Art. 207.
E' data facolta' al Ministro del tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1978 buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84 , nonche' certificati speciali di credito del tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi.
L'ammontare globale di detti buoni poliennali e certificati speciali di credito del Tesoro non puo' superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese - maggiorata dell'importo dei buoni poliennali scadenti nel corso dell'anno finanziario - ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui ai successivi commi, a copertura della differenza e del rimborso suddetti.
Detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni poliennali del tesoro 5 per cento e 7 per cento in scadenza al 1 aprile 1978 e 5,50 per cento in scadenza al 1 gennaio 1979.
Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.
I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, eccettuato il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette.
I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti.
Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, ivi compreso l'importo relativo a rate di interessi pertinenti all'anno 1978, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941 , con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale dei certificati speciali di credito previsti dal primo comma si provvede con una maggiorazione dell'ammontare della relativa emissione.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
E' data facolta' al Ministro del tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1978 buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84 , nonche' certificati speciali di credito del tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi.
L'ammontare globale di detti buoni poliennali e certificati speciali di credito del Tesoro non puo' superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese - maggiorata dell'importo dei buoni poliennali scadenti nel corso dell'anno finanziario - ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui ai successivi commi, a copertura della differenza e del rimborso suddetti.
Detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni poliennali del tesoro 5 per cento e 7 per cento in scadenza al 1 aprile 1978 e 5,50 per cento in scadenza al 1 gennaio 1979.
Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.
I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, eccettuato il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette.
I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti.
Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, ivi compreso l'importo relativo a rate di interessi pertinenti all'anno 1978, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941 , con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale dei certificati speciali di credito previsti dal primo comma si provvede con una maggiorazione dell'ammontare della relativa emissione.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.