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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 716/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3940/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari,7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025-ORL00008 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 497/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, la società Ricorrente_1 S.n.c. ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2025/ ORL00008, relativo all'Imposta di Registro per l'annualità 2018, recante la pretesa impositiva di € 890,00
(comprensivi di sanzioni e interessi) per l'omessa registrazione della proroga tacita di un contratto di locazione commerciale stipulato originariamente nel 2005.
La ricorrente ha eccepito, quale motivo assorbente, l'intervenuta decadenza dell'azione accertatrice ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 131/1986. Nello specifico, deduceva che per l'annualità d'imposta 2018, il termine quinquennale per la notifica dell'atto impositivo fosse inesorabilmente scaduto il 31.12.2023, rendendo illegittimo l'avviso notificato solo nel maggio 2025.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio ha sostenuto che non vi fosse decadenza in quanto l'Amministrazione avrebbe avuto contezza dell'esistenza della proroga tacita del contratto – e quindi della materia imponibile – solo in data 07.05.2025, a seguito di una comunicazione e-mail del consulente di parte qualificabile, a dire dell'Ufficio, come "autodenuncia". L'Ufficio ha asserito, altresì, che l'emissione degli avvisi fosse avvenuta
"su richiesta di parte".
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione dirimente verte sulla verifica del rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 76 del D.P.
R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'Imposta di Registro) per l'esercizio del potere impositivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
L'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che l'imposta di registro deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, nel caso di atti non registrati, dal giorno in cui si è verificato il fatto che dà luogo all'imposizione. Nel caso di specie, l'annualità contestata è il 2018. Trattandosi di un contratto di locazione a rinnovo tacito, l'obbligo di versamento dell'imposta per l'annualità successiva e la relativa comunicazione di proroga (ove prevista) sorgono annualmente. Pertanto, per l'annualità 2018, il termine per l'esercizio dell'azione di recupero decorreva dall'anno in cui l'adempimento era dovuto e spirava, computando il quinquennio di legge, il 31 dicembre 2023. L'avviso di liquidazione impugnato è stato notificato tramite PEC in data 13.05.2025, ovvero ben oltre il termine quinquennale di decadenza.
L'Ufficio resistente sostiene che il termine di decadenza non sia spirato, invocando il principio secondo cui, per gli atti occultati, il termine decorre dalla scoperta del fatto. Nello specifico, l'Agenzia afferma nelle proprie controdeduzioni di aver appreso della proroga solo tramite la mail del consulente del 07.05.2025. Tale ricostruzione difensiva non può essere condivisa dal Giudicante in quanto smentita per tabulas dallo stesso atto impugnato. Dalla lettura della motivazione dell'Avviso di Liquidazione (pag. 2), l'Ufficio dichiara espressamente: "Dalle verifiche effettuati l'Ufficio ha accertato la mancata comunicazione delle proroghe e
[...] risulta, altresì, che la locazione è tuttora in essere tra le medesime parti in quanto rinnovata con atto pubblico del 5 aprile 2022 registrato a Salerno il 05/04/2022 al numero 11457 serie 1T". È di tutta evidenza la contraddizione in cui incorre l'Amministrazione: nell'atto impositivo si dà atto che la continuazione del rapporto locatizio era nota all'Ufficio (o comunque conoscibile tramite consultazione dei propri registri) fin dal 5 aprile 2022, data di registrazione di un atto pubblico che confermava il rapporto. Ne consegue che, anche volendo accedere alla tesi (peraltro opinabile nel caso di contratti già registrati in origine) dello slittamento del termine al momento della "scoperta", l'Ufficio era in possesso degli elementi per agire già dal 2022. L'aver atteso fino al maggio 2025 ha comportato l'inevitabile maturazione della decadenza per le annualità più remote, inclusa quella del 2018 oggetto del presente giudizio.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui la comunicazione del consulente del maggio 2025 costituisca una
"autodenuncia" idonea a riaprire i termini per le annualità prescritte. La richiesta di regolarizzazione, come correttamente eccepito dal ricorrente, deve intendersi limitata alle annualità per le quali il potere impositivo
è ancora esercitabile. Una mera richiesta di conteggio o di regolarizzazione non può valere come rinuncia alla prescrizione o alla decadenza già maturata, in assenza di una volontà inequivocabile in tal senso, che nel caso di specie non sussiste, avendo il contribuente tempestivamente impugnato l'atto eccependo la decadenza stessa.
Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra eccezione (ivi inclusi gli errori materiali rilevati nelle controdeduzioni dell'Ufficio che riferiscono i fatti all'anno 2016 anziché 2018), l'avviso di liquidazione deve essere annullato per intervenuta decadenza del potere impositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Avviso di Liquidazione n. 2025/ORL00008.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 400,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3940/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari,7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025-ORL00008 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 497/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, la società Ricorrente_1 S.n.c. ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2025/ ORL00008, relativo all'Imposta di Registro per l'annualità 2018, recante la pretesa impositiva di € 890,00
(comprensivi di sanzioni e interessi) per l'omessa registrazione della proroga tacita di un contratto di locazione commerciale stipulato originariamente nel 2005.
La ricorrente ha eccepito, quale motivo assorbente, l'intervenuta decadenza dell'azione accertatrice ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 131/1986. Nello specifico, deduceva che per l'annualità d'imposta 2018, il termine quinquennale per la notifica dell'atto impositivo fosse inesorabilmente scaduto il 31.12.2023, rendendo illegittimo l'avviso notificato solo nel maggio 2025.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio ha sostenuto che non vi fosse decadenza in quanto l'Amministrazione avrebbe avuto contezza dell'esistenza della proroga tacita del contratto – e quindi della materia imponibile – solo in data 07.05.2025, a seguito di una comunicazione e-mail del consulente di parte qualificabile, a dire dell'Ufficio, come "autodenuncia". L'Ufficio ha asserito, altresì, che l'emissione degli avvisi fosse avvenuta
"su richiesta di parte".
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione dirimente verte sulla verifica del rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 76 del D.P.
R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'Imposta di Registro) per l'esercizio del potere impositivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
L'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che l'imposta di registro deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, nel caso di atti non registrati, dal giorno in cui si è verificato il fatto che dà luogo all'imposizione. Nel caso di specie, l'annualità contestata è il 2018. Trattandosi di un contratto di locazione a rinnovo tacito, l'obbligo di versamento dell'imposta per l'annualità successiva e la relativa comunicazione di proroga (ove prevista) sorgono annualmente. Pertanto, per l'annualità 2018, il termine per l'esercizio dell'azione di recupero decorreva dall'anno in cui l'adempimento era dovuto e spirava, computando il quinquennio di legge, il 31 dicembre 2023. L'avviso di liquidazione impugnato è stato notificato tramite PEC in data 13.05.2025, ovvero ben oltre il termine quinquennale di decadenza.
L'Ufficio resistente sostiene che il termine di decadenza non sia spirato, invocando il principio secondo cui, per gli atti occultati, il termine decorre dalla scoperta del fatto. Nello specifico, l'Agenzia afferma nelle proprie controdeduzioni di aver appreso della proroga solo tramite la mail del consulente del 07.05.2025. Tale ricostruzione difensiva non può essere condivisa dal Giudicante in quanto smentita per tabulas dallo stesso atto impugnato. Dalla lettura della motivazione dell'Avviso di Liquidazione (pag. 2), l'Ufficio dichiara espressamente: "Dalle verifiche effettuati l'Ufficio ha accertato la mancata comunicazione delle proroghe e
[...] risulta, altresì, che la locazione è tuttora in essere tra le medesime parti in quanto rinnovata con atto pubblico del 5 aprile 2022 registrato a Salerno il 05/04/2022 al numero 11457 serie 1T". È di tutta evidenza la contraddizione in cui incorre l'Amministrazione: nell'atto impositivo si dà atto che la continuazione del rapporto locatizio era nota all'Ufficio (o comunque conoscibile tramite consultazione dei propri registri) fin dal 5 aprile 2022, data di registrazione di un atto pubblico che confermava il rapporto. Ne consegue che, anche volendo accedere alla tesi (peraltro opinabile nel caso di contratti già registrati in origine) dello slittamento del termine al momento della "scoperta", l'Ufficio era in possesso degli elementi per agire già dal 2022. L'aver atteso fino al maggio 2025 ha comportato l'inevitabile maturazione della decadenza per le annualità più remote, inclusa quella del 2018 oggetto del presente giudizio.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui la comunicazione del consulente del maggio 2025 costituisca una
"autodenuncia" idonea a riaprire i termini per le annualità prescritte. La richiesta di regolarizzazione, come correttamente eccepito dal ricorrente, deve intendersi limitata alle annualità per le quali il potere impositivo
è ancora esercitabile. Una mera richiesta di conteggio o di regolarizzazione non può valere come rinuncia alla prescrizione o alla decadenza già maturata, in assenza di una volontà inequivocabile in tal senso, che nel caso di specie non sussiste, avendo il contribuente tempestivamente impugnato l'atto eccependo la decadenza stessa.
Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra eccezione (ivi inclusi gli errori materiali rilevati nelle controdeduzioni dell'Ufficio che riferiscono i fatti all'anno 2016 anziché 2018), l'avviso di liquidazione deve essere annullato per intervenuta decadenza del potere impositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Avviso di Liquidazione n. 2025/ORL00008.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 400,00, oltre accessori di legge se dovuti.