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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 46/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09.01.2025, da nata a [...] il [...] Parte_1 cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elena Monti
+e
CP_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elena Monti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in EL, in data 09.02.2008,
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EL - anno 2008, atto n. 1, parte II, serie A) separati consensualmente con verbale in data 16.09.2019 omologato con decreto del 18.09.2019 (1998/2019 RG Tribunale di Como) con i seguenti figli minori/maggiorenni non economicamente indipendenti:
- nato il [...] CP_1 Parte_2
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I figli e affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, rimarranno Parte_2 Persona_1 collocati prevalentemente presso la madre, nella casa già di proprietà della stessa, ed il padre potrà, salvo diverso e miglior accordo tra le parti, vederli e tenerli con sé:
• un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì) dalle ore 16.00 e sino alle ore 20.00 (cena compresa), facendosi carico integralmente della gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli in tale fascia oraria
• il venerdì dalle ore 16.00 e fino alla domenica ore 10.00, facendosi carico integralmente della gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli per le giornate (orari sopra descritti);
• a settimane alterne (e in prosecuzione rispetto a quanto sopra previsto) la domenica sino alle ore 20.00
(cena compresa);
• la metà dei giorni di vacanza/chiusura previsti dal calendario scolastico - da concordare, ogni anno, entro il 30.11 per il periodo natalizio e entro il 30.04 per il periodo estivo;
• Natale, Pasqua, festività e ponti infra-annuali verranno concordati direttamente tra i genitori rispettando l'alternanza;
Le parti concordano che, per quanto attiene visite mediche, specialistiche, dentistiche e similari dei figli,
l'impegno di accompagnarli verrà sopportato in pari misura da entrambi i genitori, rispettando l'alternanza.
Le parti concordano che, per quanto attiene le attività extrascolastiche dei figli, l'impegno di condurli e ritirarli verrà sopportato in pari misura da entrambi i genitori.
Le parti concordano inoltre che il Sig. possa, per un solo weekend al mese da concordarsi con preavviso CP_1 minimo di giorni 14, ricondurre i figli alla mattina del sabato (ore 10.00) presso la casa materna, con l'impegno, da parte dello stesso Sig. a tenere con sè i figli il lunedì immediatamente successivo dalle ore 16.00 CP_1 alle ore 20.00 (cena compresa);
2) In ragione dell'affido condiviso, tutte le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione, la cura e la salute dei figli dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori con obbligo in tal senso a collaborare tra loro, salvo i casi di urgenza.
3) Il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli, la medesima CP_1 Pt_1 somma mensile già concordata in sede di separazione e pari ad € 525,00 rivalutata e da rivalutarsi in base agli indici Istat con base 18.09.2019 – 18.09.2020, che oggi ammonta ad € 614,79, entro il giorno 27 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, precisandosi che anche le spese di parrucchiere ed estetista per i figli verranno ripartite al 50% tra le parti;
4) L'Assegno Unico e Universale, previsto ed erogato dallo Stato, verrà riscosso e trattenuto integralmente (100%) dalla Sig.ra Pt_1 5) Le parti prestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per le stesse parti e per i figli minori, concordandosi sin da ora che il genitore che vorrà espatriare con i figli dovrà darne comunicazione all'altro;
6) A definizione dei rapporti economici tra le parti, il Sig. verserà alla Sig.ra la somma CP_1 Pt_1 di € 5.390,00 a mezzo rate mensili da versarsi entro il giorno 27 di ogni mese, dell'importo di € 200,00 ciascuna per le mensilità da gennaio 2025 e sino a dicembre 2025, e quindi dell'importo di € 400,00 ciascuna per le mensilità da gennaio 2026 e fino alla totale estinzione del debito;
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 [...] in data 09.02.2008 , in EL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
EL - anno 2008, atto n. 1, parte II, serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di EL, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09.01.2025, da nata a [...] il [...] Parte_1 cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elena Monti
+e
CP_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elena Monti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in EL, in data 09.02.2008,
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EL - anno 2008, atto n. 1, parte II, serie A) separati consensualmente con verbale in data 16.09.2019 omologato con decreto del 18.09.2019 (1998/2019 RG Tribunale di Como) con i seguenti figli minori/maggiorenni non economicamente indipendenti:
- nato il [...] CP_1 Parte_2
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I figli e affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, rimarranno Parte_2 Persona_1 collocati prevalentemente presso la madre, nella casa già di proprietà della stessa, ed il padre potrà, salvo diverso e miglior accordo tra le parti, vederli e tenerli con sé:
• un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì) dalle ore 16.00 e sino alle ore 20.00 (cena compresa), facendosi carico integralmente della gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli in tale fascia oraria
• il venerdì dalle ore 16.00 e fino alla domenica ore 10.00, facendosi carico integralmente della gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli per le giornate (orari sopra descritti);
• a settimane alterne (e in prosecuzione rispetto a quanto sopra previsto) la domenica sino alle ore 20.00
(cena compresa);
• la metà dei giorni di vacanza/chiusura previsti dal calendario scolastico - da concordare, ogni anno, entro il 30.11 per il periodo natalizio e entro il 30.04 per il periodo estivo;
• Natale, Pasqua, festività e ponti infra-annuali verranno concordati direttamente tra i genitori rispettando l'alternanza;
Le parti concordano che, per quanto attiene visite mediche, specialistiche, dentistiche e similari dei figli,
l'impegno di accompagnarli verrà sopportato in pari misura da entrambi i genitori, rispettando l'alternanza.
Le parti concordano che, per quanto attiene le attività extrascolastiche dei figli, l'impegno di condurli e ritirarli verrà sopportato in pari misura da entrambi i genitori.
Le parti concordano inoltre che il Sig. possa, per un solo weekend al mese da concordarsi con preavviso CP_1 minimo di giorni 14, ricondurre i figli alla mattina del sabato (ore 10.00) presso la casa materna, con l'impegno, da parte dello stesso Sig. a tenere con sè i figli il lunedì immediatamente successivo dalle ore 16.00 CP_1 alle ore 20.00 (cena compresa);
2) In ragione dell'affido condiviso, tutte le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione, la cura e la salute dei figli dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori con obbligo in tal senso a collaborare tra loro, salvo i casi di urgenza.
3) Il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli, la medesima CP_1 Pt_1 somma mensile già concordata in sede di separazione e pari ad € 525,00 rivalutata e da rivalutarsi in base agli indici Istat con base 18.09.2019 – 18.09.2020, che oggi ammonta ad € 614,79, entro il giorno 27 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, precisandosi che anche le spese di parrucchiere ed estetista per i figli verranno ripartite al 50% tra le parti;
4) L'Assegno Unico e Universale, previsto ed erogato dallo Stato, verrà riscosso e trattenuto integralmente (100%) dalla Sig.ra Pt_1 5) Le parti prestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per le stesse parti e per i figli minori, concordandosi sin da ora che il genitore che vorrà espatriare con i figli dovrà darne comunicazione all'altro;
6) A definizione dei rapporti economici tra le parti, il Sig. verserà alla Sig.ra la somma CP_1 Pt_1 di € 5.390,00 a mezzo rate mensili da versarsi entro il giorno 27 di ogni mese, dell'importo di € 200,00 ciascuna per le mensilità da gennaio 2025 e sino a dicembre 2025, e quindi dell'importo di € 400,00 ciascuna per le mensilità da gennaio 2026 e fino alla totale estinzione del debito;
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 [...] in data 09.02.2008 , in EL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
EL - anno 2008, atto n. 1, parte II, serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di EL, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao