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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 10378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10378 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. MB AS, quale giudice del lavoro, all'udienza del 17 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22926/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1
EL e dall'Avv. Daniela De Salvatore (parte ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
SI IN IN per procura in atti (resistente);
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentir accogliere Parte_1 CP_1
nei confronti del medesimo le seguenti conclusioni: “A) NEL MERITO: per le motivazioni tutte espresse in narrativa, condannare l' al pagamento a favore CP_1
della ricorrente della somma di euro 1.751,75, oltre accessori di legge;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari. .
L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere CP_1
a spese compensate avendo provveduto a liquidare quanto richiesto in ricorso.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa. ****
Vediamo prima i fatti di causa.
Risulta dagli atti che che la ricorrente è titolare, con decorrenza dal 01 giugno
2011, della prestazione categoria INVCIV n. 07461464, che, stante l'intervenuto raggiungimento dei requisiti anagrafici, è stata trasformata dal
2014 in assegno sociale ex art. 24 comma 12 della legge 214/2011; la stessa è titolare altresì, a far tempo dal mese di aprile 2021, della pensione categoria
SO n. 25773503.
Risulta pure dagli atti che, con nota del 01 novembre 2019, l' ha CP_1
contestato alla ricorrente un debito pari ad euro 1,768,56, riferito alla predetta prestazione di invalidità per gli anni 2017 e 2018.
La stessa ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento dell' ai fini CP_1
dell'accertamento negativo del debito e con la sentenza del Tribunale di
Roma n. 13189/2024, pubblicata in data 19.12.2024, è stata dichiarata l'irripetibilità dell'indebito e l'insussistenza dell'obbligo restitutorio in capo alla ricorrente delle somme pretese dall' (doc. 2 . CP_1 Parte_1
Con il presente giudizio la ricorrente lamenta che l' medio tempore CP_1
aveva recuperato l'indebito, poi dichiarato insussistente, mediante trattenuta sulla predetta prestazione SO, anch'essa in titolarità della ricorrente (la trattenuta veniva operata sui ratei da gennaio 2023 a dicembre 2024 come emerge dai cedolini pensionistici prodotti,doc. 3 e che, Parte_1
nonostante l'eliminazione del debito e nonostante la presentazione in data
17.01.2025 di domanda di ricostituzione avente ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente trattenute, l' non ha provveduto alla CP_1
restituzione delle somme illegittimamente incamerate mediante trattenuta sul trattamento superstiti in titolarità della ricorrente. Infatti l' solo in epoca successive alla notifica del presente ricorso, ha CP_1
provveduto a liquidare e a restituire alla ricorrente quanto dovutole.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere e le spese, come liquidate in dispositivo ex DM 147/2022, devono essere poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza c.d. “virtuale” CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a le spese di lite, CP_1 Parte_1
liquidate in € 1250,00 per compensi, oltre spese generali (15%) iva e cpa da distrarsi.
Roma 17.10.2025 IL GIUDICE
MB AS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. MB AS, quale giudice del lavoro, all'udienza del 17 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22926/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1
EL e dall'Avv. Daniela De Salvatore (parte ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
SI IN IN per procura in atti (resistente);
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentir accogliere Parte_1 CP_1
nei confronti del medesimo le seguenti conclusioni: “A) NEL MERITO: per le motivazioni tutte espresse in narrativa, condannare l' al pagamento a favore CP_1
della ricorrente della somma di euro 1.751,75, oltre accessori di legge;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari. .
L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere CP_1
a spese compensate avendo provveduto a liquidare quanto richiesto in ricorso.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa. ****
Vediamo prima i fatti di causa.
Risulta dagli atti che che la ricorrente è titolare, con decorrenza dal 01 giugno
2011, della prestazione categoria INVCIV n. 07461464, che, stante l'intervenuto raggiungimento dei requisiti anagrafici, è stata trasformata dal
2014 in assegno sociale ex art. 24 comma 12 della legge 214/2011; la stessa è titolare altresì, a far tempo dal mese di aprile 2021, della pensione categoria
SO n. 25773503.
Risulta pure dagli atti che, con nota del 01 novembre 2019, l' ha CP_1
contestato alla ricorrente un debito pari ad euro 1,768,56, riferito alla predetta prestazione di invalidità per gli anni 2017 e 2018.
La stessa ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento dell' ai fini CP_1
dell'accertamento negativo del debito e con la sentenza del Tribunale di
Roma n. 13189/2024, pubblicata in data 19.12.2024, è stata dichiarata l'irripetibilità dell'indebito e l'insussistenza dell'obbligo restitutorio in capo alla ricorrente delle somme pretese dall' (doc. 2 . CP_1 Parte_1
Con il presente giudizio la ricorrente lamenta che l' medio tempore CP_1
aveva recuperato l'indebito, poi dichiarato insussistente, mediante trattenuta sulla predetta prestazione SO, anch'essa in titolarità della ricorrente (la trattenuta veniva operata sui ratei da gennaio 2023 a dicembre 2024 come emerge dai cedolini pensionistici prodotti,doc. 3 e che, Parte_1
nonostante l'eliminazione del debito e nonostante la presentazione in data
17.01.2025 di domanda di ricostituzione avente ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente trattenute, l' non ha provveduto alla CP_1
restituzione delle somme illegittimamente incamerate mediante trattenuta sul trattamento superstiti in titolarità della ricorrente. Infatti l' solo in epoca successive alla notifica del presente ricorso, ha CP_1
provveduto a liquidare e a restituire alla ricorrente quanto dovutole.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere e le spese, come liquidate in dispositivo ex DM 147/2022, devono essere poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza c.d. “virtuale” CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a le spese di lite, CP_1 Parte_1
liquidate in € 1250,00 per compensi, oltre spese generali (15%) iva e cpa da distrarsi.
Roma 17.10.2025 IL GIUDICE
MB AS