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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/11/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 38/25 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, in persona del Giudice, dott. Alessandro Chiauzzi, ha pronunciato la seguente sentenza nella procedura ex artt. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019 n. 34/25 ruolo procedimento unitario, proposta da (C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Francavilla al Mare, via Monte Corno n. 2/C, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Fera, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrente
Oggetto: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 s.s. d.lgs. n.
14/19.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
In data 2 maggio 2025 il ricorrente sopra indicato ha provveduto a proporre istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss.
d.lgs. n. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato in luogo di OCC, dott.
, e domandando al Tribunale di Chieti l'omologa del piano proposto. Persona_1
Con decreto emesso in data 14 maggio 2025 il giudice, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, ha provveduto in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70 d.lgs.
14/2019 e, contestualmente, ha disposto la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente nonché il divieto, in capo alla ricorrente, di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.
In sede di udienza del 2 ottobre 2025 il ricorrente si è riportato al ricorso per l'omologa. Tanto premesso, la domanda di omologa non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha presentato istanza di omologazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per un'esposizione debitoria complessiva di € 72.732,93, di cui € 56.396,62
(77,54%) costituiti da tributi derivanti principalmente da sanzioni per violazioni del Codice della
Strada. Il piano propone una percentuale di soddisfazione del 15% per i crediti chirografari e del
15-20% per i crediti tributari privilegiati.
Ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano, accertando altresì l'assenza delle condizioni ostative previste dall'art. 69 comma 1, che preclude l'accesso alla procedura al consumatore che “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata emergono elementi che configurano una condotta gravemente colposa del debitore nella determinazione dello stato di sovraindebitamento.
Il ricorrente (per come da egli stesso riferito) ha intestato a sé stesso un'automobile e uno scooter per permettere a terzi di assistere il padre malato, senza adottare alcuna cautela per prevenire le conseguenze derivanti dall'uso improprio dei veicoli. Come emerge dalla relazione dell'OCC, a causa della negligenza nell'utilizzo dei mezzi posta dagli utilizzatori, l'odierno ricorrente si è visto elevare dalla polizia municipale di Napoli e dei paesi limitrofi un notevole numero di sanzioni per violazioni del Codice della Strada.
Tale condotta denota una mancanza di diligenza che va oltre la colpa lieve, configurando quella negligenza qualificata che la giurisprudenza identifica con la colpa grave.
Inoltre, il debitore, con un reddito mensile di € 961,48 e spese familiari dichiarate di €
1.255,00, presenta un deficit strutturale di € 293,52 mensili, coperto solo dal reddito della moglie.
In tale situazione, l'assunzione di ulteriori finanziamenti chirografari per € 13.536,01 (verso
[...]
e ) appare palesemente sproporzionata rispetto alle capacità CP_1 Controparte_2 economiche.
Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, sussiste colpa grave quando “il debitore ha fatto ricorso al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie possibilità economiche, contraendo finanziamenti eccessivi rispetto al proprio reddito e patrimonio” (Trib. Santa Maria
Capua Vetere).
Per di più, dalla relazione dell'OCC non emergono ragioni specifiche e documentate per i finanziamenti chirografari contratti, se non generici riferimenti a esigenze familiari, senza alcun dettaglio sulle spese concrete sostenute per necessità; è noto, invece, come il debitore è gravato dall'onere assertivo e probatorio di fornire indicazioni precise in ordine alle circostanze che hanno determinato il sovraindebitamento.
Va osservato inoltre che la proposta di soddisfacimento del 15-20% dei crediti, con stralcio dell'80-85% del debito complessivo, appare manifestamente inadeguata e configura quella sproporzione che la giurisprudenza considera indice di colpa grave. Come precisato dalla
Suprema Corte, la valutazione della colpa grave deve considerare la proporzionalità tra la percentuale di indebitamento e le uscite ed entrate ordinarie mensili del nucleo familiare (Cass.
Civ., Sez. II, ord. n. 21048/2025).
Infine, il mancato controllo della situazione debitoria per anni, pur giustificato dai trasferimenti di residenza, ha permesso l'accumulo progressivo di sanzioni e interessi, aggravando l'esposizione in modo prevedibile ed evitabile.
In definitiva, la concomitanza degli elementi sopra evidenziati - negligenza qualificata, sproporzione manifesta tra debiti e capacità di rimborso, mancanza di giustificazioni adeguate per i finanziamenti, percentuale di soddisfazione estremamente bassa e inerzia prolungata - configura quella condotta gravemente colposa che l'art. 69 comma 1 CCII pone quale condizione ostativa all'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Ne deriva che la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti deve essere rigettata, con conseguente inefficacia delle misure protettive accordate con il decreto in data 14 maggio 2025.
p.q.m.
- rigetta la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate con il decreto in data 14 maggio 2025.
Chieti, 24 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Alessandro Chiauzzi)
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, in persona del Giudice, dott. Alessandro Chiauzzi, ha pronunciato la seguente sentenza nella procedura ex artt. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019 n. 34/25 ruolo procedimento unitario, proposta da (C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Francavilla al Mare, via Monte Corno n. 2/C, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Fera, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrente
Oggetto: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 s.s. d.lgs. n.
14/19.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
In data 2 maggio 2025 il ricorrente sopra indicato ha provveduto a proporre istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss.
d.lgs. n. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato in luogo di OCC, dott.
, e domandando al Tribunale di Chieti l'omologa del piano proposto. Persona_1
Con decreto emesso in data 14 maggio 2025 il giudice, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, ha provveduto in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70 d.lgs.
14/2019 e, contestualmente, ha disposto la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente nonché il divieto, in capo alla ricorrente, di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.
In sede di udienza del 2 ottobre 2025 il ricorrente si è riportato al ricorso per l'omologa. Tanto premesso, la domanda di omologa non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha presentato istanza di omologazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per un'esposizione debitoria complessiva di € 72.732,93, di cui € 56.396,62
(77,54%) costituiti da tributi derivanti principalmente da sanzioni per violazioni del Codice della
Strada. Il piano propone una percentuale di soddisfazione del 15% per i crediti chirografari e del
15-20% per i crediti tributari privilegiati.
Ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano, accertando altresì l'assenza delle condizioni ostative previste dall'art. 69 comma 1, che preclude l'accesso alla procedura al consumatore che “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata emergono elementi che configurano una condotta gravemente colposa del debitore nella determinazione dello stato di sovraindebitamento.
Il ricorrente (per come da egli stesso riferito) ha intestato a sé stesso un'automobile e uno scooter per permettere a terzi di assistere il padre malato, senza adottare alcuna cautela per prevenire le conseguenze derivanti dall'uso improprio dei veicoli. Come emerge dalla relazione dell'OCC, a causa della negligenza nell'utilizzo dei mezzi posta dagli utilizzatori, l'odierno ricorrente si è visto elevare dalla polizia municipale di Napoli e dei paesi limitrofi un notevole numero di sanzioni per violazioni del Codice della Strada.
Tale condotta denota una mancanza di diligenza che va oltre la colpa lieve, configurando quella negligenza qualificata che la giurisprudenza identifica con la colpa grave.
Inoltre, il debitore, con un reddito mensile di € 961,48 e spese familiari dichiarate di €
1.255,00, presenta un deficit strutturale di € 293,52 mensili, coperto solo dal reddito della moglie.
In tale situazione, l'assunzione di ulteriori finanziamenti chirografari per € 13.536,01 (verso
[...]
e ) appare palesemente sproporzionata rispetto alle capacità CP_1 Controparte_2 economiche.
Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, sussiste colpa grave quando “il debitore ha fatto ricorso al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie possibilità economiche, contraendo finanziamenti eccessivi rispetto al proprio reddito e patrimonio” (Trib. Santa Maria
Capua Vetere).
Per di più, dalla relazione dell'OCC non emergono ragioni specifiche e documentate per i finanziamenti chirografari contratti, se non generici riferimenti a esigenze familiari, senza alcun dettaglio sulle spese concrete sostenute per necessità; è noto, invece, come il debitore è gravato dall'onere assertivo e probatorio di fornire indicazioni precise in ordine alle circostanze che hanno determinato il sovraindebitamento.
Va osservato inoltre che la proposta di soddisfacimento del 15-20% dei crediti, con stralcio dell'80-85% del debito complessivo, appare manifestamente inadeguata e configura quella sproporzione che la giurisprudenza considera indice di colpa grave. Come precisato dalla
Suprema Corte, la valutazione della colpa grave deve considerare la proporzionalità tra la percentuale di indebitamento e le uscite ed entrate ordinarie mensili del nucleo familiare (Cass.
Civ., Sez. II, ord. n. 21048/2025).
Infine, il mancato controllo della situazione debitoria per anni, pur giustificato dai trasferimenti di residenza, ha permesso l'accumulo progressivo di sanzioni e interessi, aggravando l'esposizione in modo prevedibile ed evitabile.
In definitiva, la concomitanza degli elementi sopra evidenziati - negligenza qualificata, sproporzione manifesta tra debiti e capacità di rimborso, mancanza di giustificazioni adeguate per i finanziamenti, percentuale di soddisfazione estremamente bassa e inerzia prolungata - configura quella condotta gravemente colposa che l'art. 69 comma 1 CCII pone quale condizione ostativa all'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Ne deriva che la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti deve essere rigettata, con conseguente inefficacia delle misure protettive accordate con il decreto in data 14 maggio 2025.
p.q.m.
- rigetta la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate con il decreto in data 14 maggio 2025.
Chieti, 24 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Alessandro Chiauzzi)