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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1188/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 17/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4257/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17632/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3014F02282 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Resistente_1 , avvocato, proponeva ricorso avverso all'avviso di accertamento n. TF3014F02282, anno d'imposta 2017, notificato il 6.12.2022, relativo a Irpef e relative addizionali, Irap, Iva deduceva a fondamento del ricorso: 1) l'errata determinazione degli imponibili, sia ai fini IRPEF, IVA ed IRAP eccependo che gli importi comunicati dai sostituti d'imposta non risultavano corretti e riservandosi di produrre al riguardo la relativa documentazione probatoria;
2) la non assoggettabilità ad IRAP del reddito prodotto con riferimento all'anno 2017, per carenza del presupposto d'imposta, non sussistendo una stabile organizzazione diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (art. 2, comma
1, del D.Lgs. 446/97), esercitando la propria attività basandosi essenzialmente sulla propria capacità lavorativa deducendo che ai fini IRAP non erano state conteggiate le deduzioni previse e le variazioni in diminuzione.
L'Ufficio si costituiva in giudizio confermando la legittimità dell'avviso di accertamento e chiedeva il rigetto del ricorso.
La CGT di I grado di Napoli con sentenza n. 17632/08/23, depositata il 15/12/2023, ha accolto il ricorso di parte limitatamente all'imposta IRAP mentre confermava la legittimità dell'avviso di accertamento per quanto riguarda le imposte IRFEF ed IVA. Precisamente, così motivando: “Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e, per tale ragione, è suscettibile di essere accolto solo in parte. la dichiarazione del ricorrente non si configura coerente con le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta attestanti che, per l'anno di imposta in contestazione ,il medesimo ha percepito redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni imponibili a tassazione ordinaria, ex articolo 53, comma 1 e comma 2 lett. b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR del 22/12/1986, n. 917.Peraltro pur essendo stata notificata al ricorrente, la relativa comunicazione di irregolarità alla medesima non veniva fornita alcuna riposta………. Peraltro non è irrilevante precisare che parte ricorrente, pur essendosi riservata, nei motivi di ricorso, di comprovare che i compensi certificati dai sostituti di imposta si configuravano errati non ha prodotto alcuna documentazione per confutare la documentazione prodotta dalla resistente……….. Alla luce dei criteri desumibili dall'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, non appare riscontrarsi il requisito dell'autonoma organizzazione, costituente requisito essenziale ai fini della richiesta dell'IRAP. ……………Nel merito, inoltre giova osservare che le dipendenti a cui fa riferimento l'ufficio risultavano assunte con contratto studi professionali al livello 4s, come da Unilav agli atti, dunque con mansioni d'ordine di tipo pratico e che la presenza di due segretarie part time non è comprovato che abbia influito sull'attività di avvocato svolta dal contribuente……….., In merito alle spese per complessivi euro 20.398,00 per immobili e per consumi, configurate dall'ufficio “non trascurabili”, giova osservare che, trattandosi di spese strumentali….”
Avverso la citata pronuncia, l'Ufficio proponeva appello in merito alla disposizione della sentenza che aveva accolto il ricorso limitatamente all'IRAP. I presupposti impositivi, per l'appellante apparivano esistenti nel caso di specie: 1) l'utilizzo non occasionale di lavoro altrui, e la presenza di spese di valore non trascurabile, erano indici della sussistenza del requisito di “autonoma organizzazione “ prevista dall'articolo 2 del D. lgs.446/97. 2) il requisito dell'autonoma organizzazione , secondo la giurisprudenza di legittimità sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'id quod plerumque accidit per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Chiedeva l'accoglimento dell'appello.
Si costituiva l'appellato , deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Veniva rigettata la sospensiva non ricorrendo i motivi, la causa fissata nel merito.
All'udienza odierna esposta i fatti dal relatore la causa veniva decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente affermato dai primi giudici la prova fornita dall'Ufficio per l'imposizione IRAP appariva scarna ed in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito.
Ai fini Irap, il ricorrente aveva omesso la dichiarazione e l'ufficio rilevava la sussistenza nella fattispecie dell'autonoma organizzazione, (cfr verbale del contraddittorio) in quanto dall'analisi del modello Unico PF
2018 ,presentato per l'anno d'imposta 2017, e dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria e dalla documentazione fornita dallo stesso ricorrente risulta che: per l'anno in esame il ricorrente aveva sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente per € 38.756 per n. 2 dipendenti , la Sig.ra Nominativo_1 inquadrata con la qualifica professionale di” personale di segreteria addetto alle attività amministrative” con tipologia contrattuale “ Lavoro a tempo indeterminato “ e la Sig.ra Nominativo_2 inquadrata con la qualifica professionale di” personale di segreteria addetto alle attività amministrative” con tipologia contrattuale
“ Lavoro a tempo indeterminato “ . Inoltre aveva sostenuto spese relative agli immobili per € 20.398 e consumi per € 2.329.
Due sole eccezioni venivano mosse dall'Ufficio: la presenza di spese di valore non trascurabile, precisamente spese relative agli immobili per euro 20.398,00 e consumi per euro 2.329,00, secondo l'utilizzo non occasionale di lavoro altrui.
Il contribuente contestava nel ricorso che spese di fitto e condominio (vedi documentazione in atti) per complessivi euro 20.398,00 potessero considerarsi “non trascurabili”, e che i consumi erano da considerarsi veramente ridotti. Dai documenti in atti rimaneva provato che si trattava (cfr dal contratto di locazione) di un piccolo ufficio di 3,5 vani catastali con un canone di locazione di 1.500,00 euro al mese in Napoli centro, consumi per € 2.329 dunque si trattava di spese strumentali non eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, del resto, non risultano particolari beni strumentali ulteriori utilizzati per l'attività.
Sul secondo punto, cioè l'impiego di personale, il contribuente deduceva innanzitutto che tale elemento non era tra i motivi dell'accertamento, dunque, era illegittimo non potendosi modificare o integrare la motivazione dell'atto impositivo in sedecontenziosa.
Comunque nel merito, il contribuente provava che nel periodo d'imposta accertato si era avvalso di due persone entrambe con contratto part-time, in pratica le stesse si alternavano al lavoro per coprire l'orario di apertura dello studio del professionista. In ogni caso le dipendenti erano state assunte con contratto studi professionali al livello 4s, come da Unilav agli atti, dunque con mansioni d'ordine di tipo pratico. La presenza di due segretarie non influiva sull'attività di avvocato svolta dal contribuente, in quanto sicuramente erano mansioni diverse rispetto a quelle prettamente giuridiche o legali (es. quelle di ricevere le telefonate, di prenotare appuntamenti e gestire l'ordine degli stessi) , non incidevano sulla dimensione produttiva e sul superamento di alcuna soglia che determini il passaggio ad una autonoma struttura organizzativa.
E' assoggettabile a Irap chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti all'esercizio della propria professionalità (Cass. ordd. nn. 7520/16, 16368/17) Cass. ord. n. 1820/17, 22674/14). Rileva dunque, non la quantità delle prestazioni al servizio dello studio del professionista bensì la natura delle mansioni se meramente esecutive oppure interferenti con l'attività professionale, cosa da accertarsi caso per caso da parte del giudice.
Anche in sede di gravame rimane priva di prova la tesi dell'Ufficio secondo la quale esisteva un'autonoma organizzazione idonea ad incrementare il reddito complessivo del contribuente mediante un'organizzazione autodiretta e quindi autonoma per il sol fatto che ci fossero due segretarie alle dipendenze dell'avvocato. Si può affermare che il reddito del professionista nel caso di specie sia ascrivibile direttamente alla sua attività intellettuale e non ad un'autonoma organizzazione del suo studio.
Per quanto esposto l'appello va rigettato e, per l'effetto dichiarata illegittima l'imposizione tributaria impugnata relativamente all'imposta IRAP.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, ogni diversa istanza disattesa o respinta, così definitivamente provvede:
Rigetta l'appello ,
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €1.200,00 oltre spese generali 15% ed oneri accessori come per legge
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 17/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4257/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17632/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3014F02282 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Resistente_1 , avvocato, proponeva ricorso avverso all'avviso di accertamento n. TF3014F02282, anno d'imposta 2017, notificato il 6.12.2022, relativo a Irpef e relative addizionali, Irap, Iva deduceva a fondamento del ricorso: 1) l'errata determinazione degli imponibili, sia ai fini IRPEF, IVA ed IRAP eccependo che gli importi comunicati dai sostituti d'imposta non risultavano corretti e riservandosi di produrre al riguardo la relativa documentazione probatoria;
2) la non assoggettabilità ad IRAP del reddito prodotto con riferimento all'anno 2017, per carenza del presupposto d'imposta, non sussistendo una stabile organizzazione diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (art. 2, comma
1, del D.Lgs. 446/97), esercitando la propria attività basandosi essenzialmente sulla propria capacità lavorativa deducendo che ai fini IRAP non erano state conteggiate le deduzioni previse e le variazioni in diminuzione.
L'Ufficio si costituiva in giudizio confermando la legittimità dell'avviso di accertamento e chiedeva il rigetto del ricorso.
La CGT di I grado di Napoli con sentenza n. 17632/08/23, depositata il 15/12/2023, ha accolto il ricorso di parte limitatamente all'imposta IRAP mentre confermava la legittimità dell'avviso di accertamento per quanto riguarda le imposte IRFEF ed IVA. Precisamente, così motivando: “Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e, per tale ragione, è suscettibile di essere accolto solo in parte. la dichiarazione del ricorrente non si configura coerente con le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta attestanti che, per l'anno di imposta in contestazione ,il medesimo ha percepito redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni imponibili a tassazione ordinaria, ex articolo 53, comma 1 e comma 2 lett. b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR del 22/12/1986, n. 917.Peraltro pur essendo stata notificata al ricorrente, la relativa comunicazione di irregolarità alla medesima non veniva fornita alcuna riposta………. Peraltro non è irrilevante precisare che parte ricorrente, pur essendosi riservata, nei motivi di ricorso, di comprovare che i compensi certificati dai sostituti di imposta si configuravano errati non ha prodotto alcuna documentazione per confutare la documentazione prodotta dalla resistente……….. Alla luce dei criteri desumibili dall'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, non appare riscontrarsi il requisito dell'autonoma organizzazione, costituente requisito essenziale ai fini della richiesta dell'IRAP. ……………Nel merito, inoltre giova osservare che le dipendenti a cui fa riferimento l'ufficio risultavano assunte con contratto studi professionali al livello 4s, come da Unilav agli atti, dunque con mansioni d'ordine di tipo pratico e che la presenza di due segretarie part time non è comprovato che abbia influito sull'attività di avvocato svolta dal contribuente……….., In merito alle spese per complessivi euro 20.398,00 per immobili e per consumi, configurate dall'ufficio “non trascurabili”, giova osservare che, trattandosi di spese strumentali….”
Avverso la citata pronuncia, l'Ufficio proponeva appello in merito alla disposizione della sentenza che aveva accolto il ricorso limitatamente all'IRAP. I presupposti impositivi, per l'appellante apparivano esistenti nel caso di specie: 1) l'utilizzo non occasionale di lavoro altrui, e la presenza di spese di valore non trascurabile, erano indici della sussistenza del requisito di “autonoma organizzazione “ prevista dall'articolo 2 del D. lgs.446/97. 2) il requisito dell'autonoma organizzazione , secondo la giurisprudenza di legittimità sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'id quod plerumque accidit per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Chiedeva l'accoglimento dell'appello.
Si costituiva l'appellato , deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Veniva rigettata la sospensiva non ricorrendo i motivi, la causa fissata nel merito.
All'udienza odierna esposta i fatti dal relatore la causa veniva decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente affermato dai primi giudici la prova fornita dall'Ufficio per l'imposizione IRAP appariva scarna ed in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito.
Ai fini Irap, il ricorrente aveva omesso la dichiarazione e l'ufficio rilevava la sussistenza nella fattispecie dell'autonoma organizzazione, (cfr verbale del contraddittorio) in quanto dall'analisi del modello Unico PF
2018 ,presentato per l'anno d'imposta 2017, e dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria e dalla documentazione fornita dallo stesso ricorrente risulta che: per l'anno in esame il ricorrente aveva sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente per € 38.756 per n. 2 dipendenti , la Sig.ra Nominativo_1 inquadrata con la qualifica professionale di” personale di segreteria addetto alle attività amministrative” con tipologia contrattuale “ Lavoro a tempo indeterminato “ e la Sig.ra Nominativo_2 inquadrata con la qualifica professionale di” personale di segreteria addetto alle attività amministrative” con tipologia contrattuale
“ Lavoro a tempo indeterminato “ . Inoltre aveva sostenuto spese relative agli immobili per € 20.398 e consumi per € 2.329.
Due sole eccezioni venivano mosse dall'Ufficio: la presenza di spese di valore non trascurabile, precisamente spese relative agli immobili per euro 20.398,00 e consumi per euro 2.329,00, secondo l'utilizzo non occasionale di lavoro altrui.
Il contribuente contestava nel ricorso che spese di fitto e condominio (vedi documentazione in atti) per complessivi euro 20.398,00 potessero considerarsi “non trascurabili”, e che i consumi erano da considerarsi veramente ridotti. Dai documenti in atti rimaneva provato che si trattava (cfr dal contratto di locazione) di un piccolo ufficio di 3,5 vani catastali con un canone di locazione di 1.500,00 euro al mese in Napoli centro, consumi per € 2.329 dunque si trattava di spese strumentali non eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, del resto, non risultano particolari beni strumentali ulteriori utilizzati per l'attività.
Sul secondo punto, cioè l'impiego di personale, il contribuente deduceva innanzitutto che tale elemento non era tra i motivi dell'accertamento, dunque, era illegittimo non potendosi modificare o integrare la motivazione dell'atto impositivo in sedecontenziosa.
Comunque nel merito, il contribuente provava che nel periodo d'imposta accertato si era avvalso di due persone entrambe con contratto part-time, in pratica le stesse si alternavano al lavoro per coprire l'orario di apertura dello studio del professionista. In ogni caso le dipendenti erano state assunte con contratto studi professionali al livello 4s, come da Unilav agli atti, dunque con mansioni d'ordine di tipo pratico. La presenza di due segretarie non influiva sull'attività di avvocato svolta dal contribuente, in quanto sicuramente erano mansioni diverse rispetto a quelle prettamente giuridiche o legali (es. quelle di ricevere le telefonate, di prenotare appuntamenti e gestire l'ordine degli stessi) , non incidevano sulla dimensione produttiva e sul superamento di alcuna soglia che determini il passaggio ad una autonoma struttura organizzativa.
E' assoggettabile a Irap chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti all'esercizio della propria professionalità (Cass. ordd. nn. 7520/16, 16368/17) Cass. ord. n. 1820/17, 22674/14). Rileva dunque, non la quantità delle prestazioni al servizio dello studio del professionista bensì la natura delle mansioni se meramente esecutive oppure interferenti con l'attività professionale, cosa da accertarsi caso per caso da parte del giudice.
Anche in sede di gravame rimane priva di prova la tesi dell'Ufficio secondo la quale esisteva un'autonoma organizzazione idonea ad incrementare il reddito complessivo del contribuente mediante un'organizzazione autodiretta e quindi autonoma per il sol fatto che ci fossero due segretarie alle dipendenze dell'avvocato. Si può affermare che il reddito del professionista nel caso di specie sia ascrivibile direttamente alla sua attività intellettuale e non ad un'autonoma organizzazione del suo studio.
Per quanto esposto l'appello va rigettato e, per l'effetto dichiarata illegittima l'imposizione tributaria impugnata relativamente all'imposta IRAP.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, ogni diversa istanza disattesa o respinta, così definitivamente provvede:
Rigetta l'appello ,
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €1.200,00 oltre spese generali 15% ed oneri accessori come per legge