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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 3001/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 14.06.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. AGOSTINI GIUSEPPE Parte_1
ricorrente nei confronti di ato a Mestrino il 22.02.1963 con l'avv. PIOVAN BEATRICE Controparte_1
resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza depositata in data 05.01.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 14.01.2025
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, liberi di fissare ciascuno la propria residenza;
2. disporre a carico del signor (C.F.: , a titolo di Controparte_1 C.F._1
contributo al mantenimento della signora (C.F.: ), Parte_1 C.F._2
pagina 1 di 5 il versamento in favore di quest'ultima della somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
ovvero il versamento delle maggiori o minori somme che saranno ritenute di Giustizia;
3. disporre che i coniugi esprimano reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio”.
Per il resistente:
“In via principale: si chiede il rigetto della domanda avversa relativa alla misura al contributo al mantenimento, a favore della ricorrente, per le ragioni tutte esposte e provate nella parte narrativa.
Nel merito: si chiede 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di Mestrino (PD) di Controparte_1 provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza nel pubblico registro.
2. Dichiarare che la sig.ra non ha diritto a ricevere alcun contributo al Parte_1
mantenimento poiché da oltre due anni provvede in autonomia al proprio sostentamento e perché è in età da poter ricercare un'occupazione lavorativa;
in subordine dichiarare il sig. obbligato a corrispondere alla sig.ra un assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento di € 200,00 mensili, o altra somma che verrà ritenuta di giustizia considerando quanto dedotto e provato, entro il giorno 5 di ogni mese, sino al momento che la stessa reperirà una occupazione lavorativa.
3. Spese e competenze di causa integralmente rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.06.2024 la ricorrente , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in data 20.09.2003 in Mestrino, Controparte_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Mestrino al n. 26,
Parte II, serie C dell'anno 2003 e che dall'unione coniugale non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito e il riconoscimento a proprio favore di un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00.
La ricorrente allegava a sostegno che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa di differenze caratteriali, che ella il 16.05.2022 era stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare a causa dei continui litigi e che da allora viveva presso l'abitazione di famiglia, dapprima con la madre e, successivamente al decesso di quest'ultima, da sola.
Quanto agli aspetti economici, riferiva di essere disoccupata e priva di reddito e di vivere grazie al sostegno dei fratelli.
pagina 2 di 5 In data 18.11.2024 si costituiva regolarmente in giudizio il resistente aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni differenti, e precisava che la convivenza si era rivelata problematica negli ultimi anni anche a causa di una relazione extraconiugale della moglie. Quanto agli aspetti economici, riferiva di aver sempre lavorato Controparte_1
come muratore e di essere prossimo alla pensione, mentre la moglie, più giovane di 10 anni, non aveva mai manifestato il desiderio di trovarsi un'attività lavorativa, limitandosi a svolgere saltuari lavori di pulizie. Ella, inoltre, pur potendo, non aveva mai cercato una occupazione nei due anni trascorsi dall'allontanamento dalla casa familiare e, comunque, in detto lasso temporale, non aveva chiesto alcunché al marito, con ciò mostrando di essere in grado di provvedere a sé stessa.
Il resistente precisava che la casa coniugale era a lui in uso, ma che durante la vita matrimoniale ne aveva trasferito una quota alla moglie a titolo sostanzialmente gratuito
(come riconoscimento del contributo da lei dato alla vita in comune), e che la ricorrente era a sua volta proprietaria per quota indivisa dell'immobile ereditato dalla madre.
All'udienza del 20.12.2024 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice delegato e rendevano le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza depositata in data 05.01.2025 il Giudice emanava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi: “1.autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. Pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare a a titolo di assegno di mantenimento una somma Parte_1 mensile pari ad euro 350,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese” e, rilevato che la causa era stata istruita in via documentale ed era matura per la decisione senza bisogno di assunzione di ulteriori mezzi di prova, visto l'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza 20.12.2024 è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
pagina 3 di 5
2. Assegno di mantenimento.
La ricorrente ha chiesto che il marito venga onerato di un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 400,00 mensili. Il resistente ha chiesto, in principalità, il rigetto della domanda e, in subordine, che venga stabilito in euro 200,00 l'ammontare mensile dell'assegno di mantenimento, da corrispondere sino al momento in cui la ricorrente reperirà una occupazione lavorativa.
Sul punto, è pacifico che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva nella separazione la sua efficace pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione di separazione;
i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. civ. sez I, ord. 6 luglio 2022, n. 21392).
Tanto premesso, il Collegio ritiene di confermare quanto già disposto con l'ordinanza depositata in data 05.01.2025 ovvero che il verserà alla moglie a titolo di CP_1
assegno di mantenimento una somma mensile pari ad euro 350, annualmente rivalutabile.
È infatti pacifico che durante la vita matrimoniale le parti abbiano vissuto grazie all'attività lavorativa di muratore, svolta dal con redditi costanti nel tempo (mod. 730/2023 CP_1 per l'anno 2022 – euro 20.648, mod. 730/2022 per l'anno 2021 – euro 18.892, e mod.
730/2021 per l'anno 2020 – euro 18.401). Egli, verosimilmente, dal 01.01.2025 usufruisce del trattamento pensionistico (cfr. verbale udienza del 20.12.2024).
La ha svolto solo attività saltuarie di pulizie e in prevalenza si è occupata della Parte_1
casa e della cura dei familiari, tanto durante la vita matrimoniale quanto dopo la separazione di fatto, non conseguendo alcun reddito (dai docc. 3 e 4 dimessi da parte della ricorrente risulta quale reddito: euro 108 per l'anno 2024 ed euro 0 per l'anno 2023) e alcuna professionalità.
Ciò comporta, tanto per il pregresso quanto all'attualità, uno squilibrio reddituale tre le parti.
Il resistente, inoltre, usufruisce in via esclusiva della casa coniugale, di cui è comproprietario con la moglie.
Detta disparità è solo parzialmente compensata dalla somma realizzata dalla Parte_1
dalla vendita della quota di propria spettanza della abitazione della madre (euro 31.000); sul punto occorre, infatti, evidenziare come, pur avendo ottenuto una entrata economica, la pagina 4 di 5 è ora priva di abitazione e ospite della sorella, mentre il continua a Pt_2 CP_1
usufruire della casa coniugale (che continua a rappresentare una posta positiva di patrimonio) e verosimilmente a breve percepirà anche il trattamento di TFR.
Pertanto, tenuto conto dei diversi redditi delle parti, il Collegio ritiene congruo confermare l'onere a carico del resistente di versare alla moglie, a titolo di assegno Controparte_1
di mantenimento, una somma mensile pari ad euro 350.00, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat.
3. Sulle spese di lite
In merito alle spese di lite, in ragione della neutralità della pronuncia sullo status e della parziale reciproca soccombenza sulla domanda economica, sussistono giuste ragioni di compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
05.03.1973 e nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Mestrino di annotare la presente sentenza nell'atto di matrimonio (atto n. 26, Parte II, serie C dell'anno 2003);
3. pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1
assegno di mantenimento una somma mensile pari ad euro 350,00, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
4. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14.01.2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 3001/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 14.06.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. AGOSTINI GIUSEPPE Parte_1
ricorrente nei confronti di ato a Mestrino il 22.02.1963 con l'avv. PIOVAN BEATRICE Controparte_1
resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza depositata in data 05.01.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 14.01.2025
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, liberi di fissare ciascuno la propria residenza;
2. disporre a carico del signor (C.F.: , a titolo di Controparte_1 C.F._1
contributo al mantenimento della signora (C.F.: ), Parte_1 C.F._2
pagina 1 di 5 il versamento in favore di quest'ultima della somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
ovvero il versamento delle maggiori o minori somme che saranno ritenute di Giustizia;
3. disporre che i coniugi esprimano reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio”.
Per il resistente:
“In via principale: si chiede il rigetto della domanda avversa relativa alla misura al contributo al mantenimento, a favore della ricorrente, per le ragioni tutte esposte e provate nella parte narrativa.
Nel merito: si chiede 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di Mestrino (PD) di Controparte_1 provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza nel pubblico registro.
2. Dichiarare che la sig.ra non ha diritto a ricevere alcun contributo al Parte_1
mantenimento poiché da oltre due anni provvede in autonomia al proprio sostentamento e perché è in età da poter ricercare un'occupazione lavorativa;
in subordine dichiarare il sig. obbligato a corrispondere alla sig.ra un assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento di € 200,00 mensili, o altra somma che verrà ritenuta di giustizia considerando quanto dedotto e provato, entro il giorno 5 di ogni mese, sino al momento che la stessa reperirà una occupazione lavorativa.
3. Spese e competenze di causa integralmente rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.06.2024 la ricorrente , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in data 20.09.2003 in Mestrino, Controparte_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Mestrino al n. 26,
Parte II, serie C dell'anno 2003 e che dall'unione coniugale non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito e il riconoscimento a proprio favore di un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00.
La ricorrente allegava a sostegno che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa di differenze caratteriali, che ella il 16.05.2022 era stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare a causa dei continui litigi e che da allora viveva presso l'abitazione di famiglia, dapprima con la madre e, successivamente al decesso di quest'ultima, da sola.
Quanto agli aspetti economici, riferiva di essere disoccupata e priva di reddito e di vivere grazie al sostegno dei fratelli.
pagina 2 di 5 In data 18.11.2024 si costituiva regolarmente in giudizio il resistente aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni differenti, e precisava che la convivenza si era rivelata problematica negli ultimi anni anche a causa di una relazione extraconiugale della moglie. Quanto agli aspetti economici, riferiva di aver sempre lavorato Controparte_1
come muratore e di essere prossimo alla pensione, mentre la moglie, più giovane di 10 anni, non aveva mai manifestato il desiderio di trovarsi un'attività lavorativa, limitandosi a svolgere saltuari lavori di pulizie. Ella, inoltre, pur potendo, non aveva mai cercato una occupazione nei due anni trascorsi dall'allontanamento dalla casa familiare e, comunque, in detto lasso temporale, non aveva chiesto alcunché al marito, con ciò mostrando di essere in grado di provvedere a sé stessa.
Il resistente precisava che la casa coniugale era a lui in uso, ma che durante la vita matrimoniale ne aveva trasferito una quota alla moglie a titolo sostanzialmente gratuito
(come riconoscimento del contributo da lei dato alla vita in comune), e che la ricorrente era a sua volta proprietaria per quota indivisa dell'immobile ereditato dalla madre.
All'udienza del 20.12.2024 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice delegato e rendevano le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza depositata in data 05.01.2025 il Giudice emanava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi: “1.autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. Pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare a a titolo di assegno di mantenimento una somma Parte_1 mensile pari ad euro 350,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese” e, rilevato che la causa era stata istruita in via documentale ed era matura per la decisione senza bisogno di assunzione di ulteriori mezzi di prova, visto l'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza 20.12.2024 è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
pagina 3 di 5
2. Assegno di mantenimento.
La ricorrente ha chiesto che il marito venga onerato di un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 400,00 mensili. Il resistente ha chiesto, in principalità, il rigetto della domanda e, in subordine, che venga stabilito in euro 200,00 l'ammontare mensile dell'assegno di mantenimento, da corrispondere sino al momento in cui la ricorrente reperirà una occupazione lavorativa.
Sul punto, è pacifico che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva nella separazione la sua efficace pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione di separazione;
i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. civ. sez I, ord. 6 luglio 2022, n. 21392).
Tanto premesso, il Collegio ritiene di confermare quanto già disposto con l'ordinanza depositata in data 05.01.2025 ovvero che il verserà alla moglie a titolo di CP_1
assegno di mantenimento una somma mensile pari ad euro 350, annualmente rivalutabile.
È infatti pacifico che durante la vita matrimoniale le parti abbiano vissuto grazie all'attività lavorativa di muratore, svolta dal con redditi costanti nel tempo (mod. 730/2023 CP_1 per l'anno 2022 – euro 20.648, mod. 730/2022 per l'anno 2021 – euro 18.892, e mod.
730/2021 per l'anno 2020 – euro 18.401). Egli, verosimilmente, dal 01.01.2025 usufruisce del trattamento pensionistico (cfr. verbale udienza del 20.12.2024).
La ha svolto solo attività saltuarie di pulizie e in prevalenza si è occupata della Parte_1
casa e della cura dei familiari, tanto durante la vita matrimoniale quanto dopo la separazione di fatto, non conseguendo alcun reddito (dai docc. 3 e 4 dimessi da parte della ricorrente risulta quale reddito: euro 108 per l'anno 2024 ed euro 0 per l'anno 2023) e alcuna professionalità.
Ciò comporta, tanto per il pregresso quanto all'attualità, uno squilibrio reddituale tre le parti.
Il resistente, inoltre, usufruisce in via esclusiva della casa coniugale, di cui è comproprietario con la moglie.
Detta disparità è solo parzialmente compensata dalla somma realizzata dalla Parte_1
dalla vendita della quota di propria spettanza della abitazione della madre (euro 31.000); sul punto occorre, infatti, evidenziare come, pur avendo ottenuto una entrata economica, la pagina 4 di 5 è ora priva di abitazione e ospite della sorella, mentre il continua a Pt_2 CP_1
usufruire della casa coniugale (che continua a rappresentare una posta positiva di patrimonio) e verosimilmente a breve percepirà anche il trattamento di TFR.
Pertanto, tenuto conto dei diversi redditi delle parti, il Collegio ritiene congruo confermare l'onere a carico del resistente di versare alla moglie, a titolo di assegno Controparte_1
di mantenimento, una somma mensile pari ad euro 350.00, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat.
3. Sulle spese di lite
In merito alle spese di lite, in ragione della neutralità della pronuncia sullo status e della parziale reciproca soccombenza sulla domanda economica, sussistono giuste ragioni di compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
05.03.1973 e nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Mestrino di annotare la presente sentenza nell'atto di matrimonio (atto n. 26, Parte II, serie C dell'anno 2003);
3. pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1
assegno di mantenimento una somma mensile pari ad euro 350,00, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
4. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14.01.2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi
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