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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/07/2025, n. 27257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27257 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: LU LI - Presidente - LA BO PIERANGELO CIRILLO - Relatore - LO LD OV NI Sent. n. sez. 682/2025 CC - 09/05/2025 R.G.N. 8982/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: DA IO nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto di rigettare il ricorso. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 ottobre 2024 dalla Corte di appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva condannato DE IO per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, in relazione alla ditta individuale “DE Stefania”, fallita il 27 ottobre 2017, nonché per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta Penale Sent. Sez. 5 Num. 27257 Anno 2025 Presidente: LI LU Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 09/05/2025 2 documentale semplice, in relazione alla società “Autoricambi 87 s.r.l.”, fallita il 28 marzo 2018. Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato – nella qualità di titolare della ditta individuale – avrebbe distratto svariati immobili di sua proprietà, trasferendone, in assenza di corrispettivo, la proprietà alla figlia Stefania, in esecuzione di un accordo transattivo, concluso in pendenza di una vertenza relativa a un rapporto di lavoro subordinato, ritenuto insussistente. Nella qualità di legale rappresentante della “Autoricambi 87 s.r.l.”, inoltre, avrebbe distratto dal magazzino dell'azienda la merce ceduta, il 30 dicembre 2014, alla società “A.R. 87 s.r.l.”, amministrata dal figlio Andrea, o, comunque, avrebbe sottratto il corrispettivo conseguito per la suddetta cessione, pari ad euro 401.317,11. Infine, nella medesima qualità di legale rappresentante della “Autoricambi 87 s.r.l.”, avrebbe tenuto, nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, i libri e le altre scritture contabili in modo irregolare e incompleto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 216 legge fall. Contesta la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, relativo alla ditta individuale, sostenendo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere raggiunta la prova di una grave crisi economica della ditta, al momento della transazione e della cessione del bene, desumendola dal solo dato del passivo evincibile dalla chiusura dell’esercizio dell’anno 2015, pari ad euro 557.964,60. L'entità del passivo, infatti, costituirebbe «un mero indicatore della situazione economica dell'impresa», ma da solo non sarebbe sufficiente a dimostrare l’effettiva esistenza di una crisi dell’impresa. I giudici di merito, inoltre, non avrebbero considerato che il fallimento era sopravvenuto a distanza di più di due anni dall'atto transattivo, né avrebbero adeguatamente valutato la circostanza che la cessione non aveva riguardato beni aziendali, bensì personali. Il ricorrente, infine, sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere comunque sproporzionato il valore degli immobili rispetto al presunto credito da lavoro. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 217 e 223 legge fall. 3 Contesta la sussistenza del reato di bancarotta documentale semplice, sostenendo che, nel caso in esame, si sarebbe in presenza solo di scritture contabili annotate in maniera sintetica. La condotta dell'imputato sarebbe stata del tutto inoffensiva, come dimostrato dal fatto che la ricostruzione dello stato attivo e dello stato passivo del fallimento sarebbe stata comunque possibile, attraverso i dati complessivamente ricavabili dalla contabilità. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Con riferimento alla distrazione della merce della “Autoricambi 87 s.r.l.”, sostiene che i giudici di merito non avrebbero considerato che il fallimento era stato dichiarato a più di quattro anni di distanza dalla cessione della merce, avvenuta il 30 dicembre 2014, e non avrebbero accertato «se nel 2014 la società versasse in stato di difficoltà economica». Con riferimento a quest’ultimo profilo, il ricorrente sostiene che sarebbe pacifico che le difficoltà economiche della società si sarebbero manifestate solo nel 2015. La cessione «aveva realizzato scopi funzionali all'attività della società attraverso un'operazione economica, comunque coerente con l'attività commerciale». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L’avv. Federico Squartecchia, per l’imputato, ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso. 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla distrazione di beni della ditta individuale, è inammissibile. Il ricorrente, invero, si limita a formulare delle generiche asserzioni, talune delle quali anche poco conferenti. Con particolare riferimento alla deduzione con la quale il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe errato a ritenere raggiunta la prova di una grave crisi economica della ditta, nell'anno 2015, va rilevato che l'affermazione, da un lato, è generica, atteso che, a fronte di un rilevante passivo, il ricorrente non indica quali sarebbero gli elementi di segno contrario che dovrebbero indurre a ritenere 4 che la società non si trovasse in uno stato di grave crisi economica, dall’altro lato, di per sé, è poco conferente. In ordine all’elemento oggettivo del reato di bancarotta distrattiva, invero, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804), anche se la giurisprudenza più recente ha chiarito che la distanza temporale che li separa dalla sentenza dichiarativa di fallimento non comporta né l'indifferenza tout court di tale dato temporale, né la ricostruzione della fattispecie in esame in termini, sostanzialmente, di reato di pericolo presunto (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, invero, «è reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059). Le deduzioni relative al momento del manifestarsi della crisi dell’impresa e la sua distanza dal momento dichiarativo della sentenza, dunque, in tanto possono assumere rilievo, in quanto possano contribuire a dimostrare che l’atto depauperativo non fosse idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Il ricorrente, invece, si limita a formulare delle generiche asserzioni in ordine al profilo temporale, che, di per sé, appaiono oltre che prive della necessaria specificità, anche poco conferenti. Manifestamente infondata è la deduzione relativa al fatto che si trattava di beni personali dell'imputato, atteso che la fallita, essendo un'impresa individuale, era priva di autonomia patrimoniale. Del tutto generica è la censura relativa al valore sproporzionato degli immobili rispetto al presunto credito da lavoro. La Corte di appello, in ogni caso, ha fatto riferimento a parametri oggettivi, quali risultanti dalle valutazioni dell’Agenzia delle entrate e dell'Osservatorio del mercato immobiliare, dalle quali risultava una rilevantissima sproporzione: il credito di lavoro risultava pari a circa euro 250.000,00, mentre il valore degli immobili, secondo il valore prudenziale attribuito dalla Agenzie delle entrate, era pari a euro 460.000,00 e, facendo riferimento ai parametri dell'osservatorio del mercato immobiliare, risultava ancora superiore. 1.2. Il secondo motivo, relativo alla bancarotta documentale semplice, è inammissibile. 5 Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte di appello ha rilevato che l'imputato, nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, aveva tenuto i libri e le scritture contabili in modo irregolare e incompleto. In particolare, nel libro giornale dell'anno 2015, non erano state registrate le scritture di chiusura generale e, in quello degli inventari, mancava l'inventario dettagliato dei crediti dei debiti e delle rimanenze di magazzino. Ha, poi, posto in rilievo il fatto che, trattandosi di reato di mero pericolo, non risultava determinante il fatto che il curatore era «riuscito, altrimenti, a ricostruire lo stato attivo e passivo del fallimento». Si tratta di una decisione in linea con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che il reato di bancarotta semplice documentale è «un reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie» (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261). 1.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla distrazione dei beni della “Autoricambi 87 s.r.l.”, è inammissibile per genericità. Il ricorrente, invero, si limita a formulare delle generiche asserzioni, talune delle quali anche poco conferenti. Va ribadito, poi, che la distanza temporale dell’atto distrattivo dal fallimento e la situazione economica dell’impresa al momento della distrazione possono assumere solo in quanto possano contribuire a dimostrare che l’atto depauperativo non fosse idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Anche con riferimento alla distrazione delle merci della “Autoricambi 87 s.r.l.”, il ricorrente, invece, si limita a formulare delle generiche asserzioni in ordine al profilo temporale, che, di per sé, appaiono oltre che prive della necessaria specificità, anche poco conferenti. L’affermazione con la quale il ricorrente sostiene che l’operazione distrattiva fosse stata funzionale all'attività della società risulta assertiva e poco comprensibile. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 9 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ER LO UC ST
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto di rigettare il ricorso. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 ottobre 2024 dalla Corte di appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva condannato DE IO per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, in relazione alla ditta individuale “DE Stefania”, fallita il 27 ottobre 2017, nonché per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta Penale Sent. Sez. 5 Num. 27257 Anno 2025 Presidente: LI LU Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 09/05/2025 2 documentale semplice, in relazione alla società “Autoricambi 87 s.r.l.”, fallita il 28 marzo 2018. Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato – nella qualità di titolare della ditta individuale – avrebbe distratto svariati immobili di sua proprietà, trasferendone, in assenza di corrispettivo, la proprietà alla figlia Stefania, in esecuzione di un accordo transattivo, concluso in pendenza di una vertenza relativa a un rapporto di lavoro subordinato, ritenuto insussistente. Nella qualità di legale rappresentante della “Autoricambi 87 s.r.l.”, inoltre, avrebbe distratto dal magazzino dell'azienda la merce ceduta, il 30 dicembre 2014, alla società “A.R. 87 s.r.l.”, amministrata dal figlio Andrea, o, comunque, avrebbe sottratto il corrispettivo conseguito per la suddetta cessione, pari ad euro 401.317,11. Infine, nella medesima qualità di legale rappresentante della “Autoricambi 87 s.r.l.”, avrebbe tenuto, nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, i libri e le altre scritture contabili in modo irregolare e incompleto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 216 legge fall. Contesta la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, relativo alla ditta individuale, sostenendo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere raggiunta la prova di una grave crisi economica della ditta, al momento della transazione e della cessione del bene, desumendola dal solo dato del passivo evincibile dalla chiusura dell’esercizio dell’anno 2015, pari ad euro 557.964,60. L'entità del passivo, infatti, costituirebbe «un mero indicatore della situazione economica dell'impresa», ma da solo non sarebbe sufficiente a dimostrare l’effettiva esistenza di una crisi dell’impresa. I giudici di merito, inoltre, non avrebbero considerato che il fallimento era sopravvenuto a distanza di più di due anni dall'atto transattivo, né avrebbero adeguatamente valutato la circostanza che la cessione non aveva riguardato beni aziendali, bensì personali. Il ricorrente, infine, sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere comunque sproporzionato il valore degli immobili rispetto al presunto credito da lavoro. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 217 e 223 legge fall. 3 Contesta la sussistenza del reato di bancarotta documentale semplice, sostenendo che, nel caso in esame, si sarebbe in presenza solo di scritture contabili annotate in maniera sintetica. La condotta dell'imputato sarebbe stata del tutto inoffensiva, come dimostrato dal fatto che la ricostruzione dello stato attivo e dello stato passivo del fallimento sarebbe stata comunque possibile, attraverso i dati complessivamente ricavabili dalla contabilità. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Con riferimento alla distrazione della merce della “Autoricambi 87 s.r.l.”, sostiene che i giudici di merito non avrebbero considerato che il fallimento era stato dichiarato a più di quattro anni di distanza dalla cessione della merce, avvenuta il 30 dicembre 2014, e non avrebbero accertato «se nel 2014 la società versasse in stato di difficoltà economica». Con riferimento a quest’ultimo profilo, il ricorrente sostiene che sarebbe pacifico che le difficoltà economiche della società si sarebbero manifestate solo nel 2015. La cessione «aveva realizzato scopi funzionali all'attività della società attraverso un'operazione economica, comunque coerente con l'attività commerciale». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L’avv. Federico Squartecchia, per l’imputato, ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso. 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla distrazione di beni della ditta individuale, è inammissibile. Il ricorrente, invero, si limita a formulare delle generiche asserzioni, talune delle quali anche poco conferenti. Con particolare riferimento alla deduzione con la quale il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe errato a ritenere raggiunta la prova di una grave crisi economica della ditta, nell'anno 2015, va rilevato che l'affermazione, da un lato, è generica, atteso che, a fronte di un rilevante passivo, il ricorrente non indica quali sarebbero gli elementi di segno contrario che dovrebbero indurre a ritenere 4 che la società non si trovasse in uno stato di grave crisi economica, dall’altro lato, di per sé, è poco conferente. In ordine all’elemento oggettivo del reato di bancarotta distrattiva, invero, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804), anche se la giurisprudenza più recente ha chiarito che la distanza temporale che li separa dalla sentenza dichiarativa di fallimento non comporta né l'indifferenza tout court di tale dato temporale, né la ricostruzione della fattispecie in esame in termini, sostanzialmente, di reato di pericolo presunto (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, invero, «è reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059). Le deduzioni relative al momento del manifestarsi della crisi dell’impresa e la sua distanza dal momento dichiarativo della sentenza, dunque, in tanto possono assumere rilievo, in quanto possano contribuire a dimostrare che l’atto depauperativo non fosse idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Il ricorrente, invece, si limita a formulare delle generiche asserzioni in ordine al profilo temporale, che, di per sé, appaiono oltre che prive della necessaria specificità, anche poco conferenti. Manifestamente infondata è la deduzione relativa al fatto che si trattava di beni personali dell'imputato, atteso che la fallita, essendo un'impresa individuale, era priva di autonomia patrimoniale. Del tutto generica è la censura relativa al valore sproporzionato degli immobili rispetto al presunto credito da lavoro. La Corte di appello, in ogni caso, ha fatto riferimento a parametri oggettivi, quali risultanti dalle valutazioni dell’Agenzia delle entrate e dell'Osservatorio del mercato immobiliare, dalle quali risultava una rilevantissima sproporzione: il credito di lavoro risultava pari a circa euro 250.000,00, mentre il valore degli immobili, secondo il valore prudenziale attribuito dalla Agenzie delle entrate, era pari a euro 460.000,00 e, facendo riferimento ai parametri dell'osservatorio del mercato immobiliare, risultava ancora superiore. 1.2. Il secondo motivo, relativo alla bancarotta documentale semplice, è inammissibile. 5 Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte di appello ha rilevato che l'imputato, nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, aveva tenuto i libri e le scritture contabili in modo irregolare e incompleto. In particolare, nel libro giornale dell'anno 2015, non erano state registrate le scritture di chiusura generale e, in quello degli inventari, mancava l'inventario dettagliato dei crediti dei debiti e delle rimanenze di magazzino. Ha, poi, posto in rilievo il fatto che, trattandosi di reato di mero pericolo, non risultava determinante il fatto che il curatore era «riuscito, altrimenti, a ricostruire lo stato attivo e passivo del fallimento». Si tratta di una decisione in linea con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che il reato di bancarotta semplice documentale è «un reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie» (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261). 1.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla distrazione dei beni della “Autoricambi 87 s.r.l.”, è inammissibile per genericità. Il ricorrente, invero, si limita a formulare delle generiche asserzioni, talune delle quali anche poco conferenti. Va ribadito, poi, che la distanza temporale dell’atto distrattivo dal fallimento e la situazione economica dell’impresa al momento della distrazione possono assumere solo in quanto possano contribuire a dimostrare che l’atto depauperativo non fosse idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Anche con riferimento alla distrazione delle merci della “Autoricambi 87 s.r.l.”, il ricorrente, invece, si limita a formulare delle generiche asserzioni in ordine al profilo temporale, che, di per sé, appaiono oltre che prive della necessaria specificità, anche poco conferenti. L’affermazione con la quale il ricorrente sostiene che l’operazione distrattiva fosse stata funzionale all'attività della società risulta assertiva e poco comprensibile. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 9 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ER LO UC ST