Per la vendita di beni mobili e immobili fatta all'incanto in sede di espropriazione forzata o comunque all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile e' costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall' art. 587 del codice di procedura civile , della parte gia' assoggettata all'imposta.
Per l'espropriazione per pubblica utilita' e per ogni altro atto della pubblica autorita' traslativo o costitutivo della proprieta' di beni mobili o immobili di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile e' costituita dall'ammontare dell'indennizzo. ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale con sentenza 17 - 28 novembre 1983, n. 328 (in G.U. la s.s. 07/12/1983 n. 336) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 42 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nella parte in cui non dispone che anche per le vendite forzate senza incanto, effettuate ai sensi degli artt. 570 e seguenti del codice di procedura civile , la base imponibile e' costituita dal prezzo di aggiudicazione".