Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 12402/2024
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
DECRETO EX ART 28 L. 300/70 nella causa discussa all'udienza del 31.01.2025, promossa da:
FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del segretario provinciale rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Bosco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore
Resistente
Oggetto: Art 28 Legge 300/70
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.12.24, parte ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio la società cooperativa indicata in epigrafe per sentir accertare e dichiarare il comportamento antisindacale tenuto dalla stessa e consistente nell'aver omesso il versamento delle quote associative in favore della CP_2 pur avendole trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori.
La società convenuta non si costituiva in giudizio e parte ricorrente non compariva e non forniva la prova della regolare notifica del ricorso e del decreto.
Poichè all'odierna udienza le parti non sono comparse la causa è decisa allo stato degli atti ex art 429 cpc.
La domanda è improcedibile per inefficacia degli atti introduttivi del giudizio, atteso che, in difetto della costituzione delle società convenute, nonché della prova della notifica del ricorso e del decreto, ed in mancanza di qualsivoglia impulso di parte, stante la mancata comparizione delle parti all'odierna
Ed infatti, conformemente a quanto statuito dalla S.C. sul punto, il procedimento può essere deciso con una pronuncia di mero rito, ricognitiva della inidoneità della domanda a determinare la prosecuzione del giudizio, allorquando il convenuto non si costituisca e il giudice non sia in grado di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio per la mancata produzione in giudizio del ricorso notificato (Cass. Civ. Sez Lavoro 13.08.2008
n. 21587; Cass. Civ. Sez Lavoro 04.02.2015 n. 2005).
Tale orientamento discende dal principio secondo cui nel rito del lavoro “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. Civ. sez Lavoro 05.02.2003 n. 3251).
La domanda deve essere, pertanto, dichiarata, improcedibile.
Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia di mero rito.
P.Q.M.
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2. Nulla per le spese.
Taranto, 31.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Miriam Fanelli