TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1637/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. FA CC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 3 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1637/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE e Paolo Parte_1
ZI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi e Email_1 Email_2
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 417-bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistente
Oggetto: compenso individuale accessorio personale ATA
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 5.6.2024 e ritualmente notificato, espone di Parte_1 avere prestato servizio alle dipendenze del quale personale ATA, profilo di Controparte_1 collaboratore scolastico, con supplenze brevi e saltuarie nei seguenti periodi, senza percepire il compenso individuale accessorio1:
2. Parte ricorrente deduce che il mancato riconoscimento in proprio favore di tale emolumento, solo in ragione del carattere breve e saltuario dei servizi prestati, costituisce trattamento discriminatorio e viola l'art. 25 del CCNI Scuola del 31.8.1999 come interpretato alla luce del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, avendo espletato mansioni identiche a quelle dei colleghi che hanno prestato servizio con contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata annuale.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, parte ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire, per il periodo di servizio svolto con supplenze brevi, il compenso individuale accessorio.
Per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1.140,05 ovvero di CP_1 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di con interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone”.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso. L'amministrazione convenuta eccepisce preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del e nel merito Controparte_3 deduce l'infondatezza dell'avversa pretesa in quanto, ai sensi della disciplina contrattuale collettiva, il compenso in questione non compete ai supplenti brevi e saltuari, senza che ciò costituisca violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, “per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi”. La resistente contesta inoltre gli avversi conteggi sotto il profilo dell'importo mensile del compenso individuale accessorio per il servizio prestato dopo il
31.12.2021, pari a 72,20 e non a 79,40.
5. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dalla parte ricorrente è diretta all'accertamento del diritto a percepire dal
[...]
il compenso individuale accessorio per i servizi prestati alle dipendenze dello stesso con Controparte_1 supplenze brevi e saltuarie quale personale ATA della scuola, profilo di collaboratore scolastico, nei periodo indicati in premessa, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento dell'emolumento come quantificato in ricorso.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
8. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal
[...]
convenuto, il quale, essendo pacificamente il datore di lavoro della parte ricorrente, è anche Controparte_1 il soggetto debitore tenuto all'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione dell'elemento accessorio della retribuzione di cui si discute, una volta che ne sia accertata la spettanza in favore della lavoratrice.
6. Nel merito, è opportuno premettere un richiamo alla disciplina contrattuale collettiva dell'istituto.
7. Il compenso individuale accessorio è stato istituito dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, quale emolumento retributivo di natura fissa e continuativa spettante sia al personale docente ed educativo sia al personale ATA della scuola e da corrispondersi con le modalità indicate dalla citata disposizione e nella misura di cui alle tabelle allegate:
“
1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
…
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1
e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
8. Il CCNL Scuola del 15.3.2001, biennio economico 2000-2001, all'art. 7 ha soppresso il compenso individuale accessorio per il personale docente ed educativo, sostituendolo con la retribuzione professionale docenti, “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
9. Sulle modalità di corresponsione della retribuzione professionale docenti il comma 3 della disposizione citata ha rinviato all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
10. Il compenso individuale accessorio è stato successivamente disciplinato dall'art. 82 del CCNL Scuola del 29.11.2007, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, che ha lasciato sostanzialmente immutata la disciplina introdotta dal CCNI del 1999: “
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando
l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
…
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
…
7. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
11. Con riferimento al personale ATA a tempo determinato di cui al citato comma 5 non è sostenibile l'interpretazione della disposizione contrattuale nel senso della limitazione della corresponsione dell'emolumento in questione esclusivamente in favore del personale ATA destinatario di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche con esclusione di quello incaricato di supplenze brevi, per le medesime ragioni di interpretazione sistematica e di coerenza con il principio eurounitario di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato comparabili che hanno indotto la Corte di Cassazione ad interpretare la disciplina contrattuale collettiva della retribuzione professionale docenti nel senso che quest'ultima spetta anche al personale docente ed educativo incaricato di supplenze brevi.
12. La Suprema Corte ha infatti osservato che la retribuzione professionale docenti rientra tra le
“condizioni di impiego” di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare anche agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo favorevole dei lavoratori a tempo determinato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (Cass. civ. n. 20015/2018; in senso conforme Cass. civ. n. 6293/2020).
13. Il menzionato principio eurounitario di non discriminazione vincola, nell'interpretazione datane dalla
Corte di Giustizia, i giudici nazionali, orientando la lettura del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nel senso che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo” senza alcuna esclusione o differenziazione, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico di supplenza previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto all'art. 7, comma 3, del CCNL 15.3.2001 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 non può essere riferito alla individuazione e delimitazione della platea dei destinatari dell'emolumento, ossia, oltre ai docenti a tempo indeterminato, ai soli supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ma deve invece intendersi “limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende alla individuazione delle categorie del personale richiamate dal contratto integrativo”
(Cass. civ. n. 20015/2018 cit.).
14. Le medesime considerazioni possono estendersi anche al compenso individuale accessorio previsto per il personale ATA posto che, anche per quest'ultimo emolumento, il comma 1 dell'art. 82 riconosce il beneficio “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative” senza operare alcuna ulteriore distinzione ai fini del diritto alla percezione del compenso in esame, e rimandando ai commi successivi solo ai fini della disciplina di misura e modalità dell'erogazione (“nelle misure e con le modalità di seguito indicate”), come si evince anche dal dettato del comma 5, il quale non stabilisce che il beneficio spetta solo a certi tipi di supplenti, ma si limita ad operare delle “specificazioni” quanto alle modalità di corresponsione per i due tipi principali di supplenze, e dal dettato del comma 8, il quale, nel disciplinare le modalità di corresponsione dell'emolumento “per periodi di servizio o situazioni di stato assimiliate al servizio inferiori al mese”, mal si concilia con una ipotetica volontà contrattuale di escludere dalla fruizione dell'emolumento i supplenti temporanei (cfr. Trib. Roma n. 9183 del 8.11.2021).
15. Inoltre, ove il compenso individuale accessorio fosse riconosciuto unicamente al personale ATA con incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, i supplenti temporanei, che svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo sostituito e del personale supplente con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, subirebbero un trattamento discriminatorio in ordine alle “condizioni di impiego” in violazione della sopra citata clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
16. Tanto chiarito, nel caso di specie i periodi di servizio prestati dalla ricorrente per supplenze brevi e saltuarie nell'arco temporale dal 13.10.2020 al 08.06.2022 sono pacifici perché riconosciuti espressamente anche dal convenuto nella memoria difensiva, trovando comunque riscontro documentale nella CP_1 schermata del portale SIDI relativa all'elenco dei rapporti di lavoro a tempo determinato della ricorrente, prodotta da entrambe le parti. Quindi può ritenersi accertato che ha prestato 323 giorni di Parte_1 servizio nel periodo dal 13.10.2020 fino al 31.12.2021 e 159 giorni di servizio dopo il 31.12.2021 e fino al
8.6.2022.
17. La parte ricorrente ha dunque diritto a percepire per i giorni di servizio prestati il compenso individuale accessorio, che dai cedolini paga non risulta corrisposto e che il convenuto non ha CP_1 comunque provato di avere erogato alla lavoratrice.
18. Per la quantificazione dell'emolumento si rileva che la Tabella n. 3 allegata al CCNL Scuola del
29.11.2007 prevede che, a far data dal 1°.1.2006, il compenso individuale accessorio del personale ATA area A, cui appartiene la parte ricorrente quale collaboratore scolastico, ammonta ad euro 58,50 mensili.
La Tabella E 1.3 allegata al successivo CCNL Scuola del 19.4.2018 ha previsto un incremento di detto emolumento per l'area A pari ad euro 8,40 a far data dal 1.3.2018. L'importo risultante ammonta dunque ad euro 66,90 mensili (euro 2,23 giornalieri). Infine, con il CCNL Scuola 2019-2021 del 18.1.2024, è stato previsto far data dal 1.1.2022 un ulteriore incremento del CIA, che, nel nuovo valore, per i collaboratori scolastici ammonta ad euro 72,70 mensili (euro 2,42 giornalieri), come da tabella allegata D1.3.
19. Ai sensi del comma 8 del sopra citato art. 82 del CCNL Scuola 2006-2009, per ciascun giorno di servizio prestato il compenso in esame spetta in ragione di 1/30.
20. Sulla base di tali dati è possibile calcolare l'importo spettante a parte ricorrente, che ammonta per il primo periodo ad euro 720,29 (euro 2,23 x giorni 323) e per il secondo periodo ad euro 384,78 (euro 2,42
x giorni 159), e così per un totale di euro 1.105,07, conformemente ai conteggi sviluppati dal
[...]
nelle memoria difensiva a cui parte ricorrente ha aderito. Controparte_1
21. In conclusione, va accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio nella misura di euro 1.105,07 per i servizi prestati con supplenze brevi alle dipendenze del nei periodi indicati in premessa. Controparte_1
22. Per l'effetto, il va condannato al pagamento in favore della parte ricorrente Controparte_1 della somma di euro 1.105,07 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari (cause di lavoro di valore compreso tra euro 1.000,01 ed euro 5.200,00, parametri minimi per tutte le fasi tenuto conto della complessità bassa e della serialità del contenzioso).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di a percepire dal il Parte_1 Controparte_1 compenso individuale accessorio nella misura di euro 1.105,07 per i servizi prestati con supplenze brevi alle dipendenze di parte convenuta nei periodi indicati in motivazione, quale personale ATA, profilo di collaboratore scolastico;
− per l'effetto, condanna il a corrispondere alla parte ricorrente Controparte_1 la somma di euro 1.105,07 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dei Controparte_1 difensori antistatari di parte ricorrente, da liquidarsi in euro 1.314,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA e rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 49,00.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
FA CC 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 per mero errore materiale nella tabella è indicata la supplenza di un giorno dal 31.12.2021 al 31.3.2022 anziché
dal 31.12.2021 al 31.12.2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. FA CC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 3 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1637/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE e Paolo Parte_1
ZI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi e Email_1 Email_2
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 417-bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistente
Oggetto: compenso individuale accessorio personale ATA
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 5.6.2024 e ritualmente notificato, espone di Parte_1 avere prestato servizio alle dipendenze del quale personale ATA, profilo di Controparte_1 collaboratore scolastico, con supplenze brevi e saltuarie nei seguenti periodi, senza percepire il compenso individuale accessorio1:
2. Parte ricorrente deduce che il mancato riconoscimento in proprio favore di tale emolumento, solo in ragione del carattere breve e saltuario dei servizi prestati, costituisce trattamento discriminatorio e viola l'art. 25 del CCNI Scuola del 31.8.1999 come interpretato alla luce del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, avendo espletato mansioni identiche a quelle dei colleghi che hanno prestato servizio con contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata annuale.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, parte ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire, per il periodo di servizio svolto con supplenze brevi, il compenso individuale accessorio.
Per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1.140,05 ovvero di CP_1 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di con interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone”.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso. L'amministrazione convenuta eccepisce preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del e nel merito Controparte_3 deduce l'infondatezza dell'avversa pretesa in quanto, ai sensi della disciplina contrattuale collettiva, il compenso in questione non compete ai supplenti brevi e saltuari, senza che ciò costituisca violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, “per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi”. La resistente contesta inoltre gli avversi conteggi sotto il profilo dell'importo mensile del compenso individuale accessorio per il servizio prestato dopo il
31.12.2021, pari a 72,20 e non a 79,40.
5. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dalla parte ricorrente è diretta all'accertamento del diritto a percepire dal
[...]
il compenso individuale accessorio per i servizi prestati alle dipendenze dello stesso con Controparte_1 supplenze brevi e saltuarie quale personale ATA della scuola, profilo di collaboratore scolastico, nei periodo indicati in premessa, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento dell'emolumento come quantificato in ricorso.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
8. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal
[...]
convenuto, il quale, essendo pacificamente il datore di lavoro della parte ricorrente, è anche Controparte_1 il soggetto debitore tenuto all'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione dell'elemento accessorio della retribuzione di cui si discute, una volta che ne sia accertata la spettanza in favore della lavoratrice.
6. Nel merito, è opportuno premettere un richiamo alla disciplina contrattuale collettiva dell'istituto.
7. Il compenso individuale accessorio è stato istituito dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, quale emolumento retributivo di natura fissa e continuativa spettante sia al personale docente ed educativo sia al personale ATA della scuola e da corrispondersi con le modalità indicate dalla citata disposizione e nella misura di cui alle tabelle allegate:
“
1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
…
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1
e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
8. Il CCNL Scuola del 15.3.2001, biennio economico 2000-2001, all'art. 7 ha soppresso il compenso individuale accessorio per il personale docente ed educativo, sostituendolo con la retribuzione professionale docenti, “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
9. Sulle modalità di corresponsione della retribuzione professionale docenti il comma 3 della disposizione citata ha rinviato all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
10. Il compenso individuale accessorio è stato successivamente disciplinato dall'art. 82 del CCNL Scuola del 29.11.2007, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, che ha lasciato sostanzialmente immutata la disciplina introdotta dal CCNI del 1999: “
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando
l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
…
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
…
7. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
11. Con riferimento al personale ATA a tempo determinato di cui al citato comma 5 non è sostenibile l'interpretazione della disposizione contrattuale nel senso della limitazione della corresponsione dell'emolumento in questione esclusivamente in favore del personale ATA destinatario di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche con esclusione di quello incaricato di supplenze brevi, per le medesime ragioni di interpretazione sistematica e di coerenza con il principio eurounitario di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato comparabili che hanno indotto la Corte di Cassazione ad interpretare la disciplina contrattuale collettiva della retribuzione professionale docenti nel senso che quest'ultima spetta anche al personale docente ed educativo incaricato di supplenze brevi.
12. La Suprema Corte ha infatti osservato che la retribuzione professionale docenti rientra tra le
“condizioni di impiego” di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare anche agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo favorevole dei lavoratori a tempo determinato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (Cass. civ. n. 20015/2018; in senso conforme Cass. civ. n. 6293/2020).
13. Il menzionato principio eurounitario di non discriminazione vincola, nell'interpretazione datane dalla
Corte di Giustizia, i giudici nazionali, orientando la lettura del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nel senso che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo” senza alcuna esclusione o differenziazione, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico di supplenza previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto all'art. 7, comma 3, del CCNL 15.3.2001 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 non può essere riferito alla individuazione e delimitazione della platea dei destinatari dell'emolumento, ossia, oltre ai docenti a tempo indeterminato, ai soli supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ma deve invece intendersi “limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende alla individuazione delle categorie del personale richiamate dal contratto integrativo”
(Cass. civ. n. 20015/2018 cit.).
14. Le medesime considerazioni possono estendersi anche al compenso individuale accessorio previsto per il personale ATA posto che, anche per quest'ultimo emolumento, il comma 1 dell'art. 82 riconosce il beneficio “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative” senza operare alcuna ulteriore distinzione ai fini del diritto alla percezione del compenso in esame, e rimandando ai commi successivi solo ai fini della disciplina di misura e modalità dell'erogazione (“nelle misure e con le modalità di seguito indicate”), come si evince anche dal dettato del comma 5, il quale non stabilisce che il beneficio spetta solo a certi tipi di supplenti, ma si limita ad operare delle “specificazioni” quanto alle modalità di corresponsione per i due tipi principali di supplenze, e dal dettato del comma 8, il quale, nel disciplinare le modalità di corresponsione dell'emolumento “per periodi di servizio o situazioni di stato assimiliate al servizio inferiori al mese”, mal si concilia con una ipotetica volontà contrattuale di escludere dalla fruizione dell'emolumento i supplenti temporanei (cfr. Trib. Roma n. 9183 del 8.11.2021).
15. Inoltre, ove il compenso individuale accessorio fosse riconosciuto unicamente al personale ATA con incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, i supplenti temporanei, che svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo sostituito e del personale supplente con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, subirebbero un trattamento discriminatorio in ordine alle “condizioni di impiego” in violazione della sopra citata clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
16. Tanto chiarito, nel caso di specie i periodi di servizio prestati dalla ricorrente per supplenze brevi e saltuarie nell'arco temporale dal 13.10.2020 al 08.06.2022 sono pacifici perché riconosciuti espressamente anche dal convenuto nella memoria difensiva, trovando comunque riscontro documentale nella CP_1 schermata del portale SIDI relativa all'elenco dei rapporti di lavoro a tempo determinato della ricorrente, prodotta da entrambe le parti. Quindi può ritenersi accertato che ha prestato 323 giorni di Parte_1 servizio nel periodo dal 13.10.2020 fino al 31.12.2021 e 159 giorni di servizio dopo il 31.12.2021 e fino al
8.6.2022.
17. La parte ricorrente ha dunque diritto a percepire per i giorni di servizio prestati il compenso individuale accessorio, che dai cedolini paga non risulta corrisposto e che il convenuto non ha CP_1 comunque provato di avere erogato alla lavoratrice.
18. Per la quantificazione dell'emolumento si rileva che la Tabella n. 3 allegata al CCNL Scuola del
29.11.2007 prevede che, a far data dal 1°.1.2006, il compenso individuale accessorio del personale ATA area A, cui appartiene la parte ricorrente quale collaboratore scolastico, ammonta ad euro 58,50 mensili.
La Tabella E 1.3 allegata al successivo CCNL Scuola del 19.4.2018 ha previsto un incremento di detto emolumento per l'area A pari ad euro 8,40 a far data dal 1.3.2018. L'importo risultante ammonta dunque ad euro 66,90 mensili (euro 2,23 giornalieri). Infine, con il CCNL Scuola 2019-2021 del 18.1.2024, è stato previsto far data dal 1.1.2022 un ulteriore incremento del CIA, che, nel nuovo valore, per i collaboratori scolastici ammonta ad euro 72,70 mensili (euro 2,42 giornalieri), come da tabella allegata D1.3.
19. Ai sensi del comma 8 del sopra citato art. 82 del CCNL Scuola 2006-2009, per ciascun giorno di servizio prestato il compenso in esame spetta in ragione di 1/30.
20. Sulla base di tali dati è possibile calcolare l'importo spettante a parte ricorrente, che ammonta per il primo periodo ad euro 720,29 (euro 2,23 x giorni 323) e per il secondo periodo ad euro 384,78 (euro 2,42
x giorni 159), e così per un totale di euro 1.105,07, conformemente ai conteggi sviluppati dal
[...]
nelle memoria difensiva a cui parte ricorrente ha aderito. Controparte_1
21. In conclusione, va accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio nella misura di euro 1.105,07 per i servizi prestati con supplenze brevi alle dipendenze del nei periodi indicati in premessa. Controparte_1
22. Per l'effetto, il va condannato al pagamento in favore della parte ricorrente Controparte_1 della somma di euro 1.105,07 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari (cause di lavoro di valore compreso tra euro 1.000,01 ed euro 5.200,00, parametri minimi per tutte le fasi tenuto conto della complessità bassa e della serialità del contenzioso).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di a percepire dal il Parte_1 Controparte_1 compenso individuale accessorio nella misura di euro 1.105,07 per i servizi prestati con supplenze brevi alle dipendenze di parte convenuta nei periodi indicati in motivazione, quale personale ATA, profilo di collaboratore scolastico;
− per l'effetto, condanna il a corrispondere alla parte ricorrente Controparte_1 la somma di euro 1.105,07 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dei Controparte_1 difensori antistatari di parte ricorrente, da liquidarsi in euro 1.314,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA e rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 49,00.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
FA CC 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 per mero errore materiale nella tabella è indicata la supplenza di un giorno dal 31.12.2021 al 31.3.2022 anziché
dal 31.12.2021 al 31.12.2021