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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/07/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1566/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1566/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...], Quartiere Don Benvenuto Zanardi n. 17 professione: operaia reddito: euro 14.859,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], Quartiere Don Benvenuto Zanardi n. 17 professione: addetto alle vendite reddito: euro 20.228,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Giorgia Rossini presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a ST (PD) il 10-3-2012 (anno 2012, Numero 2, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli e rispettivamente l'8-9-2011 Per_1 Per_2
e il 15-7-2013.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi, già separati di fatto, vivranno separatamente, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove crede, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro.
2) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale viene conseguentemente assegnata la casa coniugale;
le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei minori.
3) Il signor avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli, nel rispetto Pt_2 primario delle loro esigenze di salute, studio e svago, con modalità che saranno concordate direttamente con gli stessi con previsione di almeno un fine settimana al mese e un pomeriggio a settimana da trascorrere con il papà.
4) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 concorso al mantenimento dei figli minori, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di €700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. L'Assegno Unico erogato dall'INPS (o i benefici, le erogazioni o provvidenze equipollenti che eventualmente saranno introdotte in futuro in sostituzione o integrazione dell'Assegno Unico) sarà percepito per intero dalla signora che Pt_1 si impegna ad accantonare gli importi in un conto deposito intestato ai figli. Le spese straordinarie necessarie per i figli, indicate nel Protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio del Tribunale di Padova del 17.1.2017, che qui si ha per integralmente richiamato, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%. Quanto al trasposto scolastico, questo sarà a carico esclusivo della signora fino all'importo di €50,00 mensili e per le somme Pt_1 eccedenti i genitori le suddivideranno a metà. 5) Nell'esclusivo intento di regolamentare i rapporti patrimoniali nascenti dal rapporto di coniugio e di approdare ad un nuovo e diverso equilibrio patrimoniale che consenta loro di soddisfare adeguatamente le reciproche esigenze di vita, riconoscendo altresì l'apporto dato dalla moglie al momento dell'acquisto dell'immobile, il signor , si impegna a trasferire alla signora Parte_2
, senza corrispettivo alcuno, la propria quota di proprietà della Parte_1 casa familiare, con tutte le pertinenze, sita in Comune di San ET IN (PD), Quartiere Don Benvenuto Zanardi n. 17, insistente nella sua interezza sull'area censita al Catasto Terreni, Foglio 13, mappale 482, catastalmente così censita al Catasto Fabbricati del Comune di San ET IN (PD): Foglio 13, mappale 482, sub 10, sub 11, sub 13, cat. A/2, cl.2, consistenza 7 vani, 135 mq, rendita Euro 578,43 Foglio 13, mappale 482, sub 12, cat. C/6, cl.1, 17 mq, rendita Euro 21,07.
2 Verrà altresì ceduta la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, tali per legge o per destinazione, ivi compresa l'area di sedime ed in particolare il bene comune non censibile identificato con il mappale 482 sub 1 (corsia comune a tutti i subalterni). Il trasferimento è esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, di cui chiedono l'applicazione. La cessione della proprietà sarà redatta da un Notaio scelto dalla signora , Pt_1 la quale si farà carico delle relative spese, entro e non oltre 60 giorni dal deposito della sentenza di omologazione della separazione. 6) La signora dichiara di rinunciare a qualunque pretesa sulla Parte_1 vettura Peugeot 5008 targata ER550FG, riconoscendo il mezzo di proprietà esclusiva del signor . Parte_2
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, dunque, nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
8) I coniugi si prestano il consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio intestato a sé e/o ai figli minori.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30-4-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1566/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a ST (PD) il 10-3- Parte_2
2012, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ST (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 9 luglio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1566/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...], Quartiere Don Benvenuto Zanardi n. 17 professione: operaia reddito: euro 14.859,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], Quartiere Don Benvenuto Zanardi n. 17 professione: addetto alle vendite reddito: euro 20.228,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Giorgia Rossini presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a ST (PD) il 10-3-2012 (anno 2012, Numero 2, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli e rispettivamente l'8-9-2011 Per_1 Per_2
e il 15-7-2013.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi, già separati di fatto, vivranno separatamente, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove crede, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro.
2) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale viene conseguentemente assegnata la casa coniugale;
le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei minori.
3) Il signor avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli, nel rispetto Pt_2 primario delle loro esigenze di salute, studio e svago, con modalità che saranno concordate direttamente con gli stessi con previsione di almeno un fine settimana al mese e un pomeriggio a settimana da trascorrere con il papà.
4) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 concorso al mantenimento dei figli minori, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di €700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. L'Assegno Unico erogato dall'INPS (o i benefici, le erogazioni o provvidenze equipollenti che eventualmente saranno introdotte in futuro in sostituzione o integrazione dell'Assegno Unico) sarà percepito per intero dalla signora che Pt_1 si impegna ad accantonare gli importi in un conto deposito intestato ai figli. Le spese straordinarie necessarie per i figli, indicate nel Protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio del Tribunale di Padova del 17.1.2017, che qui si ha per integralmente richiamato, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%. Quanto al trasposto scolastico, questo sarà a carico esclusivo della signora fino all'importo di €50,00 mensili e per le somme Pt_1 eccedenti i genitori le suddivideranno a metà. 5) Nell'esclusivo intento di regolamentare i rapporti patrimoniali nascenti dal rapporto di coniugio e di approdare ad un nuovo e diverso equilibrio patrimoniale che consenta loro di soddisfare adeguatamente le reciproche esigenze di vita, riconoscendo altresì l'apporto dato dalla moglie al momento dell'acquisto dell'immobile, il signor , si impegna a trasferire alla signora Parte_2
, senza corrispettivo alcuno, la propria quota di proprietà della Parte_1 casa familiare, con tutte le pertinenze, sita in Comune di San ET IN (PD), Quartiere Don Benvenuto Zanardi n. 17, insistente nella sua interezza sull'area censita al Catasto Terreni, Foglio 13, mappale 482, catastalmente così censita al Catasto Fabbricati del Comune di San ET IN (PD): Foglio 13, mappale 482, sub 10, sub 11, sub 13, cat. A/2, cl.2, consistenza 7 vani, 135 mq, rendita Euro 578,43 Foglio 13, mappale 482, sub 12, cat. C/6, cl.1, 17 mq, rendita Euro 21,07.
2 Verrà altresì ceduta la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, tali per legge o per destinazione, ivi compresa l'area di sedime ed in particolare il bene comune non censibile identificato con il mappale 482 sub 1 (corsia comune a tutti i subalterni). Il trasferimento è esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, di cui chiedono l'applicazione. La cessione della proprietà sarà redatta da un Notaio scelto dalla signora , Pt_1 la quale si farà carico delle relative spese, entro e non oltre 60 giorni dal deposito della sentenza di omologazione della separazione. 6) La signora dichiara di rinunciare a qualunque pretesa sulla Parte_1 vettura Peugeot 5008 targata ER550FG, riconoscendo il mezzo di proprietà esclusiva del signor . Parte_2
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, dunque, nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
8) I coniugi si prestano il consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio intestato a sé e/o ai figli minori.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30-4-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1566/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a ST (PD) il 10-3- Parte_2
2012, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ST (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 9 luglio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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