Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 1188
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza del presupposto impositivo IRAP

    La Corte ha ritenuto che la prova fornita dall'Ufficio per l'imposizione IRAP fosse scarna e in contrasto con la giurisprudenza consolidata. Non è stata provata l'esistenza di un'autonoma organizzazione idonea ad incrementare il reddito complessivo del contribuente. Il reddito del professionista è ascrivibile direttamente alla sua attività intellettuale e non a un'autonoma organizzazione dello studio.

  • Rigettato
    Errata determinazione degli imponibili IRPEF e IVA

    La Corte ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per quanto riguarda le imposte IRPEF ed IVA, dato che il contribuente non ha prodotto documentazione per confutare quella dell'Ufficio.

  • Rigettato
    Sussistenza del requisito di autonoma organizzazione ai fini IRAP

    La Corte ha ritenuto che la tesi dell'Ufficio, secondo cui esisteva un'autonoma organizzazione idonea ad incrementare il reddito del contribuente, rimane priva di prova. La presenza di due segretarie alle dipendenze dell'avvocato non è sufficiente a configurare un'autonoma organizzazione. Il reddito del professionista è ascrivibile direttamente alla sua attività intellettuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 1188
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1188
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo