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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/10/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2148 /2024 da:
L'avv. SEMINARA ANNUNZIATO per le parti, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2148 del RVG dell'anno 2024 avente ad oggetto divorzio e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Annunziato Seminara C.F._2
Ricorrenti
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti hanno congiuntamente chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Saracena il 6 giugno 2004, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Saracena al N. 4 parte II, serie A, anno 2004, deducendo che dalla loro unione sono nati i figli il 2 luglio 2007 e il 29 agosto 2010. Persona_1 Per_2
Hanno dedotto che la separazione consensuale è stata omologata con decreto del 18 novembre 2022 del Tribunale di Castrovillari ( RGC n. 1198/2022) senza successive riconciliazioni.
1 Hanno concordato la conferma delle condizioni di separazione già omologate.
2. Deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i suindicati coniugi.
Infatti, con riferimento ai presupposti richiesti per la pronuncia di divorzio, deve rilevarsi che con il suindicato decreto il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale e che, quindi, risulta decorso il termine previsto dall'art. 1 legge 55/2015 senza che siano intervenute riconciliazioni.
2.1. Quanto alle condizioni di divorzio, deve essere recepito l'accordo raggiunto dai coniugi, da ritenersi congruo in ogni sua parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 6 giugno 2004 in Sarace na alle condizioni indicate in parte motiva;
Parte_2
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crosia perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R .
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Provvedimento redatto in collaborazione con il dott. Umile Terranova addetto all'Ufficio per il Processo
Così deciso in Castrovillari, 3 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola
2
L'avv. SEMINARA ANNUNZIATO per le parti, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2148 del RVG dell'anno 2024 avente ad oggetto divorzio e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Annunziato Seminara C.F._2
Ricorrenti
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti hanno congiuntamente chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Saracena il 6 giugno 2004, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Saracena al N. 4 parte II, serie A, anno 2004, deducendo che dalla loro unione sono nati i figli il 2 luglio 2007 e il 29 agosto 2010. Persona_1 Per_2
Hanno dedotto che la separazione consensuale è stata omologata con decreto del 18 novembre 2022 del Tribunale di Castrovillari ( RGC n. 1198/2022) senza successive riconciliazioni.
1 Hanno concordato la conferma delle condizioni di separazione già omologate.
2. Deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i suindicati coniugi.
Infatti, con riferimento ai presupposti richiesti per la pronuncia di divorzio, deve rilevarsi che con il suindicato decreto il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale e che, quindi, risulta decorso il termine previsto dall'art. 1 legge 55/2015 senza che siano intervenute riconciliazioni.
2.1. Quanto alle condizioni di divorzio, deve essere recepito l'accordo raggiunto dai coniugi, da ritenersi congruo in ogni sua parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 6 giugno 2004 in Sarace na alle condizioni indicate in parte motiva;
Parte_2
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crosia perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R .
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Provvedimento redatto in collaborazione con il dott. Umile Terranova addetto all'Ufficio per il Processo
Così deciso in Castrovillari, 3 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola
2