Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00648/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02970/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2970 del 2025, proposto da
LÒ TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 337/2024 emessa in data 19 novembre 2024 dal Tribunale di Como.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. NO CE OZ e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente riferisce di aver prestato servizio, nell’anno scolastico 2022/23, quale docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in forza di contratti a termine.
Riferisce inoltre che, con sentenza n. 337/2024 emessa in data 19 novembre 2024, il Tribunale di Como ha dichiarato la sussistenza del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 per il suddetto anno scolastico, e ciò mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La stessa sentenza ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere in tal senso, nonché al rimborso delle spese legali da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, l’interessata ha proposto il presente giudizio di ottemperanza.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Va invero osservato che non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza n. 337/2024 emessa in data 19 novembre 2024 dal Tribunale di Como e che quindi essa sia ancora inadempiente.
Ciò stabilito, va ora rilevato che la suddetta sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti. Non è inoltre contestato dall’Amministrazione costituitasi che la stessa è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 19 dicembre 2024. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Va dunque ribadita la fondatezza del ricorso.
L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare piena esecuzione alla sentenza n. 337/2024 emessa in data 19 novembre 2024 dal Tribunale di Como, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non appare dovuto alcun compenso al commissario stesso.
Per quanto concerne infine la richiesta riguardante la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., ritiene il Collegio che, considerata la modesta entità della somma oggetto di giudizio, la condanna eventualmente inflitta all’Amministrazione, per non essere considerata iniqua, dovrebbe necessariamente avere consistenza talmente bassa da conferirle una valenza esclusivamente simbolica. Non sussistono quindi le condizioni per accogliere tale domanda.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000 (mille), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NZ, Presidente
NO CE OZ, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO CE OZ | LE NZ |
IL SEGRETARIO