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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/12/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 923/2016
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LA, sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dr. Maria
AZ IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Tuorto
attore
e
P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Francesco Cristiani e dall'avv. Dario Bergamo
convenuta nonché
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Puterio terza chiamata
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto condannarsi Parte_1 CP_1
in qualità di proprietaria e gestore dell'International camping village sito in Praia a
[...]
Mare (CS), al risarcimento dei danni sofferti a causa delle lesioni riportate a seguito del sinistro occorsogli al campo da basket sito all'interno della struttura ricettiva presso il quale era ospite, quantificati in complessivi € 89.291,96, di cui € 54.584,40 per danno biologico, €
1 19.448,00 per danno morale ed € 1.532,06 per danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute, o nelle diverse somme accertate in corso di causa.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto di aver prenotato una vacanza dal 3.8.2014 al
16.8.2014 presso l'International camping village di Praia a Mare, gestito dalla società CP_1
e che, in data 12.8.2014, verso le ore 17.00, in occasione di una partita di pallacanestro
[...] svoltasi all'interno del campo da basket ivi esistente, mentre si spostava seguendo le fasi di gioco, scivolava e cadeva a terra in avanti, finendo con entrambe le braccia sotto il corpo, a causa della disgregazione e della frammentazione del manto bituminoso che ricopriva la pavimentazione del campo;
a seguito dell'incidente, i sanitari operanti presso l'ospedale di
LA ove era stato trasportato gli avrebbero diagnosticato “frattura comminuta polso sinistro.
Lussazione radio-ulnare e ulno carpica sinistra. esiti di lussazione gomito destro. Algia toracica post traumatica, contusioni multiple. Cervicalgia post traumatica” [v. lett. d) dell'atto di citazione]; sicché, in data 13.8.2014 sarebbe stato costretto ad interrompere anticipatamente le vacanze e a rientrare presso la propria abitazione;
in data 16.8.2014, sarebbe stato ricoverato presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, ove i medici operanti avrebbero confermato la diagnosi formulata dai sanitari calabresi, per poi essere dimesso il
20.8.2014; dopo essersi sottoposto ad una serie di visite mediche e di controlli radiografici, sarebbe stato dichiarato clinicamente guarito in data 23.3.2015 dagli operatori sanitari dell'ospedale Cardarelli.
Secondo l'assunto di parte attrice, il sinistro occorso sarebbe, dunque, addebitabile esclusivamente alla società per non aver provveduto alla regolare custodia e CP_1 manutenzione della pavimentazione del campo da basket esistente presso la struttura ricettiva
International camping village che la stessa gestiva.
Per tali ragioni, l'attore ha chiesto condannarsi la società convenuta al risarcimento dei danni sia a titolo di responsabilità extracontrattuale ex artt. 2049 e 2051 c.c. che a titolo di responsabilità contrattuale da danno da vacanza rovinata.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, ha chiesto, in CP_1 via principale, il rigetto della domanda attrice poiché infondata, per essere le circostanze di fatto dedotte nell'atto introduttivo prive di sostegno probatorio;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi la responsabilità esclusiva o, quantomeno, concorsuale dell'attore nella causazione del danno lamentato, con conseguente riduzione della misura del risarcimento in relazione alla gravità della colpa a lui addebitabile;
ha chiesto, altresì, di essere autorizzata alla chiamata in causa della per essere da essa manlevata in caso di Controparte_2
2 accoglimento della domanda attorea e di condanna al risarcimento del danno in virtù della copertura assicurativa prestata in suo favore per la responsabilità civile verso terzi.
Pur regolarmente citata in giudizio da non si CP_1 Controparte_2 costituiva, sicché veniva dichiarata contumace alla prima udienza di comparizione (v. verbale d'udienza del 5.12.2017).
Alla stessa udienza, anche la parte attrice aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa essendo sorto, alla luce delle deduzioni formulate dalla Controparte_2 parte convenuta nel suo primo atto difensivo, l'interesse ad estendere la domanda di risarcimento danni anche nei confronti della compagnia di assicurazione.
La compagnia si costituiva in giudizio in data 19.6.2018, a Controparte_2 seguito della notifica della citazione ad opera della parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda attorea sul presupposto per cui la causazione dell'evento fosse addebitabile esclusivamente all'attore.
Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità della chiamata in causa di
[...] avanzata dalla parte attrice, non essendo consentito al danneggiato, se Controparte_2 non in via eccezionale, di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno.
In questo senso si è espressa, ex plurimis, Cass. n. 5259/2021 secondo cui “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana”.
Non rientrando il caso in esame tra le ipotesi eccezionali per le quali è consentita l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa che assicura il danneggiante per la responsabilità civile verso i terzi, la chiamata in causa di da Controparte_2 parte dell'attore deve dichiararsi inammissibile.
Nel merito, la domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione nei limiti di seguito specificati.
3 Com'è noto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La più recente e autorevole giurisprudenza di legittimità è orientata ad attribuire alla responsabilità per le cose in custodia natura oggettiva, con la conseguenza che grava sul danneggiato l'onere di provare esclusivamente il danno patito e la sua derivazione dalla cosa in custodia, a nulla rilevando l'elemento soggettivo della colpa del custode, mentre spetta al danneggiante dimostrare, ai fini liberatori, l'incidenza del caso fortuito nella causazione del danno, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto imputabile allo stesso danneggiato o a un terzo, imprevedibile e inevitabile.
In questo senso si è espressa Cass. SS.UU. n. 20943/2022, secondo cui “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” [in senso conforme v. anche Cass. n. 11152/2023, secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa
o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227
c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”].
Ebbene, nel caso di specie, l'attore ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, dimostrando il danno patito (lesioni personali) e il nesso di causalità tra questo e la cosa oggetto di custodia (campo da basket sito all'interno della struttura ricettiva International camping village gestita dalla società . CP_1
Innanzitutto, dalla visura camerale della (allegato n. 17 al fascicolo di parte CP_1 attrice) si evince che la società convenuta è in attività dal 1.8.2000 e ha come oggetto sociale la realizzazione e/o la gestione di strutture turistico-ricettive, esercitata, tra le altre sedi, anche nel campeggio-villaggio turistico sito in Praia a Mare;
tale circostanza emerge, altresì, dal contratto di soggiorno stipulato tra e , oltre che Controparte_3 Parte_1
4 dalla ricevuta d'acconto e di pagamento emesse da (allegati n. Controparte_3
13, 14 e 15 al fascicolo di parte attrice) ove si legge, nell'intestazione dei documenti, la denominazione sociale della CP_1
Quanto alla verificazione dell'evento dannoso, alla entità delle lesioni personali sofferte dall'attore e al nesso di causalità tra queste e l'evento, tali elementi costitutivi della responsabilità aquiliana possono dirsi dimostrati dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in sede istruttoria e dalla documentazione sanitaria versata in atti.
Invero, il teste , indifferente, escusso all'udienza del 16.9.2021 (v. verbale Testimone_1
d'udienza), ha dichiarato: “ricordo che il 12.08.2014 mi trovavo presso il camping
International sito in Praia a Mare in quanto ospite di mio suocero, ma comunque registrato insieme a mia moglie;
ho assistito personalmente ai fatti di causa, ovvero ho Persona_1 visto che (che già conoscevo) era intento a partecipare ad una partita di Parte_1 basket a squadre organizzata per Ferragosto dall'animazione del villaggio, allorquando mentre era da solo ed indossava scarpe ginniche è caduto in avanti riparandosi con le braccia in quanto la pavimentazione del campo di basket si è sgretolata;
in seguito alla caduta l'attore lamentava dolori e non riusciva ad alzarsi da terra;
è stato chiamato il presidio del 118 ed un'autombulanza l'ha portato in ospedale (non ricordo quale); altri due ragazzi durante la partita sono caduti ma non si sono feriti […]”; “ricordo che il 12.08.2014 la pavimentazione del campo di basket presentava granelli staccatisi durante la partita, ricordo infatti che prima dell'inizio della stessa non vi erano segni di dissesto sul pavimento;
tengo a precisare che quella di cui ho riferito è stata l'unica partita di basket a cui ho assistito”.
Il teste figlia dell'attore, escusso all'udienza del 17.11.2022 (v. verbale Tes_2
d'udienza), ha dichiarato: “[…] mi trovavo presso il campo da basket per seguire la partita e fare il tifo per la squadra di mio padre. Verso la fine della partita mio padre è caduto ed è stato subito soccorso dai presenti;
io sono entrata in campo e andando verso di lui mi sono accorta, indossando le infradito, che si tendeva a scivolare;
sul campo erano presenti dei frammenti della pavimentazione in cemento che si potevano anche prendere in mano”; “la caduta è avvenuta nei pressi del centrocampo mentre mio padre seguiva le fasi di gioco della partita che stava disputando”; “mio padre, come gli atri giocatori, indossava le scarpette da ginnastica”; “dopo la caduta mio padre lamentava dei dolori alle braccia e non riusciva ad alzarsi da terra;
sono stati chiamati i soccorsi e dopo circa 50 minuti è arrivata un'ambulanza che lo ha prima soccorso sul posto e poi trasportato presso l'ospedale di
LA”; “mio padre è un grande sportivo e ha sempre giocato a basket a livello amatoriale”;
5 “preciso che nella parte del campo in cui mio padre è caduto il manto era sgretolato, granuloso”; “ricordo che sono scivolate altre persone, non nello stesso punto, ma senza farsi male”.
Il teste , escusso all'udienza del 7.9.2023 (v. verbale d'udienza), in Testimone_3 qualità di dipendente della all'epoca dei fatti, ha dichiarato: “Non ho assistito CP_1 all'incidente nel quale è rimasto coinvolto e perciò non sono in grado di Parte_1 riferire come si è verificato. […] So che ogni anno veniva fatta la sistemazione e la manutenzione del campo da basket, compreso il pavimento, ma non so se sia stata fatta anche nel 2014 perché non me ne occupavo io. Siccome lavoravo presso la struttura posso riferire che il campo da basket nel 2014 era pulito, nel senso che non vi era la presenza di foglie, ma non sono in grado di riferire se sul pavimento ci fosse qualche buca o qualche dislivello.
Dopo che è successo il fatto non ho avuto modo di vedere le condizioni del pavimento del campo”.
Il teste dipendente della all'epoca dei fatti, escusso all'udienza del Tes_4 CP_1
31.10.2023 (v. verbale d'udienza) ha dichiarato: “Ogni anno, prima di aprire la struttura, tra aprile e i primi di maggio, si procedeva alla pulizia e alla sistemazione dei campi sportivi, anche di quello da basket. Ciò è accaduto anche nel 2014. Anche io personalmente mi sono occupato della manutenzione e ciò ho fatto anche nel 2014. Non ricordo se il campo da basket nel 2014, prima dell'apertura del villaggio, presentava delle problematiche al pavimento, ma se c'erano sicuramente si è provveduto, perché così facevamo tutti gli anni.
[…] La pavimentazione del campo da basket, se necessario, prima dell'apertura, veniva ripristinata con il cemento. Nell'agosto del 2014 quando è successo l'incidente io non ero presente sul campo. Non ricordo con precisione lo stato della pavimentazione ma se ci fosse stato qualche problema sarei stato chiamato, perché ogni volta che c'era qualcosa da ripristinare mi chiamavano dall'ufficio e io provvedevo”.
Il reso istruttorio, dunque, consente di ritenere provata la verificazione dell'evento dannoso per come descritto nell'atto introduttivo del giudizio, nonché la sussistenza del nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e le lesioni riportate dall'attore, nella misura in cui si evince che la caduta di è stata causata da un dissesto della pavimentazione del campo Parte_1 da basket, non percettibile prima dell'utilizzo del campo ma creatosi solo al momento dell'azione di gioco.
D'altra parte, la società convenuta non ha fornito la prova liberatoria della incidenza del caso fortuito o della responsabilità esclusiva o, quantomeno, concorsuale dell'attore o di terzi nella causazione dell'evento, essendo emerso, per contro, che l'attore fosse propenso all'attività
6 sportiva e che anche altre persone erano cadute all'interno del medesimo campo da basket, pur non nello stesso punto e senza riportare lesioni.
Ebbene, a seguito dell'incidente occorso, dalla documentazione sanitaria in atti (v. allegato n.
3 al fascicolo di parte attrice) si evince che in data 12.8.2014 i sanitari operanti presso il
Pronto soccorso di LA hanno diagnosticato all'attore “frattura comminuta polso sx, lussazione radio-ulnare e ulno-carpica sx, esiti lussazione gomito dx, algia toracica post- traumatica, contusioni multiple, cervicalgia post-traumatica”. In data 16.8.2014, l'attore si recava presso l'unità ospedaliera Cardarelli di Napoli i cui sanitari, a seguito di esame radiologico, gli diagnosticavano, con riguardo al gomito e al polso sinistro “frattura pluriframmentaria metaepifisaria distale del radio, microdistacco a carico della stiloide ulnare”, con riguardo al torace per coste “non apprezzabili […] chiare rime di frattura in atto
a carico degli archi costali” mentre, con riguardo al gomito destro, “piccolo distacco osseo all'apice della coronoide ulnare”. In data 19.8.2014, sempre presso il medesimo presidio ospedaliero, l'attore veniva sottoposto ad intervento chirurgico di fissazione esterna e veniva dimesso il 20.8.2014. Dopo essersi sottoposto ad una serie di visite ortopediche, in data
23.3.2015 l'attore veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico-legale (v. allegato n. 11 al fascicolo di parte attrice).
Ebbene, in sede di CTU medico-legale esperita nell'ambito del presente giudizio, la dott.ssa ha accertato che l'attore, a seguito della caduta occorsa il 12.8.2014, Persona_2
“riportava una frattura scomposta comminuta a più frammenti della metaepifisi distale del radio sx e del terzo prossimale della diafisi radiale sx con interessamento della superficie articolare e lussazione radio ulnare e ulno carpica a destra con distacco parcellare della apofisi coronoide a destra. Tali lesioni hanno necessitato di cure mediche e chirurgiche e di un congruo periodo di riposo e riabilitazione” (v. p. 12 della CTU).
Secondo il CTU, sul piano della causalità materiale, tali postumi devono ritenersi
“causalmente compatibili con le modalità di accadimento dell'evento lesivo, così come correla l'adeguatezza dei criteri di riferimento etiologico (efficienza quali-quantitativa del trauma, modale, cronologico, topografico e di esclusione di altre cause) di cui alla metodologia medico-legale del nesso di causalità”. Il consulente tecnico, invero, ha affermato che “le lesioni riscontrate possono aver fatto seguito al fatto lesivo per cui è causa, così come
è deducibile dalla certificazione sanitaria e circostanziale, il che rende causalmente compatibile il criterio cronologico. Analogamente soddisfatto è il criterio topografico tra punto di applicazione della vis lesiva e lesioni. Così come risultano soddisfatti i criteri della efficienza qualitativa del trauma e della continuità fenomenica” (v. p. 12 della CTU).
7 Alla luce degli accertamenti eseguiti, il CTU è giunto altresì ad escludere l'operatività di altre possibili cause che avrebbero potuto condurre alla verificazione dell'evento (“la negatività dello stato anteriore della persona offesa rende adeguato anche il criterio di esclusione di altre cause”, v. p. 12 della CTU).
In definitiva, il consulente tecnico ha riconosciuto in favore dell'attore un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 40, corrispondente al periodo di immobilizzazione, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 e un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 150, con un danno biologico complessivo pari al 12% (v. pp. 13 e 14 della CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise.
Alla luce del quadro probatorio in atti e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, può dunque ritenersi accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. di per le lesioni CP_1 riportate da a seguito dell'incidente occorsogli durante una partita disputata Parte_1 all'interno del campo di basket sito nella struttura ricettiva International camping village gestita dalla società convenuta.
Orbene, tenuto conto della natura delle lesioni, non v'è dubbio che il quadro morboso evidenziato dal consulente tecnico costituisce espressione del c.d. danno biologico, inteso quale menomazione della complessiva integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata.
Considerata l'età dell'attore al momento dell'evento dannoso (54 anni) e seguendo i criteri equitativi di risarcimento del danno seguiti da questo Tribunale (Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale – Tribunale di Milano – anno 2024), il danno biologico e il danno morale subìti da possono essere quantificati in complessivi € 44.558,50 (di cui Parte_1
€ 4.600,00 per danno biologico da inabilità temporanea totale – per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta al 100%: € 115,00 – € 1.725,00 per inabilità temporanea parziale al
75%, € 1.725,00 per inabilità parziale temporanea al 50%, € 4.312,50 per inabilità temporanea parziale al 25%, nonché € 32.196,00 per danno biologico da inabilità permanente e danno morale, di cui € 25.153,00 per danno biologico ed € 7.043,00 per danno morale).
Il totale, già determinato all'attualità, deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma suindicata (€ 44.558,50), devalutata alla data dell'evento
(12.8.2014) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della
8 presente sentenza, nonché degli interessi al tasso legale, sulla somma così determinata
(divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione al soddisfo.
All'attore spetta anche il rimborso delle spese mediche sostenute e documentate che ammontano ad € 1.496,84, da rivalutarsi, secondo gli indici ISTAT, dalle date in cui sono state sostenute fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle somme originariamente sostenute e rivalutate anno per anno fino alla pubblicazione delle presente sentenza e, successivamente, sulla somma così ottenuta (dopo rivalutazione ed interessi legali fino alla pubblicazione delle presente sentenza) fino al soddisfo.
Non può, invece, essere riconosciuto il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, pure richiesto dalla parte attrice.
Invero, l'art. 46 D. L.vo n. 79/2011, stabilisce che nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo
1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.
Ebbene, dalla ricevuta di pagamento n. 1484 del 13.8.2014 (v. allegato n. 15 al fascicolo di parte attrice) risulta che aveva prenotato il soggiorno all'interno Parte_1 dell'International camping village dal 3.8.2014 al 13.8.2014 e, considerando che il sinistro si
è verificato il giorno 12.8.2014, verso le ore 17.00, non può ravvisarsi nel caso di specie un apprezzabile pregiudizio connesso alla riduzione del tempo di godimento della vacanza, meritevole di risarcimento.
In definitiva, la va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma CP_1 complessiva di € 46.055,34, di cui € 44.558,50 (somma già calcolata all'attualità) per il risarcimento del danno non patrimoniale ed € 1.496,84 per il risarcimento del danno patrimoniale, danni subìti in occasione del sinistro, oltre rivalutazione da applicarsi solo sulle spese mediche sostenute, ed interessi legali, da calcolarsi come sopra già precisato.
È, poi, fondata la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti CP_1 della terza chiamata.
Risulta stipulata polizza assicurativa n. 101881563, avente efficacia annuale dal 25.6.2013 al
15.6.2014 e rinnovabile tacitamente, con la quale le parti contraenti hanno stabilito per la responsabilità civile versi terzi un massimale di € 1.500.000,00 per ogni sinistro, €
9 1.500.000,00 per ogni persona ed € 1.500.000,00 per ogni cosa (v. doc. 2 allegato al fascicolo di parte convenuta).
In virtù della clausola di tacito rinnovo della polizza e in assenza di prova in ordine ad una espressa revoca della convenzione, la copertura assicurativa deve ritenersi operante anche con riguardo al sinistro per cui è causa, occorso all'attore in data 12.8.2014.
Del resto, non vi sono contestazioni sul contratto di assicurazione, sulla sua applicazione nel caso di specie o su eventuali franchigie.
Alla luce di quanto precede, considerato che ai sensi dell'art. 1917 c.c. nell'assicurazione per la responsabilità civile l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, grava su in virtù della polizza assicurativa stipulata con Controparte_2
l'obbligo di manlevare la società assicurata delle conseguenze risarcitorie CP_1 connesse alla sua accertata responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti dell'attore.
In conclusione, occorre condannare a tenere indenne la Controparte_2 CP_1 di quanto questa dovrà corrispondere a .
[...] Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in relazione al quarto scaglione di valore, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, della natura e dalla complessità della controversia.
Le spese di lite liquidate in favore dell'attore sono, infine, distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Luigi Tuorto.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di CP_1
In forza della polizza assicurativa e stante il disposto dell'art. 1917 c.c. va disposta la condanna di a tenere indenne la anche per le Controparte_2 CP_1 somme che dovrà pagare a titolo di spese di giudizio e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la richiesta di chiamata in causa di Controparte_2 avanzata da e lo condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
liquidate in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre il Controparte_2 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
10 - condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_1
della somma complessiva di € 46.055,34, a titolo di risarcimento danni, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione, il tutto per come precisato in motivazione;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di CP_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 8.402,00, di cui € 786,00 Parte_1 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Luigi Tuorto;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
- condanna la a tenere indenne la per le somme Controparte_2 CP_1 che pagherà in favore dell'attore, incluse le spese di lite e quelle di CTU;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento, in favore di delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
8.375,00, di cui € 759,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in LA il 3 dicembre 2025.
Il giudice
Maria AZ IA
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LA, sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dr. Maria
AZ IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Tuorto
attore
e
P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Francesco Cristiani e dall'avv. Dario Bergamo
convenuta nonché
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Puterio terza chiamata
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto condannarsi Parte_1 CP_1
in qualità di proprietaria e gestore dell'International camping village sito in Praia a
[...]
Mare (CS), al risarcimento dei danni sofferti a causa delle lesioni riportate a seguito del sinistro occorsogli al campo da basket sito all'interno della struttura ricettiva presso il quale era ospite, quantificati in complessivi € 89.291,96, di cui € 54.584,40 per danno biologico, €
1 19.448,00 per danno morale ed € 1.532,06 per danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute, o nelle diverse somme accertate in corso di causa.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto di aver prenotato una vacanza dal 3.8.2014 al
16.8.2014 presso l'International camping village di Praia a Mare, gestito dalla società CP_1
e che, in data 12.8.2014, verso le ore 17.00, in occasione di una partita di pallacanestro
[...] svoltasi all'interno del campo da basket ivi esistente, mentre si spostava seguendo le fasi di gioco, scivolava e cadeva a terra in avanti, finendo con entrambe le braccia sotto il corpo, a causa della disgregazione e della frammentazione del manto bituminoso che ricopriva la pavimentazione del campo;
a seguito dell'incidente, i sanitari operanti presso l'ospedale di
LA ove era stato trasportato gli avrebbero diagnosticato “frattura comminuta polso sinistro.
Lussazione radio-ulnare e ulno carpica sinistra. esiti di lussazione gomito destro. Algia toracica post traumatica, contusioni multiple. Cervicalgia post traumatica” [v. lett. d) dell'atto di citazione]; sicché, in data 13.8.2014 sarebbe stato costretto ad interrompere anticipatamente le vacanze e a rientrare presso la propria abitazione;
in data 16.8.2014, sarebbe stato ricoverato presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, ove i medici operanti avrebbero confermato la diagnosi formulata dai sanitari calabresi, per poi essere dimesso il
20.8.2014; dopo essersi sottoposto ad una serie di visite mediche e di controlli radiografici, sarebbe stato dichiarato clinicamente guarito in data 23.3.2015 dagli operatori sanitari dell'ospedale Cardarelli.
Secondo l'assunto di parte attrice, il sinistro occorso sarebbe, dunque, addebitabile esclusivamente alla società per non aver provveduto alla regolare custodia e CP_1 manutenzione della pavimentazione del campo da basket esistente presso la struttura ricettiva
International camping village che la stessa gestiva.
Per tali ragioni, l'attore ha chiesto condannarsi la società convenuta al risarcimento dei danni sia a titolo di responsabilità extracontrattuale ex artt. 2049 e 2051 c.c. che a titolo di responsabilità contrattuale da danno da vacanza rovinata.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, ha chiesto, in CP_1 via principale, il rigetto della domanda attrice poiché infondata, per essere le circostanze di fatto dedotte nell'atto introduttivo prive di sostegno probatorio;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi la responsabilità esclusiva o, quantomeno, concorsuale dell'attore nella causazione del danno lamentato, con conseguente riduzione della misura del risarcimento in relazione alla gravità della colpa a lui addebitabile;
ha chiesto, altresì, di essere autorizzata alla chiamata in causa della per essere da essa manlevata in caso di Controparte_2
2 accoglimento della domanda attorea e di condanna al risarcimento del danno in virtù della copertura assicurativa prestata in suo favore per la responsabilità civile verso terzi.
Pur regolarmente citata in giudizio da non si CP_1 Controparte_2 costituiva, sicché veniva dichiarata contumace alla prima udienza di comparizione (v. verbale d'udienza del 5.12.2017).
Alla stessa udienza, anche la parte attrice aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa essendo sorto, alla luce delle deduzioni formulate dalla Controparte_2 parte convenuta nel suo primo atto difensivo, l'interesse ad estendere la domanda di risarcimento danni anche nei confronti della compagnia di assicurazione.
La compagnia si costituiva in giudizio in data 19.6.2018, a Controparte_2 seguito della notifica della citazione ad opera della parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda attorea sul presupposto per cui la causazione dell'evento fosse addebitabile esclusivamente all'attore.
Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità della chiamata in causa di
[...] avanzata dalla parte attrice, non essendo consentito al danneggiato, se Controparte_2 non in via eccezionale, di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno.
In questo senso si è espressa, ex plurimis, Cass. n. 5259/2021 secondo cui “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana”.
Non rientrando il caso in esame tra le ipotesi eccezionali per le quali è consentita l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa che assicura il danneggiante per la responsabilità civile verso i terzi, la chiamata in causa di da Controparte_2 parte dell'attore deve dichiararsi inammissibile.
Nel merito, la domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione nei limiti di seguito specificati.
3 Com'è noto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La più recente e autorevole giurisprudenza di legittimità è orientata ad attribuire alla responsabilità per le cose in custodia natura oggettiva, con la conseguenza che grava sul danneggiato l'onere di provare esclusivamente il danno patito e la sua derivazione dalla cosa in custodia, a nulla rilevando l'elemento soggettivo della colpa del custode, mentre spetta al danneggiante dimostrare, ai fini liberatori, l'incidenza del caso fortuito nella causazione del danno, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto imputabile allo stesso danneggiato o a un terzo, imprevedibile e inevitabile.
In questo senso si è espressa Cass. SS.UU. n. 20943/2022, secondo cui “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” [in senso conforme v. anche Cass. n. 11152/2023, secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa
o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227
c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”].
Ebbene, nel caso di specie, l'attore ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, dimostrando il danno patito (lesioni personali) e il nesso di causalità tra questo e la cosa oggetto di custodia (campo da basket sito all'interno della struttura ricettiva International camping village gestita dalla società . CP_1
Innanzitutto, dalla visura camerale della (allegato n. 17 al fascicolo di parte CP_1 attrice) si evince che la società convenuta è in attività dal 1.8.2000 e ha come oggetto sociale la realizzazione e/o la gestione di strutture turistico-ricettive, esercitata, tra le altre sedi, anche nel campeggio-villaggio turistico sito in Praia a Mare;
tale circostanza emerge, altresì, dal contratto di soggiorno stipulato tra e , oltre che Controparte_3 Parte_1
4 dalla ricevuta d'acconto e di pagamento emesse da (allegati n. Controparte_3
13, 14 e 15 al fascicolo di parte attrice) ove si legge, nell'intestazione dei documenti, la denominazione sociale della CP_1
Quanto alla verificazione dell'evento dannoso, alla entità delle lesioni personali sofferte dall'attore e al nesso di causalità tra queste e l'evento, tali elementi costitutivi della responsabilità aquiliana possono dirsi dimostrati dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in sede istruttoria e dalla documentazione sanitaria versata in atti.
Invero, il teste , indifferente, escusso all'udienza del 16.9.2021 (v. verbale Testimone_1
d'udienza), ha dichiarato: “ricordo che il 12.08.2014 mi trovavo presso il camping
International sito in Praia a Mare in quanto ospite di mio suocero, ma comunque registrato insieme a mia moglie;
ho assistito personalmente ai fatti di causa, ovvero ho Persona_1 visto che (che già conoscevo) era intento a partecipare ad una partita di Parte_1 basket a squadre organizzata per Ferragosto dall'animazione del villaggio, allorquando mentre era da solo ed indossava scarpe ginniche è caduto in avanti riparandosi con le braccia in quanto la pavimentazione del campo di basket si è sgretolata;
in seguito alla caduta l'attore lamentava dolori e non riusciva ad alzarsi da terra;
è stato chiamato il presidio del 118 ed un'autombulanza l'ha portato in ospedale (non ricordo quale); altri due ragazzi durante la partita sono caduti ma non si sono feriti […]”; “ricordo che il 12.08.2014 la pavimentazione del campo di basket presentava granelli staccatisi durante la partita, ricordo infatti che prima dell'inizio della stessa non vi erano segni di dissesto sul pavimento;
tengo a precisare che quella di cui ho riferito è stata l'unica partita di basket a cui ho assistito”.
Il teste figlia dell'attore, escusso all'udienza del 17.11.2022 (v. verbale Tes_2
d'udienza), ha dichiarato: “[…] mi trovavo presso il campo da basket per seguire la partita e fare il tifo per la squadra di mio padre. Verso la fine della partita mio padre è caduto ed è stato subito soccorso dai presenti;
io sono entrata in campo e andando verso di lui mi sono accorta, indossando le infradito, che si tendeva a scivolare;
sul campo erano presenti dei frammenti della pavimentazione in cemento che si potevano anche prendere in mano”; “la caduta è avvenuta nei pressi del centrocampo mentre mio padre seguiva le fasi di gioco della partita che stava disputando”; “mio padre, come gli atri giocatori, indossava le scarpette da ginnastica”; “dopo la caduta mio padre lamentava dei dolori alle braccia e non riusciva ad alzarsi da terra;
sono stati chiamati i soccorsi e dopo circa 50 minuti è arrivata un'ambulanza che lo ha prima soccorso sul posto e poi trasportato presso l'ospedale di
LA”; “mio padre è un grande sportivo e ha sempre giocato a basket a livello amatoriale”;
5 “preciso che nella parte del campo in cui mio padre è caduto il manto era sgretolato, granuloso”; “ricordo che sono scivolate altre persone, non nello stesso punto, ma senza farsi male”.
Il teste , escusso all'udienza del 7.9.2023 (v. verbale d'udienza), in Testimone_3 qualità di dipendente della all'epoca dei fatti, ha dichiarato: “Non ho assistito CP_1 all'incidente nel quale è rimasto coinvolto e perciò non sono in grado di Parte_1 riferire come si è verificato. […] So che ogni anno veniva fatta la sistemazione e la manutenzione del campo da basket, compreso il pavimento, ma non so se sia stata fatta anche nel 2014 perché non me ne occupavo io. Siccome lavoravo presso la struttura posso riferire che il campo da basket nel 2014 era pulito, nel senso che non vi era la presenza di foglie, ma non sono in grado di riferire se sul pavimento ci fosse qualche buca o qualche dislivello.
Dopo che è successo il fatto non ho avuto modo di vedere le condizioni del pavimento del campo”.
Il teste dipendente della all'epoca dei fatti, escusso all'udienza del Tes_4 CP_1
31.10.2023 (v. verbale d'udienza) ha dichiarato: “Ogni anno, prima di aprire la struttura, tra aprile e i primi di maggio, si procedeva alla pulizia e alla sistemazione dei campi sportivi, anche di quello da basket. Ciò è accaduto anche nel 2014. Anche io personalmente mi sono occupato della manutenzione e ciò ho fatto anche nel 2014. Non ricordo se il campo da basket nel 2014, prima dell'apertura del villaggio, presentava delle problematiche al pavimento, ma se c'erano sicuramente si è provveduto, perché così facevamo tutti gli anni.
[…] La pavimentazione del campo da basket, se necessario, prima dell'apertura, veniva ripristinata con il cemento. Nell'agosto del 2014 quando è successo l'incidente io non ero presente sul campo. Non ricordo con precisione lo stato della pavimentazione ma se ci fosse stato qualche problema sarei stato chiamato, perché ogni volta che c'era qualcosa da ripristinare mi chiamavano dall'ufficio e io provvedevo”.
Il reso istruttorio, dunque, consente di ritenere provata la verificazione dell'evento dannoso per come descritto nell'atto introduttivo del giudizio, nonché la sussistenza del nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e le lesioni riportate dall'attore, nella misura in cui si evince che la caduta di è stata causata da un dissesto della pavimentazione del campo Parte_1 da basket, non percettibile prima dell'utilizzo del campo ma creatosi solo al momento dell'azione di gioco.
D'altra parte, la società convenuta non ha fornito la prova liberatoria della incidenza del caso fortuito o della responsabilità esclusiva o, quantomeno, concorsuale dell'attore o di terzi nella causazione dell'evento, essendo emerso, per contro, che l'attore fosse propenso all'attività
6 sportiva e che anche altre persone erano cadute all'interno del medesimo campo da basket, pur non nello stesso punto e senza riportare lesioni.
Ebbene, a seguito dell'incidente occorso, dalla documentazione sanitaria in atti (v. allegato n.
3 al fascicolo di parte attrice) si evince che in data 12.8.2014 i sanitari operanti presso il
Pronto soccorso di LA hanno diagnosticato all'attore “frattura comminuta polso sx, lussazione radio-ulnare e ulno-carpica sx, esiti lussazione gomito dx, algia toracica post- traumatica, contusioni multiple, cervicalgia post-traumatica”. In data 16.8.2014, l'attore si recava presso l'unità ospedaliera Cardarelli di Napoli i cui sanitari, a seguito di esame radiologico, gli diagnosticavano, con riguardo al gomito e al polso sinistro “frattura pluriframmentaria metaepifisaria distale del radio, microdistacco a carico della stiloide ulnare”, con riguardo al torace per coste “non apprezzabili […] chiare rime di frattura in atto
a carico degli archi costali” mentre, con riguardo al gomito destro, “piccolo distacco osseo all'apice della coronoide ulnare”. In data 19.8.2014, sempre presso il medesimo presidio ospedaliero, l'attore veniva sottoposto ad intervento chirurgico di fissazione esterna e veniva dimesso il 20.8.2014. Dopo essersi sottoposto ad una serie di visite ortopediche, in data
23.3.2015 l'attore veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico-legale (v. allegato n. 11 al fascicolo di parte attrice).
Ebbene, in sede di CTU medico-legale esperita nell'ambito del presente giudizio, la dott.ssa ha accertato che l'attore, a seguito della caduta occorsa il 12.8.2014, Persona_2
“riportava una frattura scomposta comminuta a più frammenti della metaepifisi distale del radio sx e del terzo prossimale della diafisi radiale sx con interessamento della superficie articolare e lussazione radio ulnare e ulno carpica a destra con distacco parcellare della apofisi coronoide a destra. Tali lesioni hanno necessitato di cure mediche e chirurgiche e di un congruo periodo di riposo e riabilitazione” (v. p. 12 della CTU).
Secondo il CTU, sul piano della causalità materiale, tali postumi devono ritenersi
“causalmente compatibili con le modalità di accadimento dell'evento lesivo, così come correla l'adeguatezza dei criteri di riferimento etiologico (efficienza quali-quantitativa del trauma, modale, cronologico, topografico e di esclusione di altre cause) di cui alla metodologia medico-legale del nesso di causalità”. Il consulente tecnico, invero, ha affermato che “le lesioni riscontrate possono aver fatto seguito al fatto lesivo per cui è causa, così come
è deducibile dalla certificazione sanitaria e circostanziale, il che rende causalmente compatibile il criterio cronologico. Analogamente soddisfatto è il criterio topografico tra punto di applicazione della vis lesiva e lesioni. Così come risultano soddisfatti i criteri della efficienza qualitativa del trauma e della continuità fenomenica” (v. p. 12 della CTU).
7 Alla luce degli accertamenti eseguiti, il CTU è giunto altresì ad escludere l'operatività di altre possibili cause che avrebbero potuto condurre alla verificazione dell'evento (“la negatività dello stato anteriore della persona offesa rende adeguato anche il criterio di esclusione di altre cause”, v. p. 12 della CTU).
In definitiva, il consulente tecnico ha riconosciuto in favore dell'attore un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 40, corrispondente al periodo di immobilizzazione, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 e un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 150, con un danno biologico complessivo pari al 12% (v. pp. 13 e 14 della CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise.
Alla luce del quadro probatorio in atti e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, può dunque ritenersi accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. di per le lesioni CP_1 riportate da a seguito dell'incidente occorsogli durante una partita disputata Parte_1 all'interno del campo di basket sito nella struttura ricettiva International camping village gestita dalla società convenuta.
Orbene, tenuto conto della natura delle lesioni, non v'è dubbio che il quadro morboso evidenziato dal consulente tecnico costituisce espressione del c.d. danno biologico, inteso quale menomazione della complessiva integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata.
Considerata l'età dell'attore al momento dell'evento dannoso (54 anni) e seguendo i criteri equitativi di risarcimento del danno seguiti da questo Tribunale (Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale – Tribunale di Milano – anno 2024), il danno biologico e il danno morale subìti da possono essere quantificati in complessivi € 44.558,50 (di cui Parte_1
€ 4.600,00 per danno biologico da inabilità temporanea totale – per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta al 100%: € 115,00 – € 1.725,00 per inabilità temporanea parziale al
75%, € 1.725,00 per inabilità parziale temporanea al 50%, € 4.312,50 per inabilità temporanea parziale al 25%, nonché € 32.196,00 per danno biologico da inabilità permanente e danno morale, di cui € 25.153,00 per danno biologico ed € 7.043,00 per danno morale).
Il totale, già determinato all'attualità, deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma suindicata (€ 44.558,50), devalutata alla data dell'evento
(12.8.2014) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della
8 presente sentenza, nonché degli interessi al tasso legale, sulla somma così determinata
(divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione al soddisfo.
All'attore spetta anche il rimborso delle spese mediche sostenute e documentate che ammontano ad € 1.496,84, da rivalutarsi, secondo gli indici ISTAT, dalle date in cui sono state sostenute fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle somme originariamente sostenute e rivalutate anno per anno fino alla pubblicazione delle presente sentenza e, successivamente, sulla somma così ottenuta (dopo rivalutazione ed interessi legali fino alla pubblicazione delle presente sentenza) fino al soddisfo.
Non può, invece, essere riconosciuto il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, pure richiesto dalla parte attrice.
Invero, l'art. 46 D. L.vo n. 79/2011, stabilisce che nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo
1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.
Ebbene, dalla ricevuta di pagamento n. 1484 del 13.8.2014 (v. allegato n. 15 al fascicolo di parte attrice) risulta che aveva prenotato il soggiorno all'interno Parte_1 dell'International camping village dal 3.8.2014 al 13.8.2014 e, considerando che il sinistro si
è verificato il giorno 12.8.2014, verso le ore 17.00, non può ravvisarsi nel caso di specie un apprezzabile pregiudizio connesso alla riduzione del tempo di godimento della vacanza, meritevole di risarcimento.
In definitiva, la va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma CP_1 complessiva di € 46.055,34, di cui € 44.558,50 (somma già calcolata all'attualità) per il risarcimento del danno non patrimoniale ed € 1.496,84 per il risarcimento del danno patrimoniale, danni subìti in occasione del sinistro, oltre rivalutazione da applicarsi solo sulle spese mediche sostenute, ed interessi legali, da calcolarsi come sopra già precisato.
È, poi, fondata la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti CP_1 della terza chiamata.
Risulta stipulata polizza assicurativa n. 101881563, avente efficacia annuale dal 25.6.2013 al
15.6.2014 e rinnovabile tacitamente, con la quale le parti contraenti hanno stabilito per la responsabilità civile versi terzi un massimale di € 1.500.000,00 per ogni sinistro, €
9 1.500.000,00 per ogni persona ed € 1.500.000,00 per ogni cosa (v. doc. 2 allegato al fascicolo di parte convenuta).
In virtù della clausola di tacito rinnovo della polizza e in assenza di prova in ordine ad una espressa revoca della convenzione, la copertura assicurativa deve ritenersi operante anche con riguardo al sinistro per cui è causa, occorso all'attore in data 12.8.2014.
Del resto, non vi sono contestazioni sul contratto di assicurazione, sulla sua applicazione nel caso di specie o su eventuali franchigie.
Alla luce di quanto precede, considerato che ai sensi dell'art. 1917 c.c. nell'assicurazione per la responsabilità civile l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, grava su in virtù della polizza assicurativa stipulata con Controparte_2
l'obbligo di manlevare la società assicurata delle conseguenze risarcitorie CP_1 connesse alla sua accertata responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti dell'attore.
In conclusione, occorre condannare a tenere indenne la Controparte_2 CP_1 di quanto questa dovrà corrispondere a .
[...] Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in relazione al quarto scaglione di valore, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, della natura e dalla complessità della controversia.
Le spese di lite liquidate in favore dell'attore sono, infine, distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Luigi Tuorto.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di CP_1
In forza della polizza assicurativa e stante il disposto dell'art. 1917 c.c. va disposta la condanna di a tenere indenne la anche per le Controparte_2 CP_1 somme che dovrà pagare a titolo di spese di giudizio e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la richiesta di chiamata in causa di Controparte_2 avanzata da e lo condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
liquidate in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre il Controparte_2 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
10 - condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_1
della somma complessiva di € 46.055,34, a titolo di risarcimento danni, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione, il tutto per come precisato in motivazione;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di CP_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 8.402,00, di cui € 786,00 Parte_1 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Luigi Tuorto;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
- condanna la a tenere indenne la per le somme Controparte_2 CP_1 che pagherà in favore dell'attore, incluse le spese di lite e quelle di CTU;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento, in favore di delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
8.375,00, di cui € 759,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in LA il 3 dicembre 2025.
Il giudice
Maria AZ IA
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