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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1762/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Vincenzo Vitagliano, dall' avv. Angela Parte_1
Barretta e dall'avv. Anna Barretta
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe deduceva: di aver lavorato alle dipendenze della società resistente per il periodo dal 01.03.2013 fino al 28.04.2017 data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento intimato con lettera raccomandata relativa alla procedura di mobilità avviata con comunicazione ex art. 4 legge 223\1991 del 15.3.2017.
Egli proponeva innanzi a questo Tribunale giudizio di impugnativa del licenziamento, il quale veniva rigettato.
Dunque, egli allegava di non aver percepito il pagamento del trattamento di fine rapporto e per tali ragioni adiva codesto Tribunale chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 4.130,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
spese e compensi di lite con attribuzione.
La società convenuta non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso,
e se ne dichiara la contumacia.
Non veniva svolta attività istruttoria, in considerazione della natura cartolare del giudizio, e il procedimento veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Giova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè
l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della
2 propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che
l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057 ).
Tanto premesso, nel caso di specie è documentalmente provato che il rapporto di lavoro è intercorso dal 01.03.2013 fino al 28.04.2017, data in cui esso cessava a seguito di licenziamento intimato con lettera racc. relativa alla procedura di mobilità avviata con comunicazione ex art. 4 legge 223\1991 del 15.3.2017. Allo stesso tempo, parte resistente, non costituitasi in giudizio, non ha fornito la prova su di essa gravante del pagamento del TFR. Pertanto, la stessa va condannata al pagamento di tale emolumento.
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi depositati dal ricorrente, immuni da vizi logici e ontologici, coerenti con il dato normativo nonché non specificatamente contestati dalla società resistente, rimasta contumace, quest'ultima deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 4.130,27
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. c.p.c., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Napoli Nord, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di euro 4.130,27 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione;
c) Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.314,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti.
Aversa, 30.06.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1762/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Vincenzo Vitagliano, dall' avv. Angela Parte_1
Barretta e dall'avv. Anna Barretta
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe deduceva: di aver lavorato alle dipendenze della società resistente per il periodo dal 01.03.2013 fino al 28.04.2017 data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento intimato con lettera raccomandata relativa alla procedura di mobilità avviata con comunicazione ex art. 4 legge 223\1991 del 15.3.2017.
Egli proponeva innanzi a questo Tribunale giudizio di impugnativa del licenziamento, il quale veniva rigettato.
Dunque, egli allegava di non aver percepito il pagamento del trattamento di fine rapporto e per tali ragioni adiva codesto Tribunale chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 4.130,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
spese e compensi di lite con attribuzione.
La società convenuta non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso,
e se ne dichiara la contumacia.
Non veniva svolta attività istruttoria, in considerazione della natura cartolare del giudizio, e il procedimento veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Giova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè
l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della
2 propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che
l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057 ).
Tanto premesso, nel caso di specie è documentalmente provato che il rapporto di lavoro è intercorso dal 01.03.2013 fino al 28.04.2017, data in cui esso cessava a seguito di licenziamento intimato con lettera racc. relativa alla procedura di mobilità avviata con comunicazione ex art. 4 legge 223\1991 del 15.3.2017. Allo stesso tempo, parte resistente, non costituitasi in giudizio, non ha fornito la prova su di essa gravante del pagamento del TFR. Pertanto, la stessa va condannata al pagamento di tale emolumento.
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi depositati dal ricorrente, immuni da vizi logici e ontologici, coerenti con il dato normativo nonché non specificatamente contestati dalla società resistente, rimasta contumace, quest'ultima deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 4.130,27
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. c.p.c., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Napoli Nord, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di euro 4.130,27 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione;
c) Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.314,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti.
Aversa, 30.06.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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