abbiano assunto rilievo preponderante rispetto alla durata della custodia cautelare, con danni che il criterio aritmetico non si presta a indennizzare in maniera soddisfacente (ex multis, Sez. 4 n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072; Se2: 4 n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259; Sez 4 n. 3912 del 5/12/2013, dep. 2014, D'Adamo, Rv. 258833). Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero valorizzando lo specifico pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta, purché dia conto in maniera puntuale e corretta dei parametri di riferimento e degli elementi da cui emerga un effetto lesivo maggiore, rispetto alle ricorrenti e fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà (Sez 4 n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv 259237). In altri termini il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la 5 decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251.429). 3.2. Si è anche affermato, come rilevato dal ricorrente, che la liquidazione dell'indennizzo deve tenere conto del fatto che il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente, subisca la detenzione è di norma amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena inflitta. Ne consegue che, se, in linea di principio, il diritto dell'innocente è da valutare in maniera privilegiata rispetto a quello del colpevole, tale conclusione non ha carattere assoluto, ed è compito esclusivo del giudice di merito considerare la peculiarità della situazione, adeguando la liquidazione alla specificità della fattispecie e motivando in modo puntuale sulla sua entità (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241856). 3.3. Sul piano generale i principi su indicati si devono coniugare con quello per cui il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4 , n. 27474 del 02/07/2021, Rv. 281513; Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Cammarano, Rv. 246424; conf. Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi, Rv. 263721; Sez. 4, n. 26388 del 18/4/2007, Leonello, Rv. 236941; Sez. 4, n. 8144 del 20/01/2006 Utano ed altro, Rv. 233666). 4. Nel caso in esame la Corte ha adottato il criterio matematico, con riferimento alla detenzione sofferta a seguito della violazione del bis in idem e si è limitata ad aggiungere per il solo periodo 21 novembre 2016- 27 gennaio 2017 la somma di 10 euro al giorno, sul presupposto che in tale periodo AR avesse patito uno scoramento accentuato, imputabile al ritardo con cui era stata emessa l'ordinanza di ricalcolo della pena ed era stata disposta la liberazione. La valutazione operata dalla Corte non appare irragionevole, in quanto sorretta da adeguato percorso argomentativo, che ha tenuto conto delle specificità del caso concreto, così come imposto dalla giurisprudenza sopra richiamata. Di contro il motivo di ricorso pare incentrato solo sul principio per cui la ingiusta detenzione subita da chi è condannato arreca in linea di massima un grado di sofferenza minore rispetto a quello di chi viene assolto, ma non tiene conto che detto principio è solo tendenziale e deve essere calibrato, cpsì come affermato sia dalla Corte Costituzionale sia dalle Sezioni Unite sopra richiamate, in relazione alle specificità del caso concreto. 6 • • 5 Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Ministero resistente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso in p lì 9 novembre 2023 Il Consig - - -st. Il Presi ente Anna Francesc.