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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 538/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 899/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sciacca - Via Roma N.c. 13 92019 Sciacca AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2817 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Sciacca ha notificato all' Istituto Ricorrente_1 (breviter: Istituto) l'Avviso di accertamento per l' anno 2019 - meglio indicato in epigrafe - chiedendo il pagamento a titolo di IMU di
€ 10.028,00, oltre interessi per € 916,16, ed irrogando sanzioni per omesso pagamento pari a € 3.008,40 per un totale di € 13.964,00 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
L'Istituto, dopo aver proposto infruttuosamente richiesta di annullamento parziale in autotutela contestato – per i motivi che di seguito saranno esaminati - il provvedimento di che trattasi deducendone la (parziale) illegittimità (cfr. ricorso in atti).
Il Comune di Sciacca non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di quanto nello stesso dedotto.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Per migliore chiarezza dei fatti di causa appare opportuno premettere che la Ricorrente_1 spa - quale incorporante di Società_1 spa - è subentrata nelle posizioni giuridiche della predetta incorporata (cfr. documentazione in atti).
Nel 2019 la Società_1 (periodo precedente l'atto di fusione) e l'Ricorrente_1 (a seguito della incorporazione) risultavano proprietarie di una serie di immobili ubicati nel comune di Sciacca di cui ai seguenti estremi catastali:
a.- Foglio 134, n. 1342, subb. 2, 4 e 9, acquistato il 29.04.2011 e concesso in locazione finanziaria alla società “Eutotre sas di Nominativo_1 e c.” con contratto di locazione finanziaria (n. 5577327 del 29.03.2011) della durata di 216 mesi ed in corso di esecuzione nel periodo in esame (cfr. documentazione in atti).
Società_1, inoltre, in esecuzione di altre operazioni di riorganizzazione societaria, a far data dal 1 gennaio 2014, Società_1, ha incorporato altre società del “Società_2” che svolgevano attività leasing tra le quali anche la “Società_3 spa”, la quale - fino al 2007 - aveva la denominazione di “Intesa Leasing spa ” (cfr. documentazione in atti).
b.- Foglio 134, n. 1458, subb. 3, 5, 6, 13, 14, 15, Foglio 134, n. 1362, subb. 103, 104 e Foglio 134, n. 1445, subb. 124, 125, 126 e 128, il quale era stato acquistato il 1.12.2016 e concesso in locazione finanziaria alla società “Società_4 spa” con contratto di locazione finanziaria n. 1008703 del 01.12.2016, della durata di 144 mesi in corso di esecuzione per il 2019 (cfr. documentazione in atti).
c.- Foglio 63, n. 91, subb. 1 acquistato il 01.06.2011 e concesso in locazione finanziaria alla società “CDF srl” con contratto di locazione finanziaria n. 954703 del 01.06.2011 (cfr. documentazione in atti).
Il predetto locatario finanziario si rendeva inadempiente e la Società di leasing risolveva il relativo contratto con nota del 26.05.2016. L'utilizzatore – tuttavia - restituiva l'Immobile soltanto in data 15.02.2019: data dalla quale la relativa Imu è stata corrisposta dall'Istituto ricorrente come si evince anche dal provvedimento impugnato (cfr. documentazione ed Avviso di accertamento in atti).
d.- Foglio 51, n. 419, sub. 1, acquistato il 08.03.2013 concesso in locazione finanziaria alla società “ Società_6 srl” con contratto di locazione finanziaria n. 979630 dell' 08.03.2011 (cfr. documentazione in atti).
Anche in questo caso il locatario finanziario si rendeva inadempiente e la Società di leasing risolveva il relativo contratto con lettera del 27.11.2018 (cfr. documentazione in atti).
L'utilizzatore, però, non ha provveduto alla restituzione dell'Immobile: per l'anno 2019, il bene – quindi -
è rimasto nella disponibilità del citato locatario per il periodo in questione.
e.- Foglio 167, n. 2042, sub. 19 in uso alla Banca e per il quale è già stata pagata l'IMU nei confronti del
Comune di Sciacca come dallo stesso attestato nel provvedimento impugnato (cfr. documentazione ed
Avviso di accertamento in atti).
2.- Premesso quanto precede deve ritenersi “assorbente” il motivo di ricorso riferiti alla infondatezza della pretesa ed alla illegittimità delle relative sanzioni. Ed infatti:
Gli immobili di cui ai superiori punti a) e b) erano - come detto - concessi in leasing.
L'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 dispone che “ … per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto …”.
Pertanto, in costanza di rapporto di leasing, il soggetto passivo dell'IMU è il “locatario finanziario” dell'immobile e non la Società di leasing proprietaria dell'immobile.
3. L'immobile di cui ai superiore capo d), come già accennato, non venne riconsegnato dal conduttore finanziario nell'anno qui in esame.
In “subiecta materia” deve ritenersi sussistesse (all'epoca dei fatti in narrativa) l' “obiettiva incertezza normativa” a mente di quanto previsto dall' art. 10, c. 3, l. n. 8 212/2000, art. 6, c. 2, d.lgs. n. 472/1997, art. 8 d.lgs. n. 546/1992.
Ed infatti, con riguardo alla fattispecie di immobili concessi in leasing ma il cui contratto sia stato risolto/ sciolto anticipatamente senza la relativa riconsegna, fino al 2020 sussisteva una “incertezza interpretativa” che la Corte di cassazione ha risolto nel 2023 affermando (in breve) che fino all'anno
2020 vi era una situazione di “obiettiva incertezza normativa” in ordine al portato precettivo dell'art. 9 D. lgs. n. 23/2011 disponendo la disapplicazione delle sanzioni in ragione dell' esimente ex art. 10, c. 3
l. n. 212/2000, art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 e art. 6, c. 2 del d.lgs. n. 472/1997 (Cassazione, Ordinanza n.
26057 del 5 settembre 2022; conforme: Ordinanza n. 2628 del 27 gennaio 2023).
4.- Per gli immobili di cui ai capi c) ed e) il Comune, pur se gli stessi vengono indicati nell'Avviso impugnato, ha riconosciuto l'avvenuto pagamento dell'Imu dovuta per il periodo in contestazione (cfr. Avviso in atti).
L'Istituto ricorrente, per l' immobile di cui al capo e) - in particolare - ha dedotto di avere pagato “per una mera svista” la somma di euro 2.905,78 in luogo di € 3.034,84: con un debito residuo di € 129,06
(cfr. ricorso in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui all'impugnazione: residuando, in capo all'Istituto, un debito di euro 129,06 come dallo stesso riconosciuto.
La complessità della controversia, la molteplicità delle questioni involte ed esaminate, l'annullamento nei limiti di cui all'impugnazione, il debito residuo, giustificano la irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Annulla il provvedimento nei limiti di cui all'impugnazione.
Spese irripetibili.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ NA EP RE
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 899/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sciacca - Via Roma N.c. 13 92019 Sciacca AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2817 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Sciacca ha notificato all' Istituto Ricorrente_1 (breviter: Istituto) l'Avviso di accertamento per l' anno 2019 - meglio indicato in epigrafe - chiedendo il pagamento a titolo di IMU di
€ 10.028,00, oltre interessi per € 916,16, ed irrogando sanzioni per omesso pagamento pari a € 3.008,40 per un totale di € 13.964,00 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
L'Istituto, dopo aver proposto infruttuosamente richiesta di annullamento parziale in autotutela contestato – per i motivi che di seguito saranno esaminati - il provvedimento di che trattasi deducendone la (parziale) illegittimità (cfr. ricorso in atti).
Il Comune di Sciacca non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di quanto nello stesso dedotto.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Per migliore chiarezza dei fatti di causa appare opportuno premettere che la Ricorrente_1 spa - quale incorporante di Società_1 spa - è subentrata nelle posizioni giuridiche della predetta incorporata (cfr. documentazione in atti).
Nel 2019 la Società_1 (periodo precedente l'atto di fusione) e l'Ricorrente_1 (a seguito della incorporazione) risultavano proprietarie di una serie di immobili ubicati nel comune di Sciacca di cui ai seguenti estremi catastali:
a.- Foglio 134, n. 1342, subb. 2, 4 e 9, acquistato il 29.04.2011 e concesso in locazione finanziaria alla società “Eutotre sas di Nominativo_1 e c.” con contratto di locazione finanziaria (n. 5577327 del 29.03.2011) della durata di 216 mesi ed in corso di esecuzione nel periodo in esame (cfr. documentazione in atti).
Società_1, inoltre, in esecuzione di altre operazioni di riorganizzazione societaria, a far data dal 1 gennaio 2014, Società_1, ha incorporato altre società del “Società_2” che svolgevano attività leasing tra le quali anche la “Società_3 spa”, la quale - fino al 2007 - aveva la denominazione di “Intesa Leasing spa ” (cfr. documentazione in atti).
b.- Foglio 134, n. 1458, subb. 3, 5, 6, 13, 14, 15, Foglio 134, n. 1362, subb. 103, 104 e Foglio 134, n. 1445, subb. 124, 125, 126 e 128, il quale era stato acquistato il 1.12.2016 e concesso in locazione finanziaria alla società “Società_4 spa” con contratto di locazione finanziaria n. 1008703 del 01.12.2016, della durata di 144 mesi in corso di esecuzione per il 2019 (cfr. documentazione in atti).
c.- Foglio 63, n. 91, subb. 1 acquistato il 01.06.2011 e concesso in locazione finanziaria alla società “CDF srl” con contratto di locazione finanziaria n. 954703 del 01.06.2011 (cfr. documentazione in atti).
Il predetto locatario finanziario si rendeva inadempiente e la Società di leasing risolveva il relativo contratto con nota del 26.05.2016. L'utilizzatore – tuttavia - restituiva l'Immobile soltanto in data 15.02.2019: data dalla quale la relativa Imu è stata corrisposta dall'Istituto ricorrente come si evince anche dal provvedimento impugnato (cfr. documentazione ed Avviso di accertamento in atti).
d.- Foglio 51, n. 419, sub. 1, acquistato il 08.03.2013 concesso in locazione finanziaria alla società “ Società_6 srl” con contratto di locazione finanziaria n. 979630 dell' 08.03.2011 (cfr. documentazione in atti).
Anche in questo caso il locatario finanziario si rendeva inadempiente e la Società di leasing risolveva il relativo contratto con lettera del 27.11.2018 (cfr. documentazione in atti).
L'utilizzatore, però, non ha provveduto alla restituzione dell'Immobile: per l'anno 2019, il bene – quindi -
è rimasto nella disponibilità del citato locatario per il periodo in questione.
e.- Foglio 167, n. 2042, sub. 19 in uso alla Banca e per il quale è già stata pagata l'IMU nei confronti del
Comune di Sciacca come dallo stesso attestato nel provvedimento impugnato (cfr. documentazione ed
Avviso di accertamento in atti).
2.- Premesso quanto precede deve ritenersi “assorbente” il motivo di ricorso riferiti alla infondatezza della pretesa ed alla illegittimità delle relative sanzioni. Ed infatti:
Gli immobili di cui ai superiori punti a) e b) erano - come detto - concessi in leasing.
L'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 dispone che “ … per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto …”.
Pertanto, in costanza di rapporto di leasing, il soggetto passivo dell'IMU è il “locatario finanziario” dell'immobile e non la Società di leasing proprietaria dell'immobile.
3. L'immobile di cui ai superiore capo d), come già accennato, non venne riconsegnato dal conduttore finanziario nell'anno qui in esame.
In “subiecta materia” deve ritenersi sussistesse (all'epoca dei fatti in narrativa) l' “obiettiva incertezza normativa” a mente di quanto previsto dall' art. 10, c. 3, l. n. 8 212/2000, art. 6, c. 2, d.lgs. n. 472/1997, art. 8 d.lgs. n. 546/1992.
Ed infatti, con riguardo alla fattispecie di immobili concessi in leasing ma il cui contratto sia stato risolto/ sciolto anticipatamente senza la relativa riconsegna, fino al 2020 sussisteva una “incertezza interpretativa” che la Corte di cassazione ha risolto nel 2023 affermando (in breve) che fino all'anno
2020 vi era una situazione di “obiettiva incertezza normativa” in ordine al portato precettivo dell'art. 9 D. lgs. n. 23/2011 disponendo la disapplicazione delle sanzioni in ragione dell' esimente ex art. 10, c. 3
l. n. 212/2000, art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 e art. 6, c. 2 del d.lgs. n. 472/1997 (Cassazione, Ordinanza n.
26057 del 5 settembre 2022; conforme: Ordinanza n. 2628 del 27 gennaio 2023).
4.- Per gli immobili di cui ai capi c) ed e) il Comune, pur se gli stessi vengono indicati nell'Avviso impugnato, ha riconosciuto l'avvenuto pagamento dell'Imu dovuta per il periodo in contestazione (cfr. Avviso in atti).
L'Istituto ricorrente, per l' immobile di cui al capo e) - in particolare - ha dedotto di avere pagato “per una mera svista” la somma di euro 2.905,78 in luogo di € 3.034,84: con un debito residuo di € 129,06
(cfr. ricorso in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui all'impugnazione: residuando, in capo all'Istituto, un debito di euro 129,06 come dallo stesso riconosciuto.
La complessità della controversia, la molteplicità delle questioni involte ed esaminate, l'annullamento nei limiti di cui all'impugnazione, il debito residuo, giustificano la irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Annulla il provvedimento nei limiti di cui all'impugnazione.
Spese irripetibili.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ NA EP RE