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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
D.ssa GE DI GIROLAMO Presidente Dr. SI CANOSA Giudice rel. Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 736/2024 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 1.12.2025 e vertente
TRA
n. a Milano il 29.3.1979, CF , Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Calo Paone
RICORRENTE
C/
n. a Carrara il 28.5.1979, CF difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. Michele Guidugli
RESISTENTE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
L'Avv. Carlo Paone per conclude: “Voglia l'On. Tribunale, Parte_1 contrariis reiectis: pronunciare la separazione tra i coniugi autorizzandoli a vivere separatamente;
disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
disporre che i figli stiano con il padre per una settimana al mese (la prima completa a partire dal sabato) compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed a tal fine che se tale periodo viene vissuto a Lanciano che in esso il padre si faccia ovviamente carico di provvedere ad accompagnare e riprendere da scuola e dalle normali attività che i bambini svolgono nel pomeriggio, oltre che per un mese consecutivo nel periodo estivo.Disporre che i bambini trascorrano alternativamente con i genitori i periodi dal 24 dicembre al 01 gennaio e dal 01 gennaio al 6 gennaio, e che trascorrano con il padre il periodo delle vacanze scolastiche pasquali.Disporre un immediato supporto psicologico per i figli. Disporre che l'assegno unico sia assegnato totalmente alla ricorrente e che il padre versi per il mantenimento dei figli la somma di € 800,00 mensili;
oltre al 50% delle spese straordinarie. Disporre che il marito versi in favore della moglie un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, mantenimento sospeso se e fino a quando il marito pagherà per intero la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale;
Disporre che alla ricorrente sia assegnata una quota pari al 50% del TFR incassato dal marito in costanza di matrimonio e delle assicurazioni. Disporre che la casa coniugale in comproprietà con i relativi mobili sia assegnata al il Sig. e che questi continui CP_1
a provvedere inoltre al pagamento della rata del mutuo ese condominiali fino a quando continuerà ad abitarla;
Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione.” L'Avv. Michele Guidugni per conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale CP_1 adito, contrariis reiectis, respingere le domande avversarie con la sola esclusione: i) della pronuncia di separazione dei coniugi;
ii) di affidamento congiunto dei figli;
iii) di assegnazione della casa familiare al sig. ; iv) del diritto della ricorrente a CP_1 percepire l'assegno unico;
domande alle il comparente si associa.In via riconvenzionale: voglia l'Ill.mo Tribunale isporre l'addebito della separazione alla Sig.ra ;disporre che i figli abbiano collocamento stabile presso il padre, con Pt_1 facolt adre di vederli e/o tenerli con se quando lo riterrà opportuno, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli e con obbligo di prenderli e riportarli presso il domicilio/residenza del padre;
disporre che la madre versi al comparente il 50% delle spese straordinarie concordate dai genitori.In via subordinata e salvo gravame: in ipotesi di accoglimento delle domande avversarie relative al collocamento dei figli: a) disporre che il padre possa vedere e/o tenere con se i figli quando ritenuto opportuno compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi e di lavoro del convenuto;
b) disporre che i figli trascorrano con il padre 45 giorni consecutivi nel periodo estivo compreso tra giugno e metà settembre;
c) disporre che i figli trascorrano le festività natalizie e pasquali alternativamente con l'uno o l'altro genitore;
d) quantificare in complessivi € 650,00 mensili il contributo al mantenimento dei figli che il Sig. dovrà corrispondere alla moglie, con CP_1
l'esclusione del periodo di cui al punto b), oltre al 50% delle spese straordinarie concordate dai genitori;
disporre che la Sig.ra percepisca l'assegno unico Pt_1 sino a che la stessa non rinvenga un lavoro st successiva assegnazione al 50%.Comunque: Dichiarare la Sig.ra tenuta a rimborsare al Sig. e Pt_1 CP_1 pertanto condannarla a pagare il 50 eri da questi sostenuti per l' to della casa coniugale e per le migliorie apportate, nella misura di € 25.963,21, ovvero quella maggiore o minore vista di giustizia;
importo da corrispondere contestualmente alla vendita dell'immobile.Dichiarare altresì la Sig.ra a rimborsare al Sig. Pt_1 e pertanto condannarla a pagare il 50% delle rate di mutuo dallo stesso versate CP_1 dal mese di maggio 2021 sino alla vendita dell'immobile ovvero per il diverso periodo ritenuto corretto dal Tribunale. Disporre che l'autovettura Ford Ka tg FP 980NN sia di proprietà esclusiva della Sig.ra con ogni onere conseguente. Pt_1
Con vittoria di spese e competenz
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 7.3.2025, all'esito dell'audizione dei figli delle parti, sono stati adottati i seguenti provvedimenti urgenti:
Affidamento condiviso dei minori, con loro collocamento presso la madre
Regolamentazione del diritto di visita del padre tenendo conto della notevole distanza del luogo di residenza del rispetto a quella dei figli CP_1
Fissazione dell'assegno di mantenimento dei figli a carico di CP_1 nella misura di euro 300 mensili, più il contributo del 50% per le spese straordinarie anticipate dalla madre
Previsione del godimento dell'assegno unico familiare per intero ad opera di
Parte_1
Con la medesima ordinanza sono state ammesse alcune delle prove orali invocate dalle parti processuali, che sono state escusse all'udienza del 28.4.2025.
Gli aspetti controversi che questo collegio è chiamato a dirimere sono soprattutto relative alla richiesta di addebito avanzata dal convenuto nei confronti di Parte_1
e l'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli ad opera del resistente,
[...] ciò in quanto, all'esito dell'audizione dei figli delle parti, ha desistito CP_1 dalla propria originaria domanda di collocamento dei minori presso di sé ed il regime di visita disposto con la menzionata ordinanza appare conforme alle possibilità del padre di vedere i figli, tenendo conto della distanza esistente tra il proprio domicilio e quello nel quale i minori sono collocati presso la madre.
Orbene, in relazione alla richiesta di addebito formulata dalla difesa del NA la stessa (fondata esclusivamente sul fatto che la ricorrente si è allontanata dalla casa familiare per una pretesa relazione extraconiugale a seguito della quale la donna rimaneva incinta, con parto non condotto a termine in quanto terminato con un aborto) si palesa del tutto infondata ed indimostrata: al fine di provare tale relazione extraconiugale, infatti, non è stata articolata alcuna richiesta istruttoria, mentre, per quel che concerne l'intervenuto aborto, la richiesta di emanare un ordine di esibizione della relativa documentazione appare inutile, poiché tale documentazione dimostrerebbe solo l'interruzione della gravidanza e non la derivazione di quest'ultima da un rapporto extraconiugale della . Pt_1 In ogni caso, al fine di supportare la propria domanda di addebito, la difesa del NA si dilunga, nella propria memoria di costituzione, in una articolata narrazione delle vicende della coppia (a partire dal 2009, ossia da prima del matrimonio, contratto nel 2015) al fine di dimostrare un preteso sfruttamento economico del compagno ad opera della , un comportamento manipolativo Pt_1 di quest'ultima ed infine il tradimento e l'allontanamento dalla casa familiare nel 2022.
A fronte di tale minuziosa esposizione, le prove offerte a suffragio di un atteggiamento della ricorrente interessato al rapporto con il solo da un punto CP_1 di vista economico sono del tutto carenti, sia da un punto di vista documentale che testimoniale, in quanto:
I messaggi scambiatisi tra le parti (ed allegati alla memoria di costituzione), oltretutto risalenti al periodo 2018-2020, non assumono alcun valore probatorio delle circostanze sulle quali si fonda la richiesta di addebito (si tratta di normalissimi messaggi affettuosi tra persone lontane)
In relazione alla prova testimoniale invocata da parte convenuta (consistente nell'audizione del padre di ) la stessa non è stata ammessa in CP_1 quanto del tutto inutile per come articolata (il teste, oltretutto parente del convenuto, doveva riferire, in ordine alle circostanze più importanti, di quanto riferitogli dal figlio).
In ogni caso, qaund'anche si voglia ritenere che vi sia stato un allontanamento dalla casa familiare della ingiustificato o addirittura determinato da una Pt_1 propria relazione extraconiugale (nell'anno 2022), tale affermazione non conduce automaticamente ad una pronuncia di addebito della separazione in capo alla ricorrente, dovendosi sul punto rilevare che:
Dall'istruttoria testimoniale espletata, sia pure attraverso le contrapposte versioni dei fatti dei testi escussi (la madre della ricorrente ed il padre del resistente), ciascuno dei quali tendente ad attribuire condotte violente alla parte contrapposta, è emersa una particolare ed accesa conflittualità dei coniugi: in particolare, attribuiva a delle CP_2 CP_1 reiterate condotte violente nei confronti dei figli, nonché un atteggiamento gravemente ingiurioso nei confronti della moglie (ed anche dei suoi familiari) ogniqualvolta quest'ultima interveniva a difesa dei minori;
quanto a Pt_2
lo stesso ha riferito che ogni volta che le parti si recavano presso la
[...] sua abitazione (circa 4-5 volte l'anno) iniziavano a litigare per i più svariati motivi (anche per questioni di carattere generale che nulla avevano a che fare con la gestione dei problemi familiari); è pur vero che il giorno dopo le liti parevano totalmente ricomposte, ma la sera riprendevano nel corso di discussioni che potevano avere ad oggetto le questioni più disparate In definitiva, dalle deposizioni dei testi sentiti, risulta chiaramente come il clima familiare fosse tutt'altro che sereno, emergendo plurime condotte violente del ai danni dei figli (riferite dalla teste la cui CP_1 CP_2 deposizione deve ritenersi più articolata e convincente, in quanto la madre della ricorrente viveva a contatto dei coniugi quotidianamente e non solo in occasioni isolate ed occasionali nel corso dell'anno), nonché un clima di tensione e di disaccordo perenne tra le parti su qualsiasi questione, anche su quelle per le quali potesse eventualmente svolgersi una discussione distaccata tra le parti.
Di conseguenza, è da ritenersi che l'allontanamento della Pt_1 dall'abitazione familiare sia da ricondursi non ad un proprio intento di porre fine immotivatamente al sodalizio coniugale, ma costituisca la conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, né, per le ragioni sopra esposte, può affermarsi che tale allontanamento sia dovuto ad una relazione extraconiugale agli atti del tutto indimostrata (e che comunque, in ipotesi, se sorta negli ultimissimi mesi di convivenza tra gli attuali contendenti, ben poteva considerarsi la conseguenza, e non la causa, del venir meno dell'affectio coniugalis tra la ed il ). Pt_1 CP_1
In relazione alle numerose vicende esposte nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto, infine, le stesse non assumono alcun rilievo ai fini di una pronuncia di addebito della separazione alla , dovendosi sul punto rilevare Pt_1 che si tratta di vicende (lavorative e di sistemazione del nucleo familiare) concordate tra le parti oppure determinate da decisioni assunte dal datore di lavoro del CP_1
(per quel che concerne l'autorizzazione, prima concessa e poi negata, di svolgere l'attività in smart working); né le doglianze del in ordine alla presunta CP_1 dilapidazione del patrimonio familiare (convogliato su un conto aperto in comune tra le parti, anche perché coniugate in regime di comunione dei beni) possono ritenersi giustificate ed adeguate, dovendosi rilevare che la coppia, già prima della celebrazione del matrimonio, aveva avuto due figli, per il cui mantenimento è verosimile che la abbia eseguito i prelievi sul conto corrente comune;
del Pt_1 resto, la stessa difesa del NA ammette che, quando (soprattutto nel 2016) la ricorrente trovò un'attività lavorativa a termine, non vi fu un'effettiva convenienza economica derivante da tale impiego, in quanto il salario percepito dalla Pt_1 copriva appena i costi per la baby sitter assunta per la gestione dei minori.
Sempre con riferimento alle richieste formulate da parte convenuta nei propri scritti difensivi (la originaria richiesta di collocamento dei figli presso di sé, ma la stessa richiesta di addebito formulata dal ) non può non evidenziarsi ulteriormente CP_1 che:
Lo stato di fatto cristallizzatosi a seguito del trasferimento della ricorrente in Lanciano unitamente ai figli si è perpetuato per circa 2 anni prima della presentazione della domanda di separazione, oltretutto avanzata dalla
[...]
Pt_1
Già nella propria comparsa di risposta il evidenziava come dal 2022 al CP_1
2024 aveva trascorso con i figli non più di due mesi l'anno (pressochè esclusivamente nel periodo estivo), regime evidententemente ritenuto soddisfacente dal convenuto, che non ha mai presentato, di sua iniziativa, una richiesta di separazione e di affidamento e/o collocamento dei figli, decidendosi di operare tali richieste solo nell'ambito di un giudizio intentato dalla moglie ed al precipuo fine di contestare le affermazioni della Pt_1 circa pretesi comportamenti aggressivi e violenti del marito
In effetti, tutta la ricostruzione dei fatti operata nella comparsa di risposta (articolata in ben 79 punti) è finalizzata a contestare le violenze psicologiche asseritamente patite dalla e le violenze fisiche attuate dal nei Pt_1 CP_1 confronti dei figli.
Tali ulteriori considerazioni inducono a ritenere intrinsecamente debole e ben poco persuasiva (oltre che del tutto indimostrata) l'esistenza di profili di addebito della separazione in capo alla ricorrente, fondata su circostanze di fatto remote nel tempo, non provate e rivolte alla moglie solo a fini ritorsivi delle accuse che la
[...]
ha rivolto al marito nel proprio ricorso introduttivo. Pt_1
Una volta definita la questione pregiudiziale riguardante il preteso addebito della separazione alla ricorrente, si possono definire le questioni strettamente inerenti il presente giudizio, ed attinenti esclusivamente l'affidamento ed il collocamento dei figli minori, il contributo per il mantenimento di questi ultimi ad opera del genitore affidatario ed eventuali assegni di mantenimento a carico dell'uno o dell'altro coniuge, essendo ogni altra domanda inammissibile in questa sede.
Con riferimento all'affidamento dei figli minori ed al loro collocamento, la situazione ormai consolidatasi negli anni (come riferito dagli stessi minori nel corso dell'udienza del 24.2.2025) consiglia di mantenere il regime di affido condiviso con collocamento presso la madre, ove ormai i minori risiedono da circa 3 anni.
Con riferimento al diritto di visita del padre, in ragione della notevole lontananza tra il luogo di residenza (e di lavoro) del resistente e quello dei minori, appare opportuno concentrare in più giorni al mese la possibilità per il di tenere i CP_1 figli;
tale concentrazione sarà oltretutto massima durante il periodo estivo e durante le feste pasquali e natalizie, mentre appare oltremodo difficile consentire una frequentazione padre-figli in singole giornate (sia pure coincidenti con particolari festività: es. compleanno del padre o dei figli, festa del papà ecc.), salva comunque la possibilità per le parti di prevedere diversamente in singole occasioni, e salvo comunque il diritto del di poter contattare liberamente i figli per via CP_1 telefonica o telematica. In ordine al contributo per il mantenimento dei figli a carico el , lo stesso è CP_1 stato fissato nella misura di euro 300 mensili, tenendo conto dei seguenti elementi:
Le spese di viaggio che il dovrà sostenere per recarsi dai figli al fine di CP_1 ottemperare al proprio diritto-dovere di visita degli stessi
La tenera età dei ragazzi, che vivono con la madre, non sostengono spese di viaggio per l'istruzione e non risultano avere particolari esigenze economiche ulteriori rispetto a quelle proprie dei ragazzi della loro età
La percezione, ad opera di , del 100& dell'assegno unico Parte_1 familiare erogato dall'INPS
A tale previsione (contenuta nell'ordinanza del 7.3.2025) occorre peraltro apportare un correttivo, ipotizzando che in alcuni mesi il non possa (per ragioni di CP_1 lavoro o per altri impegni) giungere a Lanciano per vedere i figli, come del resto evidenziato da parte ricorrente nel corso dell'udienza del 28.4.2025 si ritiene pertanto che l'assegno di mantenimento mensile debba essere elevato ad euro 600.
Come già anticipato, a deve essere garantita l'erogazione dell'intero Parte_1 assegno unico familiare ad opera dell'INPS.
Resta a carico di entrambi i coniugi il contributo paritario per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori.
Per quel che infine concerne il contributo per il mantenimento della moglie ad opera
, occorre anzitutto considerare che la richiesta di parte ricorrente è finalizzata CP_1 ad ottenere il pagamento della somma di euro 250 mensili, ma nel contempo si invoca la sospensione di tale pagamento finchè il continuerà a pagare la rata CP_1 del mutuo sulla casa familiare, che è assegnata al convenuto: orbene, per come articolata, la richiesta, oltre ad essere del tutto indeterminata in ordine al momento in cui tale obbligo dovrebbe scattare, lascia chiaramente indendere che non vi è una effettiva situazione di indigenza della tale da richiedere l'assegnazione Pt_1 di un contributo per il suo mantenimento;
d'altronde, la ricorrente ha una sua propria capacità lavorativa (per età e per pregresse esperienze) della quale può ben giovarsi per ottenere una propria indipendenza economica.
Il parziale accoglimento delle richieste delle parti legittima una pronuncia di integrale compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 736/2024, così decide:
Dichiara la separazione personale tra e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio tra gli stessi contratto in Conegliano Laudense il 4.9.2015 ed ordina l'annotazione della presente decisione sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (atto n. 3 del 2015, Parte II)
Dispone l'assegnazione della casa coniugale a CP_1
Dispone l'affido condiviso di e con loro collocamento Pt_2 Parte_3 presso la madre
Dispone che possa vedere i figli, in Lanciano, per 10 giorni CP_1 al mese (con un preavviso di almeno 48 ore), nonché, durante il periodo estivo, per 30 giorni (anche fuori Lanciano); in ordine alle festività pasquali e natalizie avrà con sé i figli negli anni pari;
in CP_1 ogni caso, avrà liberi contatti telefonici con i minori CP_1
Fissa in euro 600 mensili l'assegno di mantenimento dei figli ad opera di , somma soggetta ad adeguamento annuale in base agli CP_1 indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese
dovrà in ogni caso contribuire per il 50% alle spese CP_1 straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, ove concordate tra le parti ovvero documentate da Parte_1
Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per l'intero da
[...]
Parte_1
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento
Così deciso in Lanciano il 23.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
SI SA GE Di RO