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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/12/2025, n. 5041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5041 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11189/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11189/2023 R.G. LAVORO
TRA
- c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonio Crocetta
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante e Controparte_1 Controparte_2
c.f. nato ad [...] il [...] rappresentati e difesi, giusta mandato C.F._2 in calce alla memoria difensiva dall'Avv. Alessandro Credentino
RESISTENTE
OGGETTO: azione di accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro, con conseguente declaratoria dell'inquadramento professionale (ai fini della quantificazione del risarcimento); azione di accertamento e dichiarativa dell'inefficacia ed illegittimità del licenziamento orale e/o discriminatorio
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/09/2023, il ricorrente indicato in epigrafe, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal 10.06.2022 con mansioni di “manovale Controparte_1 edile” ed inquadramento al “Livello 1” in modo continuativo e costante, sino al giorno in cui si ammalava con diagnosi di: “dolori alla caviglia sinistra”; che il giorno 06 febbraio 2023 veniva certificata la malattia con prognosi clinica a tutto il 19 febbraio 2023 (vedi certificato n. 340330024) e che, stante la necessità di intervenire chirurgicamente per l'eliminazione della patologia sofferta, aveva comunicato al proprio datore di lavoro che l'intervento chirurgico sarebbe avvenuto entro il mese di febbraio (come, difatti, avvenuto con l'operazione del giorno 24 febbraio 2023), all'esito del quale avrebbe ripreso la sua attività lavorativa;
che il , l.r.p.t. P.R. Controparte_2 CP_1
lo aveva contattato telefonicamente evidenziando che l'assenza dal lavoro stava
[...] comportando “forti disagi di natura economica per l'azienda” e che , pertanto, il rapporto di lavoro andava interrotto con il licenziamento;
di aver contestato nell'immediatezza tale provvedimento e di aver richiesto la consegna dei cedolini paga delle ultime mensilità, il pagamento delle proprie competenze nonché la documentazione di avvenuto licenziamento (anche al fine di azionare la domanda Naspi); che i predetti documenti non venivano consegnati e che sussisteva il suo diritto al pagamento delle ultime due mensilità e le competenze di fine rapporto;
di essersi recato in data
01.03.2023 presso il Centro per l'impiego di FR (NA) per richiedere il certificato “mod. C2 storico” e che in quella sede aveva appreso di essere stato licenziato “per giustificato motivo oggettivo” in data 10.02.2023, periodo in cui era in malattia (come da certificato n. 340330024 allegato); di aver impugnato il licenziamento in via stragiudiziale con pec del 05.04.2023; che il licenziamento orale era illegittimo e inefficace per mancata comunicazione nella forma scritta e comunque, stante la documentazione medica versata in atti, era insussistente il motivo giustificativo formalmente adotto dalla società a fondamento del licenziamento che veniva comminato in ragione dei pretesi “disagi” creati dal lavoratore alla organizzazione aziendale a causa della propria malattia”
e quindi discriminatorio.
Tanto premesso chiedeva accertare e dichiarare “l'inefficacia e l'invalidità dell'impugnato atto di licenziamento comminato solo oralmente al lavoratore e, per l'effetto, dichiarare l'attuale sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti e il diritto della parte ricorrente: a) alla reimmissione (reintegra) in servizio;
b) ed al pagamento del risarcimento dei danni nella misura prevista dall'art 18 comma 2 dello Statuto dei Lavoratori, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al pagamento dei contributi previdenziali maturati dalla data del licenziamento a quella della effettiva ripresa del servizio. - azione di accertamento e dichiarativa della illegittimità ed invalidità del licenziamento discriminatorio comminato all'istante –per i motivi analiticamente indicati nei capi che precedono- con condanna della società resistente: alla reintegra del lavoratore (o al pagamento in favore dello stesso della indennità sostitutiva pari a 15 mensilità); al pagamento della indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra;
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo - 2. pagamento delle spese di giudizio condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo”.
Instaurato il contraddittorio si costituivano la società , in persona del Controparte_1 legale rappresentante e che chiedevano accertare e dichiarare il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva del , essendo legittimata in qualità di datrice di lavoro la Controparte_2 società convenuta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore di questi delle spese legali, con attribuzione al difensore antistatario, nonché accertare e dichiarare la infondatezza nel merito della domanda avendo il lavoratore chiesto espressamente di essere licenziato senza formalità scritte, vinte le spese di lite con attribuzione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente occorre verificare, se in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalità descritte in ricorso, incombendo sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio. Solo successivamente è possibile analizzare in concreto le modalità di cessazione del rapporto (si veda, da ultimo Trib. Roma 4.3.2002, nonché Cass., Sez. Lav., 15.7.2002, n. 10262).
Esaminando la documentazione in atti (cfr. contratto di assunzione, buste paga e Modello C2 storico) risulta che il ricorrente ha intrattenuto con la società convenuta un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (con orario di lavoro pari a 40 ore settimanale), a partire dal 10.06.2022 fino al 10.02.2023. Inoltre, per tutta la durata del rapporto ha svolto mansioni di operaio (manovale edile) con inquadramento nel livello I del CCNL di settore. Per cui va affermato il difetto di legittimazione passiva del , essendo pacifico che il è stato assunto Controparte_2 Parte_1 alle dipendenze della e non dal di persona. Controparte_1 Controparte_2
Con particolare riguardo alla cessazione del rapporto di lavoro parte ricorrente ha dedotto che a partire dal giorno 06 febbraio 2023 veniva certificata la malattia con prognosi clinica a tutto il 19 febbraio
2023 e che, pur avendo comunicato tale stato di salute al datore di lavoro, questi lo aveva licenziato oralmente. Invero come risultava dalla certificazione del Centro per l'impiego, il rapporto di lavoro era stato risolto per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” in data 10.02.2023, pur in assenza di comunicazione scritta da parte della società e di indicazione dei motivi di licenziamento e, comunque, nel periodo in cui era in malattia.
La società ha contestato tale ricostruzione affermando che il giorno 6 Febbraio 2023 il non Pt_1 si era presentato sul posto di lavoro e non avendo tempestivamente comunicato all'azienda l'assenza e il motivo, era stato contattato telefonicamente tanto da , genero del che dal Persona_1 CP_2 ME , come da messaggistica whatsapp in atti;
che solo a seguito dei predetti contatti CP_3 intrattenuti con il ricorrente, conosciuti i motivi dell'assenza e, stante l'impossibilità di riprendere l'attività lavorativa per motivi di salute, si erano accordati per far risultare cessato il rapporto di lavoro con il licenziamento anziché con le dimissioni;
che non avendo avuto alcuna informazione da parte del dipendente circa il termine finale della malattia, soltanto in data 8 Marzo 2023 la società veniva informata dal consulente del lavoro della azienda Dott. con mail (all. 5) che il dipendente Per_2 [...]
risultava “licenziato il 10 Febbraio 2023 per riduzione del personale ma risultano Parte_1 certificati medici, in allegato, ancora in corso, quindi il dipendente non poteva essere licenziato…”.
Preliminarmente si fa rilevare che in applicazione dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova “il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire i rimedi contro il licenziamento illegittimo ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento, spettando al datore di lavoro provare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Ove, peraltro, il rapporto di lavoro sia cessato in assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni e in presenza di contrapposte tesi circa la causale di detta cessazione, il giudice di merito deve, ai fini dell'accertamento del fatto, prestare particolare attenzione (indagandone la rilevanza sostanziale e probatoria nel caso concreto) anche agli eventuali episodi consistenti nell'offerta delle prestazioni da parte del lavoratore e nel rifiuto o mancata accettazione delle stesse da parte del datore di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n.
18523 del 09/09/2011).
Come confermato da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità “Dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1 ,c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento. Non prevista dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il licenziamento sia giustificato (art. 5, I. n. 604 del 1966), ma non anche che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile ad una volontà datoriale. Inversione dell'onere probatorio non evincibile neanche in via sistematica perché sia la ricostruzione della volontà di licenziare, sia eventuali difficoltà nel fornire la prova gravante sul lavoratore, trovano adeguato contrappeso in un utilizzo appropriato anche delle presunzioni affidato al prudente apprezzamento del giudice.
Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia dì una risoluzione consensuale.
Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto
l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale” Cass Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019.
Applicando i sopra menzionati principi di diritto al caso di specie, questo Tribunale rileva che non può dirsi raggiunta la prova del dedotto licenziamento verbale, così come l'interruzione del rapporto di lavoro a far data dal 10.02.2023 per volontà esclusiva del datore di lavoro, volta all'estromissione definitiva del lavoratore dall'organizzazione aziendale. La risoluzione del rapporto appare verosimilmente frutto di una scelta concordata tra le parti proprio per far fronte alla situazione di incertezza che si era venuta a creare circa la prosecuzione del rapporto di lavoro, derivante da un lato dal perdurante inadempimento da parte del lavoratore nell'esecuzione della prestazione, oltre che nella comunicazione dei motivi e della durata dell'assenza (sia pure per ragioni di salute), e dall'altra dall'esigenze organizzative della società.
Dall'esame della documentazione in atti (cfr. buste paga e certificati medici) appare, invero, confermata la ricostruzione offerta dalla società resistente, ossia che il sia nel periodo Pt_1 precedente (mesi di dicembre, gennaio e febbraio) che quello successivo di formale cessazione del rapporto, ossia dopo il 10.02.2023 si era assentato dal lavoro in via continuativa. Con particolare riguardo all'assenza a partire dal 6.02.2023 non vi è la prova della tempestiva comunicazione al datore di lavoro da parte del lavoratore, del periodo di malattia con prognosi clinica a tutto il 19 febbraio
2023 (vedi certificato n. 340330024), così come priva di riscontro probatorio è la circostanza che il ricorrente avesse informato la società e il suo legale rappresentante della necessità di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico nel mese di febbraio con data da destinarsi o che a seguito di contatto telefonico con il , l.r.p.t. questi avrebbe Controparte_2 Controparte_1 dichiarato “che l'assenza dal lavoro stava comportando forti disagi di natura economica per l'azienda”, manifestando in via definitiva la sua volontà di interrompere il rapporto di lavoro con il licenziamento, rispetto al quale nel ricorso non viene neppure indicato il momento in cui sarebbe avvenuta tale conversazione.
Come risulta ex adverso dalla corrispondenza depositata dalla società resistente, la stessa veniva a conoscenza dei motivi dell'assenza solo informalmente a seguito di contatto telefonico tra il lavoratore e , genero del il quale raggiungeva il dipendente con messaggio Persona_1 CP_2 whatsapp il giorno 7.02.2023 del seguente tenore “(…) Nello buonasera ti ho chiamato per avere tue notizie, abbiamo bisogno di sapere che cosa dobbiamo fare con te, per cortesia chiamami quanto prima altrimenti provvediamo ad effettuare immediato licenziamento. Saluti…”. In data 9 Febbraio
2023 il lavoratore rispondeva al predetto messaggio whatsapp scrivendo testualmente “…Ciao
, per quanto riguarda le dimissioni ho parlato con il patronato e mi ha detto che facendolo Per_1 perdo tutti i diritti e anche eventuali esenzioni mediche ecc. in quanto comunque mi porterebbero problemi per i medicinali post intervento. Io ho parlato con in ufficio e mi disse che non Tes_1
c'era nessun problema riguardo l'operazione, non riesco a capire quale sia il motivo di questa vostra pressione nel farmi dare le dimissioni.” (all. 3). Al predetto messaggio del 9 febbraio 2023 il sig.
rispondeva, in pari data, con messaggio del seguente contenuto “(…) Ciao , Persona_1 Per_3 nessuno vuole farti dare le dimissioni, so che stavano cercando di mettersi in contatto con te ma nn ci riuscivano, noi dobbiamo sapere cosa fare, comunque so che comunque vuole parlarti Tes_1 quindi vedi che ti chiamerà…”.
Dal contenuto dei messaggi risulta in maniera evidente che di fronte alla necessità manifestata dalla società di conoscere i motivi e la durata dell'assenza, anche al fine di adottare i provvedimenti conseguenziali, il dipendente non solo non giustificava l'assenza o indicava la durata della malattia, ma informava di aver valutato una risoluzione del rapporto di lavoro anche rassegnando le proprie dimissioni, evidenziando però la non convenienza dell'operazione proprio in conseguenza del suo stato di salute.
Ciò trova riscontro anche nella conversazione avvenuta tramite messaggio del 9 Febbraio 2023 con il ME , titolare della Co.ge.n. s.a.s. (cfr. all.4 prod resistente). Controparte_4
A conferma poi della risoluzione consensuale tra le parti vi è inoltre la circostanza che il Pt_1 neppure al termine del periodo di malattia, risultante dalla certificazione medica in atti (dal
19.02.2023) e anche dopo la sottoposizione all'intervento chirurgico (avvenuto pacificamente il 24.02.2023), ha manifestato alla società la sua volontà di proseguire il rapporto di lavoro, mettendo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa (cfr. lettera di impugnativa di licenziamento) e comunque manca la prova di un rifiuto espresso e/o tacito della resistente in persona del suo legale rappresentante a ricevere la prestazione, laddove come confermato dal Pt_1 pacificamente l'assenza dal lavoro proseguiva ininterrottamente fino al 1.03.2023, quando apprendeva di essere stato licenziato con la certificazione del Centro per l'impiego, pur in assenza di atto formale di licenziamento.
Inoltre, come dedotto e provato dalla società solo in data 8 Marzo 2023 il consulente del lavoro della azienda Dott. informava tramite email (all. 5) la della durata della malattia Per_2 CP_1 tanto che contestualmente inviava in pari data al dipendente un messaggio Persona_1 Pt_1 del seguente tenore (cfr. all. 6) “(…) Nello scusami, ma tu avevi ancora dei certificati medici in corso?. …De rispondeva …”In corso in che senso?..” rispondeva: “Dal quando Pt_1 Persona_1 sei stato licenziato avevi ancora dei certificato medici?..”…Il replicava…”Dipende dal Pt_1 giorno che sono stato licenziato perché i certificati erano quasi tutti di larga data tipo 10/20gg…” e la conversazione proseguiva con messaggio di che diceva: “E l'ho capito nello ma Persona_1 dovevi avvisarmi”.
Pertanto, è evidente che il dipendente era pienamente a conoscenza della circostanza che il rapporto di lavoro era stato risolto per licenziamento e priva di riscontro è la circostanza di essere venuto a conoscenza del licenziamento soltanto occasionalmente il 1 Marzo 2023, allorquando si recava al
Centro per l'Impiego di FR.
La scelta poi di far risultare il licenziamento era stata concordata tra le parti, perchè più conveniente per il dipendente rispetto alle dimissioni.
Ciò è confermato dallo stesso ricorrente che in sede di libero interrogatorio ha dichiarato “mi riporto al ricorso che confermo integralmente;
io ho subito un intervento chirurgico il 24 febbraio 2023.
Prima di questo intervento il 6 febbraio 2023 incontrai il datore di lavoro e riferii dello stesso e lui mi disse che non vi erano problemi per l'azienda. A febbraio sono stato operato e non ho ricevuto alcuna retribuzione. A seguito dell'intervento fui contattato dal ME , che si occupa Controparte_5 dell'organizzazione del lavoro sui cantieri il quale mi disse che dovevo dare le dimissioni perché stavo recando danni economici all'azienda. Io chiesi espressamente di far risultare il licenziamento perché date le mie condizioni di salute e l'impossibilità di rientrare in azienda avevo bisogno della disoccupazione. Non ho mai avuto alcuna documentazione scritta di licenziamento, ne sono venuto a conoscenza recandomi al Centro per l'impiego. Rispetto ai messaggi whatsapp allegati alla memoria del resistente confermo il mio messaggio whatsapp del 9 febbraio 2023 dove, come ho detto, riferivo della mia difficoltà a dare le dimissioni come richiesto e quindi a formalizzare il recesso aziendale;
non ho mai ricevuto alcuna lettera di contestazione per il licenziamento intimato. Non ho mai avuto contestazioni disciplinare per assenze ingiustificate. Nell'anno 2022 ho lavorato sui cantieri di
FR e Napoli. Quando ho lasciato il cantiere i lavori erano ancora in corso, non so cosa è successo dopo alla società perché come ho detto a febbraio sono stato sottoposto ad intervento”.
Da ciò ne consegue che in assenza di prova del dedotto licenziamento verbale la domanda va rigettata, ritenute assorbite le ulteriori deduzioni formulate dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, circa la mancata comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
I motivi della decisione e il comportamento processuale delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in persona della Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_2
b) rigetta il ricorso;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Aversa, 14.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11189/2023 R.G. LAVORO
TRA
- c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonio Crocetta
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante e Controparte_1 Controparte_2
c.f. nato ad [...] il [...] rappresentati e difesi, giusta mandato C.F._2 in calce alla memoria difensiva dall'Avv. Alessandro Credentino
RESISTENTE
OGGETTO: azione di accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro, con conseguente declaratoria dell'inquadramento professionale (ai fini della quantificazione del risarcimento); azione di accertamento e dichiarativa dell'inefficacia ed illegittimità del licenziamento orale e/o discriminatorio
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/09/2023, il ricorrente indicato in epigrafe, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal 10.06.2022 con mansioni di “manovale Controparte_1 edile” ed inquadramento al “Livello 1” in modo continuativo e costante, sino al giorno in cui si ammalava con diagnosi di: “dolori alla caviglia sinistra”; che il giorno 06 febbraio 2023 veniva certificata la malattia con prognosi clinica a tutto il 19 febbraio 2023 (vedi certificato n. 340330024) e che, stante la necessità di intervenire chirurgicamente per l'eliminazione della patologia sofferta, aveva comunicato al proprio datore di lavoro che l'intervento chirurgico sarebbe avvenuto entro il mese di febbraio (come, difatti, avvenuto con l'operazione del giorno 24 febbraio 2023), all'esito del quale avrebbe ripreso la sua attività lavorativa;
che il , l.r.p.t. P.R. Controparte_2 CP_1
lo aveva contattato telefonicamente evidenziando che l'assenza dal lavoro stava
[...] comportando “forti disagi di natura economica per l'azienda” e che , pertanto, il rapporto di lavoro andava interrotto con il licenziamento;
di aver contestato nell'immediatezza tale provvedimento e di aver richiesto la consegna dei cedolini paga delle ultime mensilità, il pagamento delle proprie competenze nonché la documentazione di avvenuto licenziamento (anche al fine di azionare la domanda Naspi); che i predetti documenti non venivano consegnati e che sussisteva il suo diritto al pagamento delle ultime due mensilità e le competenze di fine rapporto;
di essersi recato in data
01.03.2023 presso il Centro per l'impiego di FR (NA) per richiedere il certificato “mod. C2 storico” e che in quella sede aveva appreso di essere stato licenziato “per giustificato motivo oggettivo” in data 10.02.2023, periodo in cui era in malattia (come da certificato n. 340330024 allegato); di aver impugnato il licenziamento in via stragiudiziale con pec del 05.04.2023; che il licenziamento orale era illegittimo e inefficace per mancata comunicazione nella forma scritta e comunque, stante la documentazione medica versata in atti, era insussistente il motivo giustificativo formalmente adotto dalla società a fondamento del licenziamento che veniva comminato in ragione dei pretesi “disagi” creati dal lavoratore alla organizzazione aziendale a causa della propria malattia”
e quindi discriminatorio.
Tanto premesso chiedeva accertare e dichiarare “l'inefficacia e l'invalidità dell'impugnato atto di licenziamento comminato solo oralmente al lavoratore e, per l'effetto, dichiarare l'attuale sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti e il diritto della parte ricorrente: a) alla reimmissione (reintegra) in servizio;
b) ed al pagamento del risarcimento dei danni nella misura prevista dall'art 18 comma 2 dello Statuto dei Lavoratori, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al pagamento dei contributi previdenziali maturati dalla data del licenziamento a quella della effettiva ripresa del servizio. - azione di accertamento e dichiarativa della illegittimità ed invalidità del licenziamento discriminatorio comminato all'istante –per i motivi analiticamente indicati nei capi che precedono- con condanna della società resistente: alla reintegra del lavoratore (o al pagamento in favore dello stesso della indennità sostitutiva pari a 15 mensilità); al pagamento della indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra;
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo - 2. pagamento delle spese di giudizio condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo”.
Instaurato il contraddittorio si costituivano la società , in persona del Controparte_1 legale rappresentante e che chiedevano accertare e dichiarare il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva del , essendo legittimata in qualità di datrice di lavoro la Controparte_2 società convenuta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore di questi delle spese legali, con attribuzione al difensore antistatario, nonché accertare e dichiarare la infondatezza nel merito della domanda avendo il lavoratore chiesto espressamente di essere licenziato senza formalità scritte, vinte le spese di lite con attribuzione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente occorre verificare, se in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalità descritte in ricorso, incombendo sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio. Solo successivamente è possibile analizzare in concreto le modalità di cessazione del rapporto (si veda, da ultimo Trib. Roma 4.3.2002, nonché Cass., Sez. Lav., 15.7.2002, n. 10262).
Esaminando la documentazione in atti (cfr. contratto di assunzione, buste paga e Modello C2 storico) risulta che il ricorrente ha intrattenuto con la società convenuta un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (con orario di lavoro pari a 40 ore settimanale), a partire dal 10.06.2022 fino al 10.02.2023. Inoltre, per tutta la durata del rapporto ha svolto mansioni di operaio (manovale edile) con inquadramento nel livello I del CCNL di settore. Per cui va affermato il difetto di legittimazione passiva del , essendo pacifico che il è stato assunto Controparte_2 Parte_1 alle dipendenze della e non dal di persona. Controparte_1 Controparte_2
Con particolare riguardo alla cessazione del rapporto di lavoro parte ricorrente ha dedotto che a partire dal giorno 06 febbraio 2023 veniva certificata la malattia con prognosi clinica a tutto il 19 febbraio
2023 e che, pur avendo comunicato tale stato di salute al datore di lavoro, questi lo aveva licenziato oralmente. Invero come risultava dalla certificazione del Centro per l'impiego, il rapporto di lavoro era stato risolto per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” in data 10.02.2023, pur in assenza di comunicazione scritta da parte della società e di indicazione dei motivi di licenziamento e, comunque, nel periodo in cui era in malattia.
La società ha contestato tale ricostruzione affermando che il giorno 6 Febbraio 2023 il non Pt_1 si era presentato sul posto di lavoro e non avendo tempestivamente comunicato all'azienda l'assenza e il motivo, era stato contattato telefonicamente tanto da , genero del che dal Persona_1 CP_2 ME , come da messaggistica whatsapp in atti;
che solo a seguito dei predetti contatti CP_3 intrattenuti con il ricorrente, conosciuti i motivi dell'assenza e, stante l'impossibilità di riprendere l'attività lavorativa per motivi di salute, si erano accordati per far risultare cessato il rapporto di lavoro con il licenziamento anziché con le dimissioni;
che non avendo avuto alcuna informazione da parte del dipendente circa il termine finale della malattia, soltanto in data 8 Marzo 2023 la società veniva informata dal consulente del lavoro della azienda Dott. con mail (all. 5) che il dipendente Per_2 [...]
risultava “licenziato il 10 Febbraio 2023 per riduzione del personale ma risultano Parte_1 certificati medici, in allegato, ancora in corso, quindi il dipendente non poteva essere licenziato…”.
Preliminarmente si fa rilevare che in applicazione dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova “il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire i rimedi contro il licenziamento illegittimo ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento, spettando al datore di lavoro provare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Ove, peraltro, il rapporto di lavoro sia cessato in assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni e in presenza di contrapposte tesi circa la causale di detta cessazione, il giudice di merito deve, ai fini dell'accertamento del fatto, prestare particolare attenzione (indagandone la rilevanza sostanziale e probatoria nel caso concreto) anche agli eventuali episodi consistenti nell'offerta delle prestazioni da parte del lavoratore e nel rifiuto o mancata accettazione delle stesse da parte del datore di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n.
18523 del 09/09/2011).
Come confermato da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità “Dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1 ,c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento. Non prevista dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il licenziamento sia giustificato (art. 5, I. n. 604 del 1966), ma non anche che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile ad una volontà datoriale. Inversione dell'onere probatorio non evincibile neanche in via sistematica perché sia la ricostruzione della volontà di licenziare, sia eventuali difficoltà nel fornire la prova gravante sul lavoratore, trovano adeguato contrappeso in un utilizzo appropriato anche delle presunzioni affidato al prudente apprezzamento del giudice.
Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia dì una risoluzione consensuale.
Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto
l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale” Cass Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019.
Applicando i sopra menzionati principi di diritto al caso di specie, questo Tribunale rileva che non può dirsi raggiunta la prova del dedotto licenziamento verbale, così come l'interruzione del rapporto di lavoro a far data dal 10.02.2023 per volontà esclusiva del datore di lavoro, volta all'estromissione definitiva del lavoratore dall'organizzazione aziendale. La risoluzione del rapporto appare verosimilmente frutto di una scelta concordata tra le parti proprio per far fronte alla situazione di incertezza che si era venuta a creare circa la prosecuzione del rapporto di lavoro, derivante da un lato dal perdurante inadempimento da parte del lavoratore nell'esecuzione della prestazione, oltre che nella comunicazione dei motivi e della durata dell'assenza (sia pure per ragioni di salute), e dall'altra dall'esigenze organizzative della società.
Dall'esame della documentazione in atti (cfr. buste paga e certificati medici) appare, invero, confermata la ricostruzione offerta dalla società resistente, ossia che il sia nel periodo Pt_1 precedente (mesi di dicembre, gennaio e febbraio) che quello successivo di formale cessazione del rapporto, ossia dopo il 10.02.2023 si era assentato dal lavoro in via continuativa. Con particolare riguardo all'assenza a partire dal 6.02.2023 non vi è la prova della tempestiva comunicazione al datore di lavoro da parte del lavoratore, del periodo di malattia con prognosi clinica a tutto il 19 febbraio
2023 (vedi certificato n. 340330024), così come priva di riscontro probatorio è la circostanza che il ricorrente avesse informato la società e il suo legale rappresentante della necessità di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico nel mese di febbraio con data da destinarsi o che a seguito di contatto telefonico con il , l.r.p.t. questi avrebbe Controparte_2 Controparte_1 dichiarato “che l'assenza dal lavoro stava comportando forti disagi di natura economica per l'azienda”, manifestando in via definitiva la sua volontà di interrompere il rapporto di lavoro con il licenziamento, rispetto al quale nel ricorso non viene neppure indicato il momento in cui sarebbe avvenuta tale conversazione.
Come risulta ex adverso dalla corrispondenza depositata dalla società resistente, la stessa veniva a conoscenza dei motivi dell'assenza solo informalmente a seguito di contatto telefonico tra il lavoratore e , genero del il quale raggiungeva il dipendente con messaggio Persona_1 CP_2 whatsapp il giorno 7.02.2023 del seguente tenore “(…) Nello buonasera ti ho chiamato per avere tue notizie, abbiamo bisogno di sapere che cosa dobbiamo fare con te, per cortesia chiamami quanto prima altrimenti provvediamo ad effettuare immediato licenziamento. Saluti…”. In data 9 Febbraio
2023 il lavoratore rispondeva al predetto messaggio whatsapp scrivendo testualmente “…Ciao
, per quanto riguarda le dimissioni ho parlato con il patronato e mi ha detto che facendolo Per_1 perdo tutti i diritti e anche eventuali esenzioni mediche ecc. in quanto comunque mi porterebbero problemi per i medicinali post intervento. Io ho parlato con in ufficio e mi disse che non Tes_1
c'era nessun problema riguardo l'operazione, non riesco a capire quale sia il motivo di questa vostra pressione nel farmi dare le dimissioni.” (all. 3). Al predetto messaggio del 9 febbraio 2023 il sig.
rispondeva, in pari data, con messaggio del seguente contenuto “(…) Ciao , Persona_1 Per_3 nessuno vuole farti dare le dimissioni, so che stavano cercando di mettersi in contatto con te ma nn ci riuscivano, noi dobbiamo sapere cosa fare, comunque so che comunque vuole parlarti Tes_1 quindi vedi che ti chiamerà…”.
Dal contenuto dei messaggi risulta in maniera evidente che di fronte alla necessità manifestata dalla società di conoscere i motivi e la durata dell'assenza, anche al fine di adottare i provvedimenti conseguenziali, il dipendente non solo non giustificava l'assenza o indicava la durata della malattia, ma informava di aver valutato una risoluzione del rapporto di lavoro anche rassegnando le proprie dimissioni, evidenziando però la non convenienza dell'operazione proprio in conseguenza del suo stato di salute.
Ciò trova riscontro anche nella conversazione avvenuta tramite messaggio del 9 Febbraio 2023 con il ME , titolare della Co.ge.n. s.a.s. (cfr. all.4 prod resistente). Controparte_4
A conferma poi della risoluzione consensuale tra le parti vi è inoltre la circostanza che il Pt_1 neppure al termine del periodo di malattia, risultante dalla certificazione medica in atti (dal
19.02.2023) e anche dopo la sottoposizione all'intervento chirurgico (avvenuto pacificamente il 24.02.2023), ha manifestato alla società la sua volontà di proseguire il rapporto di lavoro, mettendo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa (cfr. lettera di impugnativa di licenziamento) e comunque manca la prova di un rifiuto espresso e/o tacito della resistente in persona del suo legale rappresentante a ricevere la prestazione, laddove come confermato dal Pt_1 pacificamente l'assenza dal lavoro proseguiva ininterrottamente fino al 1.03.2023, quando apprendeva di essere stato licenziato con la certificazione del Centro per l'impiego, pur in assenza di atto formale di licenziamento.
Inoltre, come dedotto e provato dalla società solo in data 8 Marzo 2023 il consulente del lavoro della azienda Dott. informava tramite email (all. 5) la della durata della malattia Per_2 CP_1 tanto che contestualmente inviava in pari data al dipendente un messaggio Persona_1 Pt_1 del seguente tenore (cfr. all. 6) “(…) Nello scusami, ma tu avevi ancora dei certificati medici in corso?. …De rispondeva …”In corso in che senso?..” rispondeva: “Dal quando Pt_1 Persona_1 sei stato licenziato avevi ancora dei certificato medici?..”…Il replicava…”Dipende dal Pt_1 giorno che sono stato licenziato perché i certificati erano quasi tutti di larga data tipo 10/20gg…” e la conversazione proseguiva con messaggio di che diceva: “E l'ho capito nello ma Persona_1 dovevi avvisarmi”.
Pertanto, è evidente che il dipendente era pienamente a conoscenza della circostanza che il rapporto di lavoro era stato risolto per licenziamento e priva di riscontro è la circostanza di essere venuto a conoscenza del licenziamento soltanto occasionalmente il 1 Marzo 2023, allorquando si recava al
Centro per l'Impiego di FR.
La scelta poi di far risultare il licenziamento era stata concordata tra le parti, perchè più conveniente per il dipendente rispetto alle dimissioni.
Ciò è confermato dallo stesso ricorrente che in sede di libero interrogatorio ha dichiarato “mi riporto al ricorso che confermo integralmente;
io ho subito un intervento chirurgico il 24 febbraio 2023.
Prima di questo intervento il 6 febbraio 2023 incontrai il datore di lavoro e riferii dello stesso e lui mi disse che non vi erano problemi per l'azienda. A febbraio sono stato operato e non ho ricevuto alcuna retribuzione. A seguito dell'intervento fui contattato dal ME , che si occupa Controparte_5 dell'organizzazione del lavoro sui cantieri il quale mi disse che dovevo dare le dimissioni perché stavo recando danni economici all'azienda. Io chiesi espressamente di far risultare il licenziamento perché date le mie condizioni di salute e l'impossibilità di rientrare in azienda avevo bisogno della disoccupazione. Non ho mai avuto alcuna documentazione scritta di licenziamento, ne sono venuto a conoscenza recandomi al Centro per l'impiego. Rispetto ai messaggi whatsapp allegati alla memoria del resistente confermo il mio messaggio whatsapp del 9 febbraio 2023 dove, come ho detto, riferivo della mia difficoltà a dare le dimissioni come richiesto e quindi a formalizzare il recesso aziendale;
non ho mai ricevuto alcuna lettera di contestazione per il licenziamento intimato. Non ho mai avuto contestazioni disciplinare per assenze ingiustificate. Nell'anno 2022 ho lavorato sui cantieri di
FR e Napoli. Quando ho lasciato il cantiere i lavori erano ancora in corso, non so cosa è successo dopo alla società perché come ho detto a febbraio sono stato sottoposto ad intervento”.
Da ciò ne consegue che in assenza di prova del dedotto licenziamento verbale la domanda va rigettata, ritenute assorbite le ulteriori deduzioni formulate dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, circa la mancata comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
I motivi della decisione e il comportamento processuale delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in persona della Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_2
b) rigetta il ricorso;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Aversa, 14.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano